Il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI ha rigettato il ricorso della Società Trapani Shark avverso il provvedimento assunto dalla Corte Sportiva di Appello della FIP riguardo l’esclusione della stessa società dalla partecipazione al Campionato di Serie A per la stagione sportiva 2025/2026. Il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI ha altresì rigettato il ricorso della Società Trapani Shark avverso la decisione assunta dal Consiglio Federale FIP che ha deliberato di applicare al club la sanzione di un (1) punto di penalizzazione da scontarsi nella stagione corrente 2025/2026, oltre al divieto di provvedere al tesseramento e al deposito di nuovi contratti di atleti e allenatori.
Il primo ricorso, iscritto al R.G. n. 88/2025 e presentato il 24 dicembre 2025 dalla Trapani Shark s.r.l., riguardava la decisione del Consiglio Federale della Federazione Italiana Pallacanestro, assunta nella riunione del 24 novembre 2025. In quell’occasione, al club era stata inflitta la sanzione di un punto di penalizzazione da scontare nella stagione 2025/2026, oltre al divieto di procedere al tesseramento e al deposito di nuovi contratti di atleti e allenatori. Anche questo ricorso è stato respinto. Respinto anche il secondo ricorso, iscritto al R.G. n. 15/2026 e depositato il 7 marzo 2026 dalla Trapani Shark ssdarl, contro il provvedimento della Corte Sportiva di Appello della FIP del 3 febbraio 2026, comunicato il 5 febbraio successivo. Con tale decisione era stato confermato il precedente provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale del 12 gennaio 2026, relativo alla gara Trapani Shark – Dolomiti Energia Trento del 10 gennaio 2026, omologata con il risultato di 0-0. Il provvedimento federale, ora definitivamente confermato, aveva disposto l’esclusione della Trapani Shark dal campionato di Serie A 2025/2026, con la possibilità per la società di iscriversi a un campionato Senior a libera partecipazione. Contestualmente erano state annullate tutte le partite disputate dal club, come previsto dal regolamento.
Alla società era stata inoltre inflitta una ammenda di 600 mila euro, mentre al legale rappresentante Valerio Antonini era stata comminata una inibizione di tre mesi. Disposta anche la trasmissione degli atti agli uffici competenti per lo svincolo degli atleti Senior, l’annullamento dei tesseramenti degli allenatori e gli eventuali ulteriori accertamenti della Procura Federale. Per entrambi i giudizi, il Collegio ha disposto l’integrale compensazione delle spese.