Circolare del Viminale specifica le attività consentite. Ecco quali sono per la Zona Arancione

redazione

Circolare del Viminale specifica le attività consentite. Ecco quali sono per la Zona Arancione

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domenica 08 Novembre 2020 - 10:24

A breve distanza dall’entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre scorso, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19, il peggioramento del quadro epidemiologico nazionale ha reso necessaria l’adozione di un nuovo intervento governativo, finalizzato a introdurre, in un’ottica di prudenza e massima precauzione, nuove misure ispirate a una più stringente strategia di contenimento e mitigazione del contagio. Tale strategia risponde all’esigenza di modulare gli interventi in ragione delle differenti criticità rilevate nei territori, graduando la severità delle misure in base alla maggiore diffusione del virus e al grado di tenuta dei servizi sanitari. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2020, pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 275, S.O. n. 41, ha pertanto previsto un regime differenziato, attraverso l’individuazione di tre aree (note come area gialla, area arancione e area rossa), corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per ciascuno dei quali sono state stabilite misure progressivamente più restrittive.

L’inserimento di un territorio in un’area piuttosto che in un’altra è avvenuto sulla base del coefficiente di rischio attualmente raggiunto da quel territorio, certificato secondo vari parametri tecnico-scientifici di riferimento e formalizzato con ordinanza adottata in data 4 novembre u.s., dal Ministro della Salute, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate. Tale ordinanza è efficace dal 6 novembre 2020 per un periodo minimo di 15 giorni, e comunque non oltre la data del termine di efficacia del nuovo d.P.C.M. (3 dicembre 2020). La classificazione dei territori formerà oggetto di verifica, con frequenza almeno settimanale, da parte del Ministro della Salute, che provvederà ai relativi aggiornamenti, fermo restando che la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore, rispetto a quello che ha determinato le misure restrittive, comporterà una nuova classificazione.

Ecco che una circolare, tenta di fornire ulteriori indicazioni a seconda la Zona, Gialla, Arancione o Rossa, in cui è inserita una Regione.

Scarica la circolare:

Per quanto riguarda la Sicilia, vediamo cosa si stabilisce per la fascia arancione:

L’art. 2 del d.P.C.M. del 4 novembre 2020 detta più rigorose misure di contenimento del contagio, da applicarsi nella seconda area contemplata dal provvedimento (area arancione), nella quale sono ricompresi i territori ritenuti, sulla base dei parametri e secondo i procedimenti dinnanzi richiamati, come caratterizzati da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (“scenario di tipo 3”). Le misure previste dalla citata disposizione per i territori in questione – in base all’ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020, attualmente individuati nelle regioni Puglia e Sicilia – sono recate al comma 4 lett. a), b) e c).

Esse sostanzialmente intervengono sulla mobilità e sui servizi di ristorazione, per cui il quadro regolativo, attinente a profili o ad ambiti non incisi dalla disposizione in commento, rimane quello definito dall’articolo

1. Mobilità (art.2, comma 4, lett. a e b)

In coerenza con quanto si è appena affermato in premessa, è il caso di precisare, in tema di mobilità, che anche per i territori a cui si riferisce l’art. 2 varrà il generale divieto di spostamento dalle ore 22 alle ore 5, di cui all’art. 1, comma 3 del d.P.C.M. Ciò in quanto, come già detto, tale articolo reca l’insieme delle disposizioni generali applicabili sull’intero territorio nazionale, salvo che esse non siano derogate da misure più restrittive per i territori a cui si riferiscono gli artt. 2 e 3 del provvedimento. In base alla lett. a) del comma 4 dell’art. 2, le restrizioni alla mobilità in area arancione comportano, innanzitutto, un generale divieto di spostamento, in entrata e in uscita, da quei territori regionali, in ogni fascia oraria della giornata, salvo i casi in cui non ricorrano cause giustificative dovute a esigenze di lavoro, salute o altra necessità, a cui si si aggiunge l’esigenza di assicurare le attività didattiche e formative in presenza, nei limiti in cui esse sono consentite. È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Inoltre, la disposizione in commento precisa, opportunamente, che l’attraversamento di tali territori è sempre consentito qualora esso sia necessario per raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni di mobilità, ovvero quando ci si sposti per cause consentite dal quadro regolatorio generale. Occorre inoltre far presente che nei territori dell’area arancione, la mobilità all’interno del comune di domicilio, abitazione o residenza non è soggetta a limitazioni, salvo che nelle ore del cosiddetto “coprifuoco” (22,00-5,00); sicché per gli spostamenti da una zona a un’altra dello stesso comune non vi è alcuna necessità che ricorrano cause giustificative, né conseguentemente di utilizzare il modulo di autocertificazione. L’art.2, in base al combinato disposto delle lettere a) e b), prevede, invece, restrizioni alla mobilità verso altri comuni della stessa o di altre regioni.

Per quanto riguarda gli spostamenti di cui sopra, la lettera b) provvede a chiarire che essi sono consentiti non solo per le consuete cause giustificative indicate già nella norma (la quale include anche i motivi di studio), ma anche quando sia necessario svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune di residenza, domicilio o abitazione. In forza di tale previsione risulterà dunque possibile lo spostamento per recarsi, solo a titolo di esempio, presso uffici pubblici, esercizi commerciali o centri servizi (es. per assistenza fiscale, previdenziale, ecc.) quando essi non siano presenti nel proprio territorio comunale. Naturalmente, valgono anche in questo caso le regole prudenziali che suggeriscono non solo di limitare all’indispensabile gli spostamenti, ma anche di effettuarli, di massima, raggiungendo il luogo più vicino dove comunque sia possibile la soddisfazione della propria esigenza. Come si è già avuto modo di dire in sede di commento all’art. 1, le suddette limitazioni alla mobilità non elidono l’esercizio di attività consentite in base ad altre disposizioni del provvedimento e non espressamente oggetto di restrizioni in forza di specifiche disposizioni contenute nell’art. 2.

Si ribadisce, pertanto, che la partecipazione a manifestazioni pubbliche resta regolata, anche in questi territori, dall’art. 1, comma 9, lett. i), e soggiace, ovviamente, alle stesse limitazioni anti-COVID ivi indicate. Lo stesso dicasi per l’accesso ai luoghi di culto e la partecipazione alle funzioni religiose, che restano disciplinate dall’art.1, comma 9, lett. p) e q). Va da sé che, come detto, vigendo nei territori in questione restrizioni agli spostamenti, i luoghi di culto dovranno ragionevolmente essere individuati fra quelli più vicini.

È bene infine, precisare che sia gli spostamenti sia i transiti ammessi dalle surrichiamate disposizioni potranno essere sempre giustificati ricorrendo all’uso del modulo di autocertificazione.

Servizi di ristorazione (art 2, comma 4, lett. c)

Riguardo alle attività dei servizi di ristorazione, la lett. c) dell’art. 2 ne dispone la sospensione, ad eccezione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Resta consentita senza limiti di orario, inoltre, la ristorazione con consegna a domicilio, mentre quella con asporto è ammessa fino alle ore 22.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. La sospensione generalizzata dei servizi di ristorazione in area arancione non comporta alcun riflesso sull’offerta di tali servizi nelle strutture alberghiere ivi presenti.

Pertanto, analogamente a quanto consentito in area gialla, le strutture alberghiere ubicate in area arancione potranno erogare servizi di ristorazione a beneficio esclusivo dei propri clienti senza limiti di orario. Nelle strutture alberghiere prive di servizi di ristorazione potrà essere praticata la consegna a domicilio di alimenti e bevande, anche ai fini della consumazione in camera. Infine, restano aperti, senza limiti orari, gli esercizi presenti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

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