In un momento storico drammatico per i siciliani, alle prese con la crisi idrica più grave di sempre, la legge regionale 19/2015 sull’acqua pubblica resta ancora disattesa. Una legge che non solo dice chiaramente come dovrebbe funzionare il Sistema Idrico Integrato in Sicilia, ma lo fa anche con un testo e con uno spirito che vengono dal basso: si tratta, infatti, di una legge di iniziativa popolare e consiliare. Dopo che Amap ha fatto ricorso al TAR Sicilia contro la Regione Siciliana (Presidenza, Giunta di Governo e Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità) e contro la Commissione Idrica Regionale (CIR), per contestare il metodo di formazione delle tariffe dell’acqua all’ingrosso di Siciliacque, il Tribunale Amministrativo Regionale si è pronunciato con l’Ordinanza numero 98/2024, con la quale ribadisce che lo Stato ha competenze legislative esclusive in materia di tutela della concorrenza e tutela dell’ambiente. Il TAR ha, pertanto, ordinato l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, per il competente controllo di legittimità.
Tutta la questione ruota intorno all’articolo 11 della legge regionale 16/2022, che ha modificato la legge di iniziativa popolare e consiliare 19/2015 stabilendo che la Giunta regionale determina la tariffa unica di “sovrambito” per una porzione del servizio idrico integrato, la vendita dell’acqua all’ingrosso, dopo il parere della Commissione Idrica Regionale, costituita dai Presidenti delle Assemblee Territoriali Idriche e presieduta dall’Assessore regionale competente. Questa norma è in contrasto sia con l’assetto delle competenze stabilite a livello statale (decreto legislativo 152/2006), sia con la legge 19/2015, che prevede 9 Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), ognuno dei quali governato da una Assemblea Territoriale Idrica (ATI), a sua volta composta dai Sindaci dei Comuni ricompresi nell’ATO.
La legge 19, che è quella vigente in Sicilia parla chiaro: non esiste nessun “sovrambito”, nessun Ente che possa decidere sulle tariffe dell’acqua e della fognatura, senza alcuna eccezione per il segmento relativo al grossista, perché tali tariffe si decidono nelle Assemblee. Come mostra anche la corposa giurisprudenza accumulatasi negli ultimi anni, in seguito a vari ricorsi al TAR e alla CGA effettuati dai vari Enti in gioco, il “sovrambito” è contro la normativa vigente, al di fuori delle regole dell’ARERA e contro la Costituzione. Allo stesso modo, e per gli stessi motivi, la Commissione Idrica Regionale non può avere competenze nel determinare le tariffe idriche pagate dai cittadini.
Federconsumatori Sicilia ha sempre perorato la completa applicazione dell’articolo 3 della legge regionale 19/2015, che sancisce che “… la gestione dei sistemi acquedottistici relativi al servizio idrico integrato, dei servizi e delle opere idriche di captazione, di accumulo, di potabilizzazione e di adduzione, individuati nel Piano regolatore generale degli acquedotti, è affidata ai gestori del servizio idrico integrato in ciascun Ambito territoriale ottimale”. A 13 anni dall’approvazione del referendum per l’acqua pubblica, e a 9 anni dall’approvazione definitiva della legge di iniziativa popolare e consiliare, quindi, ci tocca ancora lottare affinché le tariffe dell’acqua siano decise a livello locale, dalle Assemblee Territoriali Idriche, e non dall’alto, dalla Regione, da una Commissione o da Siciliacque.
Federconsumatori Sicilia, che in passato ha già inviato segnalazioni all’Autorità Garante per il Mercato e la Concorrenza (AGCM) e all’ARERA per denunciare le storture del meccanismo del “sovrambito”, continuerà a tenere alta l’attenzione su questo tema importantissimo. Così come continueremo a contestare le modalità di costruzione delle tariffe stabilite in alcune Province siciliane (Enna e Caltanissetta) tutte gestite da gestori privati con i costi di tariffe le più care in Sicilia e tra le più care in Italia.