Movida a Mazara: pubblicata l’ordinanza su vendita di alcolici e musica nei locali

redazione

Movida a Mazara: pubblicata l’ordinanza su vendita di alcolici e musica nei locali

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sabato 08 Giugno 2024 - 06:20

E’ in vigore dallo scorso 31 maggio e per tutto l’anno 2024 la nuova ordinanza sindacale sulla cosiddetta Movida nella città di Mazara del Vallo.  “Preso atto delle risultanze della seduta del Comitato Provinciale dell’Ordine e Sicurezza Pubblica del 07 maggio 2024 – si legge nell’ordinanza – si è convenuto sulla necessità di adottare ordinanze sindacali uniformi includenti oltre ad aspetti di sicurezza urbana, anche la regolamentazione delle emissioni sonore nei pubblici esercizi, nei luoghi pubblici e nei locali di intrattenimento e non ultimo uniformità nei limiti degli orari di intrattenimento musicale”.

In particolare, per quanto riguarda la vendita di bevande alcoliche l’ordinanza prevede le seguenti prescrizioni: in tutto il territorio comunale, dalle ore 22 di ogni giorno fino alle 6, del giorno successivo, è vietata la vendita e la somministrazione – sia in forma fissa che itinerante, nonché la detenzione ed il consumo in luogo pubblico di bevande alcoliche e superalcoliche, anche se dispensate da distributori automatici. E’ vietato, altresì, la vendita dalle ore 22 di ogni giorno fino alle 6 del giorno successivo, di bevande alcoliche e analcoliche in bottiglie e contenitori di vetro e lattine da parte di pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali per asporto, distributori automatici e Street Food. I divieti non si applicano all’interno dei locali e degli spazi pubblici legittimamente occupati dagli esercizi autorizzati di pubblica somministrazione. Gli esercenti ai quali si estende il divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, oggetto del presente atto, sono i seguenti: a) attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche in forma temporanea; b) circoli privati; c) attività artigianali; d) attività di commercio; e) distributori automatici; 

Per quanto riguarda le emissioni sonore: fatto salvo il rispetto dei limiti di rumorosità, sia assoluti che differenziali, previsti dalle norme vigenti a carattere nazionale e locale, la diffusione di musica all’interno ed all’esterno dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande di tipologia a) e b) di cui all’art. 5 comma I della Legge 25 agosto 1991, n. 287, sia dal vivo che riprodotta, è sottoposta ai seguenti limiti orari. Nella giornate di ogni settimana che vanno da domenica a giovedì, compresi festivi e prefestivi, le emissioni sonore dovranno cessare improrogabilmente alle ore 0,30 del giorno successivo, e prodotte, comunque, nel rispetto dei valori limite assoluti e differenziali previsti per legge; nelle giornate di venerdì e sabato di ogni settimana le emissioni sonore dovranno cessare improrogabilmente alle ore 1,30 del giorno successivo. 

Nella settimana di ferragosto va da lunedì 12 a domenica 18 le emissioni sonore dovranno cessare improrogabilmente alle ore 2 del giorno successivo. Fatto salvo quanto stabilito ai punti che precedono, resta vietato, in tutto il territorio comunale, ogni tipo di diffusione musicale sia all’aperto che al chiuso, con qualsiasi mezzo, in ogni giorno della settimana tra le ore 01,00 e le ore 07,00 e nella fascia oraria compresa tra le ore 14,00 e le ore 16,00 di ogni giorno. 

In tutti casi, lo svolgimento di attività musicale è subordinato all’adempimento dell’obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico prevista dall’articolo 8, commi 2, 3, 4 e 5 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e, ove occorra, dal successivo comma 6 della Legge quadro sull’inquinamento acustico, come integrato dall’articolo 4, comma 1, del D.P.R. n. 227 del 19 ottobre 2011. 

Il rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico, l’osservanza dei limiti di emissione sonora, sia assoluti che differenziali, previsti dalle norme vigenti in materia, costituiscono condizione per il legittimo esercizio di attività musicali, sia all’interno che all’esterno dei pubblici esercizi. Il rispetto di tali limiti acustici dovrà essere certificato da una relazione fonometrica, ai sensi della Legge 447/95 e del D.P.C.M. 16/04/1999 n.215.

Le istanze di autorizzazione per le manifestazioni ed eventi con diffusione di musica dovranno pervenire al SUAP della Città di Mazara del Vallo a mezzo pec all’indirizzo “suap@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it” entro e non oltre le ore 11 del terzo giorno antecedente la manifestazione o l’evento con diffusione di musica o l’ utilizzo di strumenti musicali. Tutte le richieste pervenute tardivamente o in modalità non convenzionale non saranno prese in considerazione. Qualora dalle istanze pervenute risultassero richieste per la stessa serata e per manifestazioni e/o eventi musicali organizzate in pubblici esercizi che risultassero distanti tra loro meno di 90 metri, le stesse saranno autorizzate nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo e pubblicate anche sul sito istituzionale del Comune, anche ai fini delle successive attività di controllo e monitoraggio in capo alle Forze di Polizia. 

Gli esercenti titolari di Autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico sono tenuti a mantenere il decoro dello spazio pubblico ad essi concesso e/o delle aree limitrofe come previste ed individuate nell’atto concessorio del suolo pubblico, rendendoli costantemente liberi da rifiuti, lattine, bottiglie ed ingombri di qualsiasi genere.

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