Il Tribunale civile di Trapani ha rigettato il ricorso cautelare presentato dall’FC Trapani 1905 nella controversia che oppone la società granata al Libero Consorzio Comunale di Trapani in merito ai canoni e alle utenze relativi alla concessione dello stadio Provinciale di Erice Casa Santa. La società sportiva ha avviato due distinti procedimenti di opposizione contro altrettanti decreti ingiuntivi con cui le era stato richiesto il pagamento dei canoni insoluti per le stagioni sportive 2022/23, 2023/24 e 2024/25 e delle somme dovute per le utenze delle stagioni 2023/24 e 2024/25. Contestualmente, il club ha rivendicato un controcredito sostenendo di avere effettuato interventi di ammodernamento e ristrutturazione dell’impianto richiesti dalla FIGC, che avrebbero incrementato il valore del bene pubblico.
Nel ricorso cautelare l’FC Trapani aveva chiesto la sospensione dell’obbligo di corrispondere il canone nella misura originaria di 256.500 euro oltre Iva e l’inibizione di eventuali provvedimenti di decadenza della concessione o rilascio dell’impianto. Inoltre, aveva richiesto una consulenza tecnica d’ufficio per accertare natura, entità e valore delle opere realizzate nello stadio. Il giudice Carlo Maria Bucalo ha però ritenuto inammissibili le richieste cautelari. In particolare, ha evidenziato che l’eventuale rideterminazione del canone riguarda il merito della causa e non può essere affrontata in sede cautelare. Quanto alla richiesta di accertamento tecnico preventivo, il Tribunale ha rilevato che la documentazione prodotta dalla società è risultata insufficiente e che le allegazioni sui lavori effettuati sono state giudicate troppo generiche, tali da rendere l’istanza “assolutamente esplorativa”. Alla luce di tali valutazioni, il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso cautelare depositato dalla società e ha rinviato la decisione sulle spese al giudizio di merito.