Possibili illegittimità nelle nomine delle supplenze in Provincia di Trapani, cosa accade

redazione

Possibili illegittimità nelle nomine delle supplenze in Provincia di Trapani, cosa accade

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venerdì 07 Febbraio 2025 - 07:00

Ci potrebbero essere possibili illegittimità riguardanti le nomine per le Graduatorie Provinciali Supplenze (GPS) in Provincia di Trapani. Una vicenda sollevata mesi fa da diversi docenti che hanno lamentato gravi criticità nella stesura delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) nelle scuole trapanesi, oggetto di ripetute rettifiche e ripubblicazioni da parte dell’Ufficio Scolastico Provinciale. La deputata trapanese del M5S, Cristina Ciminnisi, si è dichiarata insoddisfatta della risposta dell’assessore Girolamo Turano alla interrogazione con la quale aveva chiesto tali chiarimenti. “L’assessore Turano s’è trincerato dietro quattro pagine di citazioni di norme e regolamenti, in prima battuta proprio la tutela della privacy, e dietro la possibilità per i diretti interessati di esercitare il diritto dell’accesso agli atti. La tutela della privacy non deve essere un ostacolo alla trasparenza“.

Secondo la deputata trapanese, però, “… sarebbe stato sufficiente fornire ai docenti strumenti chiari per verificare la propria posizione e le motivazioni delle assegnazioni, senza necessariamente divulgare dati sensibili ed evitando un’opaca discrezionalità. Di fatto, l’ambito territoriale di Trapani stato commissariato per i primi quattro turni di nomina. Il risultato di questa gestione inefficiente è sotto gli occhi di tutti: docenti costretti a viaggi estenuanti a causa di assegnazioni errate o poco chiare; insegnanti con punteggi più alti scavalcati da altri colleghi, senza che le motivazioni siano esplicitate; studenti privati della continuità didattica, a causa dei ritardi e delle nomine riassegnate più volte. Se è questa la trasparenza del governo Schifani, in cui si confida nella naturale ritrosia dei docenti a trascinare l’amministrazione in giudizio, siamo molto lontani da quello che ci aspetteremmo in un sistema scolastico veramente equo ed efficiente» ha concluso Ciminnisi”.

Per quanto riguarda la sostituzione del personale A.T.A. temporaneamente assente, i Dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee nel rispetto dei criteri e principi contenuti nell’articolo 6 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430″. Dichiarano Oliva e Napoli segretari  SGS: “Permane il divieto di sostituzione nei casi previsti dall’articolo 1, comma 332, della legge 190 del 2014, come specificato dalle note DPIT prot. n. 2116 del 30 settembre 2015 e DGPER prot. n. 10073 del 14/04/2016. La circolare conferma quanto già stabilito con medesima circolare nel 2021/22: niente sostituzione dei collaboratori scolastici nei primi sette giorni di assenza. Il divieto permane dunque per le assenze temporanee. In questa quantità imponente di leggi, norme, DPI, DG PER, i dirigenti scolastici applicano – per evitare storie – i famosi “sette giorni”. La norma però ha una deroga, la nota ministeriale 2116 del 2015 che autorizza i DS a conferire supplenze temporanee al personale ATA. Il divieto potrà essere superato laddove il dirigente scolastico, sotto la propria esclusiva responsabilità, con determinazione congruamente motivata e dopo aver prioritariamente posto in essere tutte le misure organizzative complessive che vedano coinvolta l’organizzazione dell’intera istituzione scolastica raggiunga la certezza che: l’assenza del collaboratore scolastico determinerebbe delle urgenze che non potrebbero trovare altra risposta atta a garantire l’incolumità e la sicurezza degli alunni, nonché l’assistenza agli alunni con disabilità, inoltre necessità obiettive non procrastinabili, improrogabili e non diversamente rimediabili, che renderebbero impossibile assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico tanto da compromettere in modo determinante il diritto allo studio costituzionalmente garantito”.

Facendo un ragionamento e quattro conti, il dirigente scolastico si dà una risposta ben precisa: “Il collaboratore ha presentato un certificato di malattia per 15 giorni, ne faccio passare sette e poi se il caso conferisco una supplenza temporanea a quel collaboratore che attende da inizio anno scolastico la classica “chiamata”. Chiamarlo prima dei sette giorni? , troppe responsabilità, “chi me lo fa fare”. La nostra organizzazione ha inviato ai dirigenti scolastici ed agli USP una nota, indicando che a tutela del buon funzionamento del servizio scolastico gli stessi possono intervenire con la sostituzione anche per brevi periodi. Basta un po’ di coraggio, senza frapporre indugi”, concludono Oliva e Napoli segretari  SGS.

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