Il fantasma del 1992 sulla nuova legge elettorale: ecco perché il 42% può non bastare

Roberto Greco

Il fantasma del 1992 sulla nuova legge elettorale: ecco perché il 42% può non bastare

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Roberto Greco |
martedì 13 ottobre 2026 - 4:01
Il fantasma del 1992 sulla nuova legge elettorale: ecco perché il 42% può non bastare

Palazzo Chigi (Imagoeconomica)Governo Roberto Greco 13 Ottobre 2026, 06:01 ROMA – La storia del diritto...

13 Ottobre 2026, 06:01

ROMA – La storia del diritto elettorale italiano si è spesso configurata come un perenne pendolo teso tra l’aspirazione alla stabilità governativa e la necessità di rappresentare le molteplici sfaccettature di un panorama politico frammentato. In questo solco si inserisce la recente approvazione della legge elettorale comunemente nota come Stabilicum, controfirmata dal Capo dello Stato lo scorso 9 ottobre.

Presentata come lo strumento definitivo per superare l’instabilità cronica degli Esecutivi e prevenire le paralisi parlamentari, la norma introduce un sofisticato meccanismo premiale ideato per trasformare una pluralità di consensi in una maggioranza solida. Tuttavia, l’architettura normativa racchiude un’interessante e complessa clausola di salvaguardia, una sorta di dispositivo di caduta che, nell’ipotesi in cui nessuna coalizione o lista raggiunga la soglia decisiva del quarantadue per cento dei voti validi, smantella il premio di maggioranza e converte istantaneamente il sistema in un proporzionale puro. In questo scenario specifico, la legge disattiva la sua spinta maggioritaria e riattiva, quasi per un paradosso della storia istituzionale, le dinamiche negoziali e strutturali che caratterizzarono le consultazioni politiche del 1992, l’ultima drammatica tornata elettorale della Prima Repubblica.

Il meccanismo della riforma

Per comprendere appieno la portata di questo potenziale regresso temporale e politico, è necessario analizzare in primo luogo il funzionamento ordinario dello Stabilicum. La legge introduce un sistema ibrido il cui perno centrale è rappresentato da un premio di governabilità che garantisce alla forza politica o alla coalizione vincente una quota aggiuntiva di seggi alla Camera e al Senato. Tale incentivo scatta però soltanto al superamento del quarantadue per cento delle preferenze, prevedendo contemporaneamente un tetto massimo alla rappresentanza di maggioranza per tutelare i diritti delle opposizioni e preservare l’equilibrio costituzionale. Il legislatore ha inoltre previsto l’obbligo formale per le coalizioni di indicare un capo della forza politica e un programma comune al momento del deposito dei simboli. La selezione dei parlamentari combina l’uso di capilista bloccati nelle varie circoscrizioni con la possibilità per l’elettore di esprimere preferenze di genere per i candidati collocati in posizione sottostante.

Tuttavia, è proprio l’eventualità del mancato raggiungimento del quarantadue per cento a trasformare radicalmente la natura dello Stabilicum. Se nessuna coalizione varca quella quota, l’effetto premiale svanisce integralmente e l’assegnazione dei seggi avviene con metodo rigorosamente proporzionale sulla base dei voti ottenuti dalle singole liste che abbiano superato lo sbarramento. In questa circostanza, l’intero edificio della democrazia maggioritaria e dell’investitura diretta del governo crolla, riaprendo le porte a una logica parlamentare che ricalca da vicino il modello in vigore nelle elezioni dell’aprile 1992.

Ritorno al passato?

Nel quadro del 1992, le forze politiche si presentarono alle urne ciascuna con la propria identità, rinviando la formazione dell’Esecutivo al dibattito e alle trattative post-elettorali all’interno delle Camere. La storia li ricorda come “Governi balneari”.

Qualora lo Stabilicum operi nella sua modalità proporzionale di caduta, la designazione preventiva del leader di coalizione perde qualsiasi valore vincolante o pratico. Il processo di formazione del Governo torna a configurarsi come un esercizio di democrazia consociativa, dove l’esecutivo non nasce direttamente dalla volontà espressa dai cittadini attraverso il voto alla coalizione, ma viene negoziato nelle stanze dei bottoni e nei corridoi parlamentari attraverso complessi compromessi programmatici e spartizioni di dicasteri tra forze politiche storicamente rivali.

Un secondo elemento di straordinaria analogia risiede nel ripristino del potere di condizionamento dei partiti minori. Nelle elezioni del 1992, la flessione dei grandi partiti di Governo rese indispensabile l’apporto delle piccole formazioni del quadripartito per garantire la nascita del primo governo guidato da Giuliano Amato. Nell’eventualità di uno Stabilicum senza premio di maggioranza, si verifica esattamente il medesimo fenomeno politico. Le formazioni di piccole dimensioni che riescono a varcare la soglia di sbarramento acquisiscono un peso contrattuale sproporzionato rispetto al loro effettivo consenso elettorale. Convertendosi in veri e propri aghi della bilancia. Queste forze possono imporre veti incrociati, pretendere concessioni programmatiche irrinunciabili o richiedere la titolarità di ministeri chiave come precondizione per concedere il proprio voto di fiducia in Parlamento.

Il ruolo del Presidente della Repubblica nella formazione del Governo

Questo ritorno al passato modifica inevitabilmente anche la funzione istituzionale e la centralità del Presidente della Repubblica. Nella primavera del 1992, di fronte alla frammentazione del Parlamento e all’incalzare delle prime inchieste giudiziarie, il Quirinale dovette assumere una funzione pienamente datoriale e direttiva nella gestione della crisi politico-istituzionale. In assenza di un vincitore chiaro prodotto dallo Stabilicum, la presunzione che il candidato premier indicato sulla scheda possa accedere automaticamente a Palazzo Chigi cade del tutto. Spetta dunque al Capo dello Stato riprendere il ruolo di supremo arbitro e regista della politica nazionale, riattivando la prassi delle consultazioni approfondite, dei pre-incarichi e dei mandati esplorativi volti a individuare una figura di garanzia capace di unificare maggioranze trasversali o di guidare governi di larga intesa.

Stabilicum, obiettivo della governabilità e conseguenze politiche

L’analisi dello Stabilicum rivela pertanto una profonda natura bipolare. L’intento originario del legislatore era quello di edificare una legge fortemente maggioritaria capace di assicurare governi stabili e investiture chiare. Tuttavia, condizionando l’attivazione del premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia assai elevata come quella del quarantadue per cento — difficilmente accessibile in un panorama politico caratterizzato da tripolarismo o da accentuata astensione — la legge ha finito per incorporare al suo interno un perfetto ingranaggio di ritorno alle origini. Qualora quella percentuale non venga intaccata, lo Stabilicum smette di essere lo strumento della governabilità per trasformarsi in una macchina del tempo capace di riesumare integralmente il modello politico, le dinamiche negoziali e gli equilibri d’influenza delle elezioni del 1992, dimostrando ancora una volta come la storia delle leggi elettorali italiane fatichi a recidere in modo definitivo i ponti con il proprio passato proporzionale.

L’elemento di forza e al contempo di debolezza dello Stabilicum risiedono proprio in questo suo pragmatismo. A differenza dell’Italicum, che pretendeva di fabbricare una maggioranza artificiale anche a costo di forzature giurisprudenziali, lo Stabilicum preferisce arrestarsi di fronte alla soglia del quarantadue per cento. La legge accetta l’eventualità di restituire il Paese al proporzionalismo e alle logiche d’assemblea della Prima Repubblica piuttosto che rischiare una nuova censura da parte del Palazzo della Consulta. L’evoluzione della legislazione elettorale da una legge all’altra dimostra come il legislatore italiano, dopo i moniti e le bocciature della Corte Costituzionale, sia stato costretto a prendere atto che la governabilità non può essere imposta d’autorità attraverso scorciatoie normative, ma deve necessariamente trovare una legittimazione diretta e incontestabile nel consenso reale del corpo elettorale.

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Fonte: QdS.it