Riceviamo e pubblichiamo una nota ufficiale, a firma del comandante della Polizia Municipale di Marsala, Vincenzo Menfi, in merito alla recente ordinanza che rivede la viabilità veicolare nella strada che costeggia lo Stagnone di Marsala. In particolare, il comandante Menfi chiarisce la logica di alcune scelte, che erano state oggetto di contestazione sia da parte dell’ex sindaco Alberto Di Girolamo, che dei consiglieri comunali di minoranza.
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Gentile Direttore,
Recentemente, alcuni operatori e personaggi politici locali hanno pubblicato missive contenenti rilievi nei confronti della Ordinanza Dirigenziale N.182 del 17/06/2021, da me adottata nella qualità di Comandante /Dirigente della Polizia Municipale di Marsala, al fine di disciplinare la viabilità nella strada litoranea dello Stagnone.
Gli autori degli scritti, tra i quali alcuni consiglieri comunali in carica ed ex amministratori locali, hanno ritenuto di rendere pubbliche le loro note critiche ancor prima che io le ricevessi o ne avessi comunque tempestiva conoscenza, così impedendomi di formulare una replica immediata e contestuale, violando dunque quella che – a mio avviso – dovrebbe essere una regola di correttezza nella comunicazione, secondo cui le missive vanno recapitate dapprima ai destinatari e dopo rese pubbliche. Probabilmente, essi ritengono che “ puntare il dito “ per primi dia più forza alle loro argomentazioni, o ne mimetizzi la debolezza.
Osservo altresì, in via preliminare, che il tema della sicurezza stradale è stato percepito da qualcuno solo dopo l’adozione della mia ordinanza, posto che prima, nei mesi e negli anni precedenti, allorquando la via Giacalone veniva imprudentemente mantenuta a doppio senso di marcia nonostante le sue ristrette dimensioni, nessuno dei novelli esperti in circolazione stradale si era interrogato pubblicamente sull’elevato rischio di collisione che poteva insorgere tra i mezzi di soccorso in emergenza e i veicoli in transito nella direzione opposta alla loro, in una minuscola arteria – la via Giacalone – con carreggiata di anguste dimensioni, incompatibile con il doppio senso di marcia.
Quanto sopra premesso, prendo atto che, a dire di qualcuno, la logica della mia ordinanza sfugge. Eppure il provvedimento è ampiamente supportato da tre pagine di motivazioni, siano tecniche che giuridiche, sicchè basterebbe leggerle e afferrarne il significato (che non mi pare essere incomprensibile) per fugare ogni dubbio.
Si evince e si deduce infatti chiaramente che non si può consentire la libera circolazione degli Autobus di maggiori dimensioni, alcuni dei quali lunghi metri 12 e larghi oltre metri 2,50, in una carreggiata così ristretta, la quale nei tratti più ridotti misura appena metri 2,75 ed attraversa una zona di villeggiatura densamente popolata, con numerosi pedoni – tra i quali bambini – che la percorrono per raggiungere il litorale marino. I filmati recentemente pubblicati mostrano in modo comprovato che le dimensioni di alcuni Autobus, cosiddetti da Gran Turismo, sono incompatibili con quelle della carreggiata limitrofa alla pista ciclabile, soprattutto in qualche tratto.
Ciò nonostante, gli autori delle missive critiche richiedono le motivazioni del divieto imposto agli autobus di maggiori dimensioni, auspicandone dunque la revoca al fine di consentirne la circolazione.
E’ incomprensibile quale bizzarra concezione della sicurezza stradale stia alla base di tali siffatte richieste, così come appare improprio l’accostamento tra il tema dello sviluppo turistico della zona e un provvedimento che non ha carattere politico ma esclusivamente tecnico, adottato al fine di garantire la sicurezza delle persone ed impedire che un pedone possa essere travolto da un autocarro o da un autobus con dimensioni eccessivamente ingombranti.
Rilevo ancora che qualche operatore, dopo l’adozione della mia ordinanza, ha identificato la Via Giacalone come “unica via di fuga”, omettendo di rilevare che esistono invece altre strade di collegamento tra la Litoranea e la SP 21, una delle quali, peraltro, (la via cosiddetta Casello Bonetto) parallela alla Via Giacalone, dalla quale dista pochi minuti di auto.
A tale riguardo, si ribadiscono comunque le motivazioni poste alla base del provvedimento, dalle quali emerge chiaramente che la Via Giacalone costituisce una funzionale strada d’accesso al secondo tratto della pista ciclabile e realizza un percorso alternativo per quanti intendano raggiungere quella zona provenendo dalla SP21, così evitando di attraversare tutto il primo tratto di lungomare dello Stagnone, lungo circa 5 Km, densamente abitato. E, invero, a tale riguardo, va rilevato che qualora la via Giacalone fosse percorribile a senso unico di marcia in uscita dal Lungomare dello Stagnone verso la SP 21, tutti i conducenti dei veicoli che – per motivi residenziali o per accedere al litorale marino – intendessero raggiungere il secondo tratto della pista, siano essi provenienti dal centro di Marsala o dalla direzione Trapani, sarebbero costretti ad attraversare tutto il primo tratto della litoranea, caratterizzato da maggiore densità abitativa, non disponendo di altre vie di accesso rispetto a quelle poste all’inizio del percorso ciclabile, così aggravando il traffico ed interferendo sul movimento pedonale che in quel primo tratto si svolge.
Le superiori osservazioni valgono anche per i mezzi di soccorso in emergenza, ai quali, oltre ad assicurare l’uscita dalla litoranea, bisogna prioritariamente garantire l’agevole entrata anche al secondo tratto della pista, senza costringerli a percorrere i primi 5 Km di litoranea.
Dunque, la logica del provvedimento è quella di offrire un’alternativa di percorrenza alla litoranea, al fine di ridurre il traffico veicolare che sul primo tratto di essa si svolge, considerata anche la sua alta densità abitativa.
I video realizzati nei giorni scorsi e resi pubblici, confermano che il traffico scorre in maniera fluida e che numerosi veicoli accedono agevolmente dalla via Giacalone, così realizzando quegli obiettivi di snellimento del traffico che il provvedimento si propone.
D’altra parte, nessuno ha finora evidenziato che l’art. 6 dell’Ordinanza prevede che, per accertate necessità, possano essere concesse deroghe subordinate alle cautele del caso. Tale disposizione conferisce flessibilità ai divieti previsti dal provvedimento e consente, ad esempio, di autorizzare il movimento dei minibus di trasporto pubblico che, pur rientrando nella categoria M3, hanno dimensioni più ridotte e contenute entro i 7,50 m. di lunghezza e m. 2,20 di larghezza. Tale autorizzazione in deroga verrà estesa ad altri autobus di uguali dimensioni, anche privati, a condizione che osservino le cautele imposte dal Comando della Polizia Municipale .
Il Comando scrivente resta disponibile a fornire ogni ulteriore chiarimento e anche a recepire suggerimenti o segnalazioni di criticità, fermo restando che qualsiasi rilievo va espresso nel rispetto del ruolo e della onorabilità di questo Corpo di Polizia Locale che rappresento, il quale segnalerà alla competente Autorità Giudiziaria qualsiasi insinuazione che metta in dubbio la propria imparzialità.
Cordiali saluti,
Vincenzo Menfi
Comandante della Polizia Municipale di Marsala