Cacciatori - Foto ImagoeconomicaCacciatori - Foto Imagoeconomica Daniele D'Alessandro 30 Ottobre 2026, 16:43 La terza...
La terza sezione del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia ha accolto il ricorso promosso da Pro Natura Aps e LEAL (Lega antivivisezionista ETS), annullando il provvedimento che fissava il calendario venatorio. A renderlo noto sono gli stessi ricorrenti. Secondo i giudici, l’adozione del calendario venatorio in assenza di un piano faunistico regionale aggiornato era illegittima. L’annullamento comporta l’impossibilità immediata di esercitare l’attività venatoria sull’intero territorio siciliano.
Il piano faunistico regionale non aggiornato
Secondo quanto riportato dai ricorrenti, l’ultimo strumento di pianificazione risaliva al quinquennio 2013-2018. A fronte dell’obbligo di revisione quinquennale, non si era mai proceduto a una nuova valutazione. L’assessorato regionale all’Agricoltura è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
La posizione delle associazioni ricorrenti
“La sentenza del Tar Sicilia ripristina con forza la legalità e la preminenza della tutela ambientale e della biodiversità rispetto all’attività venatoria, in perfetta aderenza ai principi dell’articolo 9 della nostra Costituzione”, dichiarano i legali delle associazioni ambientaliste e animaliste ricorrenti, gli avvocati Luca D’Agostino, Aurora Rosaria Loprete e Mariachiara Giovinazzo.“I giudici hanno chiarito in modo inequivocabile che non si può prescindere da una seria e aggiornata pianificazione faunistica scientifica. Pretendere di regolamentare la caccia sulla base di un piano faunistico fermo al 2013, obsoleto da oltre un decennio, costituiva un grave vizio di istruttoria e una lesione del principio di precauzione”, aggiungono i legali.
Segui tutti gli aggiornamenti di QdS.it sui canali WhatsApp e Telegram
