Processo Perricone, terminate le arringhe delle difese

Linda Ferrara

Processo Perricone, terminate le arringhe delle difese

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domenica 18 Luglio 2021 - 17:20

Nella giornata di venerdì, i legali di Emanuele Asta, ex funzionario del centro per l’impiego di Alcamo, e Pasquale Perricone, ex vicesindaco della città, hanno concluso i loro interventi a sostegno dei propri assistiti. A settembre si svolgeranno le eventuali repliche. Dopo, la sentenza del collegio dei giudici.

Presso il tribunale di Trapani, nell’aula intitolata al giudice Alberto Giacomelli, sono terminate nella giornata di venerdì le arringhe delle difese degli imputati del processo scaturito dall’inchiesta della Procura del 2016, denominata “Affari Sporchi”. Tra i reati contestati a Pasquale Perricone, ex vicesindaco ed assessore all’Urbanistica di Alcamo, a Maria Lucia Perricone (detta Mary), cugina dello storico esponente del Psi alcamese, a Marianna Cottone, ex legale rappresentante della Promosud srl, e ad Emanuele Asta, ex funzionario del centro dell’impiego della città, vi sono: la bancarotta fraudolenta e preferenziale, l’associazione a delinquere, la truffa ai danni dello Stato e della UE, la corruzione. Il primo legale a prendere la parola, davanti al collegio dei giudici, presieduto dal dottore Enzo Agate e a latere le dottoresse Chiara Badalucco e Roberta Nodari, è stato l’avvocato Salvatore Alagna, il quale nel processo difende Emanuele Asta.

L’avvocato Alagna ha paragonato il processo in corso a Frankenstein, creatura mostruosa del noto romanzo di Mary Shelley, per la sua lunghezza, tanto da non avere uguali se non per quelli stabiliti nei confronti della criminalità organizzata. Per il legale, il decreto autorizzativo delle intercettazioni, risalente al 2014, avrebbe dovuto rassegnare indizi in merito alla bancarotta fraudolenta, reato sorto dall’indagine della guardia di finanza sulle irregolarità del sistema di ribaltamento dei costi messo in atto dalla Nettuno, unico centro di imputazione delle spese effettuate nell’ambito dell’appalto per i lavori di ampliamento del porto di Castellammare del Golfo. Secondo il difensore, però, “Una cosa sono le irregolarità, altra le falsificazioni” e, dunque, il dissesto della consortile non costituirebbe un evento penalmente rilevante. Inoltre, la critica dell’avvocato Alagna si è concentrata sulla richiesta del pubblico ministero, la dottoressa Rossana Penna, di intercettare Pasquale Perricone per verificare se è stato quest’ultimo a causare il dissesto della menzionata società, muovendo dall’assunto che dietro l’appalto vi sarebbe stata la sua regia occulta. Le indagini, poi, si sarebbero concentrate sulle parentele di Rosario Agnello, amministratore della Cea e della Nettuno (testa di legno per l’accusa), Mario Giardina, dipendente all’interno del cantiere, e Pasquale Perricone con soggetti mafiosi, ma non sarebbe stata accertata alcuna notizia di reato. Per il legale, quindi, mancherebbero gli elementi che comprovano il dissesto finanziario. Inoltre, ha precisato l’avvocato Alagna, nel sistema penale la disciplina delle intercettazioni non ha mai sollevato il sospetto a indizio, per cui, dal tenore motivazionale della richiesta delle intercettazioni della Procura, non emergerebbe l’attività criminosa, ma una possibilità. Dalle intercettazioni di Perricone con tre soggetti di Cuba sarebbe, poi, nata la necessità di conoscere la natura dei suoi affari e se quest’ultimi, dunque, fossero leciti. Quindi, si sarebbero effettuate le intercettazioni per conoscere il suo profilo criminale. L’ex vicesindaco di Alcamo, perciò, sarebbe stato ritenuto il vero amministratore della Cea sulla scorta delle sua partecipazione ad altre società. Successivamente, l’avvocato Alagna ha argomentato la sua arringa facendo riferimento alla nota sentenza della Corte di Cassazione del 2020, c.d. Sentenza Cavallo, la quale ha posto dei limiti alle intercettazioni e, in particolare, quando queste riguardano reati diversi. Per il legale di Asta, pertanto, la bancarotta fraudolenta e la corruzione ( quest’ultimo reato contestato al suo assistito) sono dei reati autonomi e vi sarebbe l’assenza del medesimo disegno criminoso. Emanuele Asta non è mai stato indagato per bancarotta fraudolenta e non è mai stato riformulato il reato a suo carico, ha riferito in aula l’avvocato Alagna. Inoltre, il dibattimento non avrebbe fornito il fine associativo comune. Per quanto concerne la vicenda dei corsi di apprendistato, dalle dichiarazioni della teste Francesca Cruciata sui cosiddetti corsi fantasma si evincerebbe che tali non sarebbero stati nei casi in cui i controlli venivano effettuati dall’allora funzionario del centro per l’impiego di Alcamo. Per l’avvocato Alagna, poi, non vi sarebbe stato alcun “pactum sceleris” per quanto concerne la richiesta di inserimento, alla Cottone, della nipote di Asta sulla piattaforma della Regione Siciliana relativa al progetto “Garanzia giovani”. Non si conoscerebbe, per la difesa dell’ex funzionario, neanche il prezzo della ipotizzata corruttela. Emanuele Asta, ha dichiarato il suo legale, “È un funzionario preciso”. Nel corso della stessa conversazione captata tra Marianna Cottone e Pasquale Perricone, quest’ultimo avrebbe detto che le pratiche dovevano essere in regola prima dei controlli dell’allora funzionario del centro per l’impiego di Alcamo, perché, conoscendolo da tempo per essere stato un suo collega all’interno del Consiglio comunale della città, saprebbe quindi che è un burocrate e che non fa sconti. In nessuna conversazione sarebbe poi venuto fuori l’avviso sui controlli alla Cottone da parte dell’Asta. In merito alla vicenda relativa all’impegno dell’ex funzionario di contattare il suo omologo di Partinico, il signor Salamone, affinché avvisasse in tempo la Cottone e Perricone sui controlli dei corsi organizzati a San Giuseppe Jato, l’avvocato Alagna ha rilevato che il suo assistito non ha mai dichiarato di aver presentato il suo collega alla legale rappresentante della Promosud. Lo avrebbe sì chiamato, ma mai incontrato. Relativamente alla ipotizzata richiesta di assunzione della moglie e della nipote dell’Asta, presso uno dei corsi organizzati dalla Cottone e da Perricone, per il legale non vi sarebbe stata alcuna illecita intesa in nessuna delle due conversazioni contestate: quella dell’11 luglio 2014 e quella del 10 aprile 2015. Per quanto riguarda quest’ultima intercettazione, avente ad oggetto l’organizzazione di alcuni corsi OSS, per l’avvocato Alagna sarebbe stata la Cottone ad insistere affinché la moglie dell’allora funzionario del Cpi di Alcamo potesse essere inserita, in quanto aveva lavorato in passato in tale settore. Dal momento, però, che la coniuge dell’Asta si trovava in cassa integrazione non avrebbe potuto partecipare attivamente ai corsi. Per tale motivo, Marianna Cottone, ha affermato il legale, avrebbe anche ipotizzato di fare risultare la nipote all’interno del corso, ma di fatto sarebbe stata la moglie di Emanuele Asta ad operare. Una proposta che avrebbe sorpreso l’allora funzionario. La prova dello scopo della Cottone, secondo il legale, sarebbe dunque desumibile proprio nella conversazione del 10 aprile 2015 tra la Cottone e Perricone, il quale afferma che “Iddru (l’Asta ndr) quannu ci pari e piace” avrebbe potuto fare l’ispezione e quindi messo in evidenza le irregolarità. Dalle conversazioni non emergerebbe poi che Emanuele Asta ha compiuto alcun atto contrario ai doveri di ufficio né posto atti per un futuro atto in tal senso. Per l’avvocato Alagna, il suo assistito “Non ha ricattato, omesso, accettato né ricevuto promesse di denaro o altra utilità”. Poi ha aggiunto “È un uomo con le sue debolezze, ma con i suoi principi”. Infine, ha terminato “Deve essere assolto perché il fatto non sussiste”.

Dopo, l’udienza è continuata con l’intervento dell’avvocato Valerio Spigarelli, il quale, insieme a Giuseppe Benenati, difende Pasquale Perricone nel processo in corso. Anche il suo intervento è iniziato con riferimento alle intercettazioni, le quali costituirebbero una prova debole e non autosufficiente. Pure per l’avvocato Spigarelli, dunque, le intercettazioni sarebbero inutilizzabili seguendo quanto disposto dalla “Sentenza Cavallo”. Secondo il legale “Siamo di fronte ad una prassi generativa del sistema”. Inoltre, le autorizzazioni ad intercettare non dovrebbero mai essere espresse per reati diversi dalla bancarotta, in quanto non prevedono l’arresto in flagranza. Poi, i soggetti nel capo di imputazione sulla corruzione del processo in corso sono diversi, tranne il Perricone. Non vi sarebbe in più la continuazione tra le truffe e la bancarotta fraudolenta. Anche nel caso di associazione per delinquere sarebbe difficile la connessione con la bancarotta fraudolenta. Su un’ambientale del 2014, l’avvocato Spigarelli ha ricordato che è stata disposta una perizia di parte in merito alla quale i giudici dovranno verificare se si tratta di una prova integra. Il collegio dei giudici, ha aggiunto, avevano negato l’inserimento del consulente nella lista testi, quindi, la relazione dovrà valere come memoria. Il legale è tornato sulla questione dell’esclusione del teste Sorrentino, perché avrebbe svolto l’attività di ausiliare del pubblico ministero, da parte dell’altro collegio dei giudici, presieduto dalla dottoressa Daniela Troja, che dovrà pronunciarsi su un filone parallelo del processo. Tale richiesta era stata avanzata anche dinanzi al tribunale del processo in cui è imputato l’ex vicesindaco di Alcamo. Proposta rigettata dall’allora presidente del collegio dei giudici, il dottore Piero Grillo.

La prossima udienza, riservata alle eventuali repliche, è stata fissata per il 17 settembre.

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