Immobili danneggiati dalle maccalube a Caltanissetta, “No ai risarcimenti”

Simone Olivelli

Immobili danneggiati dalle maccalube a Caltanissetta, “No ai risarcimenti”

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Simone Olivelli |
domenica 03 maggio 2026 - 4:45
Immobili danneggiati dalle maccalube a Caltanissetta, “No ai risarcimenti”

Caltanissetta Avere un permesso di costruire non può equivalere ad avere un’assicurazione sui danni causati...

Avere un permesso di costruire non può equivalere ad avere un’assicurazione sui danni causati da calamità naturali. È seguendo questo assunto che il Consiglio di giustizia amministrativa ha dato torto a una decina di residenti di Caltanissetta, proprietari delle abitazioni che nel 2008 vennero danneggiate dalle esplosioni e colate di fango scaturite causate dalle maccalube.

Il fenomeno, che si innesca in seguito alla fuoriuscita di gas ad alta pressione dal sottosuolo, è parecchio noto in Sicilia, non solo a Caltanissetta. Ad Aragona (Agrigento), dove una riserva naturale prende il nome di Maccalube, nel 2014 due bambini persero la vita dopo essere stati colpiti dal materiale espulso ad alta pressione dai vulcanelli.

Tre anni prima a Caltanissetta non si registrarono morti, ma più di una famiglia vide pesantemente danneggiata la propria casa. Fatti per i quali è stata fatta richiesta alla giustizia amministrativa di riconoscere il danno causato dalle presunte inadempienze da parte degli enti pubblici che non avrebbero fatto nulla per impedire che quegli immobili sorgessero in un territorio le cui criticità si conoscono da secoli.

Tuttavia per i giudici – sia quelli del Tar che si sono espressi nel 2023 che oggi per quelli del Cga – non ci sono estremi per addebitare responsabilità al pubblico. E questo perché intendere il rilascio di un titolo edilizio come fosse una fideiussione a garanzia della stabilità dei suoli “non è sostenibile né sarebbe auspicabile” in quanto di fatto rappresenterebbe una immotivata “socializzazione dei rischi a carico della collettività e a vantaggio del proprietario del suolo instabile”.

La sentenza

I proprietari degli immobili hanno fatto ricorso contro la sentenza di primo grado che li aveva visti soccombere. La causa al Cga è stata indetta contro il Comune di Caltanissetta, la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Regione e la Protezione civile regionale.

Al vaglio del Cga c’è stata anche una relazione prodotta in sede di causa civile da un perito nominato dal tribunale. La stessa, tuttavia, non è stata utilizzata come prova – così come previsto dal codice amministrativo – per la dimostrazione dell’esistenza di un danno ma solo come contributo per i giudici per comprendere meglio il fenomeno naturale e i danni a esso connesso.

“Il Tar, dopo avere precisato che in sede giudiziale amministrativa quel che veniva contestata era la modalità con cui era stato esercitato da parte dell’ente comunale il potere pubblico di conformazione del territorio e dopo avere richiamato per estratto l’esito dell’accertamento peritale svolto in sede civile nel quale era stata ricostruita accuratamente l’intera vicenda, ha respinto il ricorso in mancanza della dimostrazione da parte dei ricorrenti del nesso di causalità tra il danno lamentato e la condotta dell’ente locale”, si legge nella sentenza.

In aggiunta a ciò e attingendo anche dalle conclusioni della stessa relazione, i giudici di secondo grado se da una parte hanno affermato che il fenomeno dei vulcanelli è noto da secoli e in quanto tale prevedibile, ma non con una “periodicità identificabile”, dall’altro hanno sottolineato che nessuna particolare inadempienza può essere addebitabile al pubblico. Né alla Regione ma tantomeno al Comune, nonostante nel 2002 un’esplosione di portata minore si fosse verificata. Tale tesi è stata sostenuta anche in merito alla decisione del Comune di rilasciare, nel 2004, una nuova concessione in sanatoria a una delle famiglie coinvolte.

Il Pai e l’inedificabilità

Per i ricorrenti, il Comune, alla luce della consapevolezza dei rischi storici della zona interessata dai vulcanelli, avrebbe dovuto impedire l’edificazione degli immobili. Ciò però è avvenuto soltanto dopo i fatti del 2008.

I giudici, tuttavia, hanno rimarcato come i colleghi del Tar abbiano legittimamente respinto il primo ricorso in quanto il Piano di assetto idrogeologico in cui veniva certificato il livello di rischio e assegnato al Comune il dovere di vigilanza è entrato in vigore soltanto nel 2007.
“L’area delle Maccalube era stata sempre considerata dagli enti competenti e preposti alla valutazione del rischio idrogeologico come area non pericolosa, o comunque non al punto da promuovere varianti ai piani urbanistici vigenti ai fini dell’inedificabilità della zona, disposta solo dopo gli eventi dell’agosto 2008” si legge nella sentenza.

E per quanto “emergeva che la portata catastrofica fosse stata in passato trascurata, o addirittura esclusa, dalle stesse autorità preposte, e ciò probabilmente a causa di una non adeguata conoscenza del fenomeno naturalistico”, andava esclusa “l’imputabilità a titolo soggettivo della responsabilità del Comune, avendo l’Amministrazione comunque adottato i provvedimenti concessori relativi agli immobili oggetto di causa in ossequio alla normativa di settore vigente all’epoca, non potendosi sottrarre all’adozione degli stessi, ove sussistenti tutti i requisiti di legge”.

Poteri di vigilanza inidonei

Nella sentenza si legge anche che una volta entrato in vigore il Pai, “i poteri di vigilanza confluiti in capo al Comune risultavano oggettivamente inidonei a prevenire, o anche solo lenire, i danni poi concretamente subiti dai ricorrenti nell’agosto 2008”.

E questo pure perché fenomeni di dissesto avevano interessato anche aree diverse da quelle in cui sono presenti le maccalube, con la conseguenza che immaginando di ritenere illegittimi il rilascio delle concessioni edilizie nella zona dei vulcanelli, si sarebbe dovuto procedere “a un inammissibile riesame di tutti titoli edilizi rilasciati negli anni nelle aree” dove altri tipi di dissesti idrogeologici si erano verificati.

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Fonte: QdS.it