Alla luce della relazione redatta dai componenti della Procura Federale e del Commissario di Campo, il Giudice Sportivo ha emesso delle disposizioni riguardanti il comportamento dei tifosi del Taranto durante la gara contro il Trapani 1905. A seguito di quanto segnalato e documentato, la Procura Federale è stata invitata a svolgere ulteriori accertamenti al fine di individuare il settore specifico occupato dai sostenitori tarantini, che durante la partita erano posizionati in “Curva Settore Ospiti” dello Stadio Provinciale trapanese. Il Taranto è stato multato con una somma di 300 euro a causa di due principali condotte ritenute irregolari. La prima riguarda i cori offensivi intonati dai sostenitori della squadra durante il corso della gara nei confronti dei tifosi avversari al 70° minuto della partita: i tifosi del Taranto hanno intonato un coro estremamente offensivo nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, ripetendolo per tre volte. Inoltre hanno rivolto cori contro un tesserato avversario durante il 7° e il 45° minuto, un altro coro offensivo e insultante è stato intonato nei confronti di un tesserato della squadra avversaria, anch’esso ripetuto per ben tre volte. Oltre a questi cori, la sanzione si estende anche per un altro episodio significativo, ovvero l’esposizione di uno striscione offensivo per tutta la durata della partita contenente una frase offensiva nei confronti di un altro giocatore granata.
Il Giudice Sportivo ha preso atto che, nonostante la gara si svolgesse in trasferta per la società tarantina, gli episodi segnalati sono stati considerati di particolare rilevanza, soprattutto per la loro reiterazione e per il contesto in cui si sono verificati. La continuazione del comportamento ha determinato l’applicazione di una sanzione economica, in conformità con gli articoli 13, comma 2, e 25, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.). In particolare, l’articolo 13, che riguarda la responsabilità della società per i comportamenti dei propri tifosi, e l’articolo 25, che stabilisce le misure sanzionatorie per comportamenti irregolari, sono stati invocati per motivare la multa. A questo si aggiunge la considerazione dei modelli organizzativi previsti dall’articolo 29 C.G.S., che obbliga le società a garantire la sicurezza e il comportamento corretto dei propri sostenitori.