Incendio all’azienda Sarco di Marsala, in vigore una nuova ordinanza sindacale

redazione

Incendio all’azienda Sarco di Marsala, in vigore una nuova ordinanza sindacale

Condividi su:

lunedì 22 Giugno 2026 - 18:41


Sono state aggiornate dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Trapani le misure precauzionali in vigore per quanto riguarda l’area circostante l’azienda marsalese Sarco, che nei giorni scorsi è stata interessata da un devastante incendio. La nuova ordinanza, in vigore fino al prossimo 29 giugno, segue la comunicazione dell’Arpa, in base a cui i valori analitici riferiti alla salubrità dell’aria risultano al di sotto delle soglie di riferimento indicate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

La nuova ordinanza sottoscritta dalla sindaca Andreana Patti dispone che nell’area perimetrata in rosso (vedi planimetria allegata) va osservata la misura precauzionale di un accurato lavaggio con acqua corrente di frutta, ortaggi e prodotti agricoli destinati al consumo alimentare, con particolare attenzione ai prodotti a foglia larga raccolti nell’area interessata.

Inoltre, in merito al consumo dei prodotti agricoli e da allevamento animale, in attesa dei risultati delle analisi sui campioni di terreno prelevati da ARPA Sicilia e in conformità alle indicazioni del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell’ASP di Trapani, nella suddetta area perimetrata in rosso restano in vigore – già dallo scorso 15 giugno e fino a revoca – le seguenti misure veterinarie e zootecniche:

  • 1. Il divieto di utilizzare per l’alimentazione umana il latte proveniente dalle aziende zootecniche nell’ambito della zona di protezione ed i prodotti da esso derivati dopo il 15.06.2026;
  • 2. Il divieto di spostamento degli animali appartenenti alle specie bovina, ovina, caprina, suina, equina, avicoli e da cortile, allevati per la produzione di alimenti destinati al consumo umano;
  • 3. Il divieto di pascolo;
  • 4. Il divieto di utilizzo e vendita di foraggi contaminati e di quelli esposti all’eventuale contamina-zione, per l’alimentazione degli animali;
  • 5. Il divieto di raccolta e consumo lumache;
  • 6. L’obbligo di detenere volatili e gli altri animali da cortile in strutture chiuse, alimentandoli con prodotti provenienti da zone poste all’esterno della zona di protezione;
  • 7. Il divieto di consumare in proprio e di cedere a terzi carni, prodotti dopo il 15 .06.2026, derivanti da allevamenti avicoli ed animali da cortile rurali, a conduzione familiare.

La violazione delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza – salvo che il fatto costituisca reato o sia diversamente sanzionato da specifiche disposizioni di legge – comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, da 25 a 500 euro. Fermo restando quanto previsto da norme speciali in materia ambientale e sanitaria eventualmente applicabili.

Nell’invitare la cittadinanza ad adottare comportamenti improntati alla prudenza e alla collaborazione con le Autorità sanitarie, ambientali e di protezione civile, l’amministrazione evidenzia che le misure contenute nel nuovo provvedimento sindacale sono adottate esclusivamente in applicazione del principio di precauzione e potranno essere modificate, ridotte o revocate in relazione all’evoluzione del quadro ambientale e agli esiti dei monitoraggi in corso;

Eventuali segnalazioni e comunicazioni urgenti potranno essere indirizzati ai numeri di emergenza nazionale di seguito indicati: Numero Unico Emergenze (112); Emergenza Sanitaria (118); Emergenza Vigili del Fuoco (115).

Condividi su:

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Commenta