Al via il processo Airgest: le difese hanno chiesto l’estromissione delle parti civili

Linda Ferrara

Al via il processo Airgest: le difese hanno chiesto l’estromissione delle parti civili

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venerdì 05 Febbraio 2021 - 09:50

Nel corso della prima udienza che si è svolta giovedì mattina, presso l’Aula Bunker del tribunale di Trapani, sono state trattate le questioni preliminari e relative all’ammissione dei Comuni di Castelvetrano e Pantelleria come parti civili. Il collegio dei giudici, presieduto dalla dottoressa Daniela Troja, si è riservato di decidere.

È iniziato il processo scaturito dall’inchiesta della Procura di Trapani sulla gestione degli accordi di co-marketing per conto dell’aeroporto “Vincenzo Florio” di Birgi, a carico della società Airgest (partecipata al 99,96% dalla Regione Siciliana) e dei componenti dei suoi organi, Salvatore Castiglione, Franco Giudice, Paolo Angius, Luciana Giammanco, Giancarlo Guarrera, Vittorio Fanti, Gioacchino Lo Presti. Il reato contestato dalla magistratura è di falso in bilancio per gli anni 2014-2015. Inoltre, Fabrizio Bignardelli, Vittorio Fanti, Giuseppe Russo, Giancarlo Guerrera, Luciana Giammanco, Gioacchino Lo Presti, Letteria Dinaro, Michele Angelo Maggio, Antonino Diliberti, Antonio Lima e Antonino Galfano, sono accusati di avere concorso alle false comunicazioni sociali. Per l’ipotesi di peculato sono chiamati, invece, a rispondere i presidenti Airgest succedutisi nel periodo di tempo oggetto delle contestazioni dell’accusa: Salvatore Ombra, Franco Giudice, Salvatore Castiglione e Paolo Angius. Sempre per lo stesso reato sono imputati Fabrizio Bignardelli, Giuseppe Russo, Giancarlo Guarrera e Vittorio Fanti. Secondo la magistratura si sarebbero appropriati di circa 18 milioni di euro della tassa addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aerei che, al contrario, avrebbero dovuto versare all’Inps. Dette somme sarebbero state poi distratte e utilizzate al fine di sopperire le difficoltà di liquidità della società Airgest. Tutti i soggetti citati sono stati rinviati a giudizio nel luglio del 2020 dal giudice dell’udienza preliminare, la dottoressa Caterina Brignone. Si è prescritto, invece, il reato di falso in bilancio per gli anni antecedenti al 2014 (dal 2010 al 2013).

Nel corso dell’udienza, dunque, sono state trattate le questioni preliminari relative all’ammissione della costituzione come parti civili dei Comuni di Castelvetrano e Pantelleria, rappresentate rispettivamente degli avvocati Franco Vasile e Vincenzo Esposito (solo quest’ultimo presente in aula). Sostanzialmente, tutti i difensori hanno chiesto al collegio dei giudici, presieduto dalla dottoressa Daniela Troja, l’estromissione dal processo dei due municipi citati, e anche immediata. In particolare, tale ultima richiesta è stata effettuata dall’avvocato Alberto Stagno D’Alcontres, legale dell’Airgest, relativamente al bilancio del 2013, e per cui il procedimento giudiziario si è estinto. Secondo la sua tesi, dunque, mancherebbe il danno subito dai due enti locali. L’avvocato Marco Siragusa si è accodato alla richiesta del collega sostenendo l’inammissibilità delle parti civili, in quanto, negli atti di costituzione delle stesse, mancherebbe un elemento essenziale: l’illecito. Il legale ha spiegato davanti al collegio dei giudici che vi sarebbero stati due contratti diversi di co-marketing, uno stipulato tra l’Airgest e l’Ams, quest’ultima controllata dalla compagnia di volo Ryanair, e l’altro tra i Comuni e la Camera di commercio di Trapani. Il primo contratto, nello specifico, è stato stipulato nel 2008, della durata di 5 anni. Con tale accordo, per l’accusa, si sarebbero finanziate le rotte di volo, in perdita, e non sarebbe stata svolta l’attività di pubblicizzazione del territorio. Proprio a causa della necessità di far fronte ai problemi economici si sarebbero stati successivamente coinvolti i Comuni del trapanese, dando il mandato alla Camera di commercio, tramite il suo presidente Giuseppe Pace. Nella consulenza tecnica della Procura, affidata al professore Gianroberto Villa, si afferma che tali contratti sarebbero praticamente gemelli, in quanto si riferiscono ad un’unica campagna pubblicitaria che l’Ams non avrebbe finanziato per far fronte al costo delle rotte, allora in perdita per l’appunto. Inoltre, davanti alla situazione di non pagamento di alcune amministrazioni comunali, la Ryanair avrebbe chiesto ad Airgest di recuperare le somme. Quest’ultima, attraverso la Camera di Commercio, ha citato in sede civile il Comune di Pantelleria che aveva pagato una sola quota pattuita del triennio 2014-2016, 30 mila euro su 90 mila, chiedendo di versare la parte restante all’Ams.

L’avvocato Siragusa, nel corso del suo intervento, proprio in merito a tale ultimo evento, ha spiegato che nell’atto di costituzione di parte civile del processo penale in corso, l’ente ha chiesto, invece, un risarcimento pari alla quota già versata. Ciò, secondo il legale, costituirebbe un conflitto di giurisdizione, dal momento che l’oggetto della pretesa sarebbe analogo in sede civile e penale. Per l’avvocato, poi, il contratto di pubblicità ha avuto esecuzione.

Altra questione sollevata dai difensori è stata la menzionata consulenza tecnica sui bilanci effettuata del professore Villa, affidatagli del pubblico ministero, la dottoressa Rossana Penna. Il sostituto procuratore, in riferimento a tale relazione, ha precisato che in quest’ultima si stabilisce l’esistenza di due contratti, quello relativo alle rotte di volo e quello concernente gli accordi di servizio. Inoltre, viene chiarito che la società Ams e Ryanair costituiscono un’unica società, essendo la prima partecipata praticamente al 100% dalla seconda. Detto riconoscimento è stato tra l’altro effettuato dalla Commissione Europea. Inoltre, nel momento in cui i Comuni non hanno più pagato la loro quota alla Camera di commercio, tali debiti sarebbero stati accollati da Airgest. In definitiva, nella consulenza tecnica, viene affermato che sarebbero state violate le norme comunitarie, riconoscendo tali azioni come aiuti di Stato. La legge, inoltre, imponeva ad Airgest, di procedere al servizio di co-marketing tramite l’evidenza pubblica. Quindi, per l’accusa, non è vero che non vi sarebbe un collegamento tra i due contratti, cosa che, tra l’altro, si evincerebbe dalle indagini preliminari. Per tale motivo ha chiesto ai giudici il rigetto della richiesta della difesa.

Infine, è intervenuto l’avvocato Vincenzo Esposito per il Comune di Pantelleria, sempre sul reato di falso in bilancio, ritenuto plurioffensivo, cioè che lede una pluralità di beni giuridici. Dalla lettura dei bilanci, inoltre, secondo il legale, il terzo è in condizione di determinarsi. Poi, vi sarebbe un collegamento funzionale dei contratti stipulati dai comuni, quello per il triennio che va dal 2014 al 2016, e l’altro stipulato tra l’Airgest e l’Ams, con medesimo contenuto. L’accordo illecito, poi, sarebbe dimostrato dalla circolazione delle informazioni relative al contenzioso civile che, come ha affermato durante il suo intervento, non dovrebbero appartenere al processo penale appena iniziato. Il contenzioso con la Camera di commercio, il cui presidente è socio di Airgest, ha dunque spiegato, si fonderebbe sulla consulenza tecnica dei due contratti collegati, mediante cui le società hanno chiesto dei finanziamenti. Il Comune di Pantelleria ha impegnato le somme per il contratto 2014-2016, quindi, il vulnus consisterebbe nel fatto che se il contraente si fosse accorto dell’illecito del falso in bilancio, avrebbe potuto fare un tentativo di risoluzione del contratto. Quindi, per quanto concerne l’atto di citazione del comune da parte della Camera di Commercio, per il legale, non si evincerebbe che l’ente fosse a conoscenza dell’illecito. E, quindi, sarebbe stato indotto in errore a concludere il contratto, perché in realtà il bilancio della società Airgest era in perdita. Inoltre, per quanto riguarda la prescrizione, questa perdurerebbe fino al 2016, ultimo anno del triennio dell’accordo di cui sopra. Infine, ha precisato l’avvocato Esposito, la causa petendi, cioè l’insieme delle ragioni in fatto e in diritto poste a fondamento della domanda, e il petitum, ovvero l’oggetto della domanda, sono diversi in sede civilistica. Nel caso del processo penale, infatti, l’illecito è extracontrattuale. Inoltre, il legale ha aggiunto che la Cassazione nel 2019 ha stabilito che per la sospensione degli elementi identificativi occorre che questi debbano essere gli stessi in entrambe le sedi. Il collegio dei giudici si è riservato di decidere sulla richiesta di estromissione. La prossima udienza è stata fissata per il 25 marzo.

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