A Trapani un’ordinanza regola le attività musicali e la vendita di alcol

redazione

A Trapani un’ordinanza regola le attività musicali e la vendita di alcol

Condividi su:

venerdì 31 Maggio 2024 - 16:05

Il sindaco di Trapani ha firmato l’ordinanza sindacale inerente la disciplina delle attività musicali e della vendita di bevande alcoliche nel territorio cittadino, le cui prescrizioni hanno validità con effetto immediato e fino al prossimo 6 gennaio 2025. Nel Comune di Trapani è presente un considerevole numero di pubblici esercizi e locali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che attraggono un rilevante numero di frequentatori e che, pertanto, si registra una forte affermazione della cosiddetta “movida” e dei suoi effetti che possono in alcuni casi tradursi in episodi di disturbo della quiete pubblica, atti di vandalismo e risse.

Tale fenomeno riguarda prevalentemente il centro storico e talune zone del territorio comunale nelle quali sono attivi esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, interessate per consuetudine da fenomeni di aggregazione notturna sia all’interno che all’esterno dei locali per la consumazione di alimenti e bevande acquistate. Zone caratterizzate da una considerevole presenza di esercizi commerciali che praticano la somministrazione e l’asporto di bevande alcoliche, con conseguente elevato rischio di assembramenti soprattutto di giovanissimi e adolescenti, i quali si intrattengono anche fino alle ore notturne, facendo uso di bevande alcoliche, attratti anche dalle emissioni sonore prodotte dagli esercizi di somministrazione.

L’ordinanza, con effetto immediato a fino al prossimo 6 gennaio 2025, in tutto il territorio comunale prevede:

  • dalle ore 23,00 di ogni giorno fino alle ore 06 successive, è vietata la vendita e la
    somministrazione – sia in forma fissa che itinerante, nonché la detenzione ed il consumo in luogo pubblico di bevande alcoliche e superalcoliche, anche se dispensate da distributori automatici. E’ vietata, altresì, la vendita dalle ore 23,00 di ogni giorno fino alle ore 06 successive, di bevande alcoliche e analcoliche in bottiglie e contenitori di vetro e lattine da parte di pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali per asporto, distributori automatici e Street food. I divieti non si applicano all’interno dei locali e degli spazi pubblici legittimamente occupati dagli esercizi autorizzati di pubblica somministrazione. Gli esercenti ai quali si estende il divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, oggetto del presente atto,
    sono i seguenti:
    A) attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche in forma temporanea;
    B) circoli privati;
    C) attività artigianali;
    D) attività di commercio;
    E) distributori automatici;

  • Fatto salvo il rispetto dei limiti di rumorosità sia assoluti che differenziali previsti dalle norme vigenti a carattere nazionale e locale, la diffusione di musica degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande , sia dal vivo che riprodotta sia all’interno che all’esterno e quest’ultima solo dal vivo e senza amplificazione “ live ” e strumenti a percussione e/o similari, è sottoposta ai seguenti limiti orari: – All’esterno, nei giorni della settimana da Domenica a Mercoledì fino alle ore 24:00, da Giovedì a Sabato fino alle ore 01:00 del giorno successivo, mentre all’interno tutti i giorni fino alle ore 01:00, comunque nel rispetto dei valori limite assoluti e differenziali previsti per legge; – fa eccezione la settimana che va dal 12 al 18 agosto durante la quale potrà osservarsi l’orario previsto fino alle ore 02:00; – resta vietato ogni tipo di diffusione musicale sia all’aperto che al chiuso, con qualsiasi mezzo, in ogni giorno della settimana tra le ore 01,00 e le ore 07,00 e nell’intervallo compreso tra le ore 14,00 e le ore 17,00.

  • In tutti casi, lo svolgimento di attività musicale è subordinato: a) All’adempimento dell’obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico prevista dall’articolo 8, commi 2, 3, 4, 5 e, ove occorra, dal successivo comma 6, come integrato dall’articolo 3, comma 1, del DPR n.227 del 19 ottobre 2011; b) Al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico, l’osservanza dei limiti di emissione sonora, sia assoluti che differenziali, previsti dalle norme vigenti in materia, costituiscono condizione per il legittimo esercizio di attività musicali, sia all’interno che all’esterno dei locali. Il rispetto di tali limiti acustici dovrà essere certificato da una relazione fonometrica, ai sensi della Legge n.447/95 e del D.P.C.M. 16/04/1999 n.215.

Tutta l’ordinanza è visibile e scaricabile qui:

Condividi su:

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Commenta