Il marsalese Antonino Sammartano, attraversa determinanti periodi storici della nostra Città e della Sicilia, rievocando in questo caso l’uso delle neviere:
Da sempre l’uomo ha avuto l’esigenza di trovare refrigerio, soprattutto durante la stagione estiva, attraverso l’assunzione di cibi e bevande fredde. Oggi la tecnologia consente la produzione del ghiaccio artificiale in ogni casa, con frigoriferi, congelatori ecc., ma non sempre è stato così. In passato l’uomo, per avere bevande e cibi freddi durante i mesi estivi, ha utilizzato ciò che la natura gli metteva a disposizione, cioè la neve. Con ogni mezzo l’uomo ha cercato di utilizzare questo prezioso elemento anche quando la natura non lo forniva, ossia nella stagione estiva. La neve veniva raccolta e conservata in luoghi freschi, come : sotterranei, grotte, scantinati e fosse, oppure in costruzioni apposite, chiamate Neviere. Esse assunsero forme e tipologie diverse, a seconda delle necessità locali.
L’uso della neve in Sicilia fu introdotto nel 1546 dagli spagnoli, e precisamente da Luigi Valenziano. Questi fece scavare delle fosse nelle montagne, nelle quali la neve veniva conservata per poi essere trasportata in città e venduta in apposite botteghe. Ovviamente la neve era ad uso esclusivo dei Nobili e dei Borghesi, i quali erano soliti consumarla in sorbetti o bibite ghiacciate. Erano delle prelibatezze riservate a pochi eletti a causa della difficile reperibilità. Le neviere più numerose si trovavano sulle Madonie, sull’Etna e sui Nebrodi, dove era più facile mantenere bassa la temperatura.
La produzione del ghiaccio aveva inizio nel mese di marzo con la raccolta della neve, la quale veniva immessa nella neviera, buca profonda 2-3 metri scavata a forma di imbuto, le cui pareti venivano rivestite da foglie e da frascame. Dentro la neviera la neve veniva battuta fino a essere trasformata in lastre di ghiaccio, separate da strati di paglia. Con la copertura finale di uno strato di terra alla neviera veniva garantito l’isolamento necessario, affinché il ghiaccio fosse conservato fino all’estate successiva.
Una volta solidificata, la neve veniva tagliata in blocchi di peso fino a 50 chili e trasportata dagli appaltatori verso i comuni per essere venduta al minuto. Per evitare lo scioglimento del prodotto durante il trasporto, il ghiaccio si avvolgeva in sacchi di canapa contenente paglia pulita. Si caricava sugli asini o sui carretti e si procedeva alla consegna per la vendita al minuto. Nei centri urbani, i cittadini potevano comprarla in particolari botteghe gestite dagli “appaltatori”, coloro che avevano vinto l’appalto per la vendita al minuto. L’appalto veniva concesso per mezzo di un bando pubblico emesso dal Comune. Nel bando venivano elencate una serie di condizioni che il vincitore dell’appalto era tenuto a rispettare.
Per meglio regolamentare i traffici commerciali della neve furono varate delle leggi che regolavano la fornitura e la vendita. Fu quindi istituita la gabella della neve, un unico appaltatore aveva l’esclusiva della vendita della neve, egli però era obbligato a fornirla alla città a prescindere dalle condizioni climatiche. L’uso della neve scomparve in città verso la fine del XIX secolo, quando vennero impiantate le fabbriche di ghiaccio. A differenza di molte zone della Sicilia orientale e settentrionale, il territorio di Marsala e dintorni non ha rilievi di una certa altezza dove durante l’inverno si accumula la neve. Marsala, Mazara, Castelvetrano quindi erano costretti a rifornirsi di questo prodotto nelle zone interne dell’Isola. Ma nonostante questo gap naturale la neve in città non mancò quasi mai. Non sappiamo con precisione l’anno in cui s’incominciò a vendere la neve durante il periodo estivo. Sappiamo però con certezza che nella seconda metà del ‘700 a Marsala si faceva uso di questo prodotto. Una bottega in cui si vendeva la neve si trovava nel Vicolo della Neve, a pochi passi da piazza della Loggia, vicolo esistente ancora oggi.
Pubblico qui di seguito un bando del comune di Marsala dell’anno 1850
Bando della Neve
Estratto della seduta Decuroniale
Il Sindaco della Comune di Marsala fa a tutti noti che nel giorno 21 corrente Aprile nella sala della Cancelleria Comunale alle ore quindici avrà luogo la prima subasta preparatoria per l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto per l’abbasto della neve per la imminente stagione con le seguenti condizioni.
1) Che il prezzo della neve resta fissato a grana cinque Siciliani per ogni rotolo d’once dodici.
2) Che la durata dell’appalto resta d’anni due, da cominciare dal primo maggio 1850, e fino al 31 ottobre 1850; e dal primo maggio 1851 a 31 ottobre 1851 pel secondo anno.
3) Che la neve debba essere mercantibile, e vendibile, e di ottima qualità, e laddove sarà malcondizionata, sia limacciosa, allora sarà venduta con minoranza a cura del Sindaco.
4) Che l’appaltatore è tenuto a non far mancare la neve nei tempi di sopra stabiliti, sia per causa inopinata, sia per eccessivo consumo del pubblico.
5) Che mancando la neve per ore quattro non dovrà lo appaltatore subirà pena alcuna, ma scorso detto tempo, va soggetto alla pena di D.ri 2,90 per ogni ora susseguente di mancanza, e perdurando la mancanza ore dodici continue, resta in facoltà la Comune di provvedere altrove a danno, e a spese dell’appaltatore, restando però assolutamente vietata la mancanza della neve nelle ore di pasto e festività principali della Comune.
6) Che lo appaltatore sia obbligato tener la bottega aperta per l’intera giornata, e per la sera fino alle ore quattro nel corso dell’appalto.
7) Che l’appaltatore debba prestare idonee cauzione all’autorità che presiede al pubblico incanto.
8) Che tanto l’offerente, che il fidejussore devono obbligarsi anche col mezzo dello
9) Che l’offerente, e fidejussore dovranno dichiarare il loro domicilio in Marsala per tutti gli effetti legali che dallo appalto promanano.
10) Che tutte le spese degli atti di appalto, compresa la carta bollata sono a spesa dell’appaltatore.
11) Che le offerte debbano essere firmate dallo appaltatore, e dal garante mallevadore, o da loro legittimo procuratore, munito di speciale procura.
12) Che l’aggiudicazione s’intenda mai diffinitiva, se non dopo l’approvazione del Sig. Intendente.
13) Che resta proibito a qualunque persona di qualsiasi grado, e condizione di aprire bottega per vendita di neve o introdurla nell’ambito, attesa la privativa accordata dal Real Governo, Ministeriale foglio del 30 Marzo scorso n. 1928; sotto la pena, e regolamenti di polizia, oltre i danni che potrà subire lo appaltatore.
14) Che resta vietata qualunque la estraesse la neve dalla Comune senza il consenso dello appaltatore quante volte la quantità non eccede di rotoli dieci.
15) Che la Comune nel caso di contravvenzione dovrà dare il braccio forte allo appaltatore…
16) Che lo appaltatore sarà anche garantito dalla privativa suddetta.
17) Che lo appaltatore, e il fidejussore dovranno in tutto e per tutto uniformarsi alle viggenti leggi d’incanto.
18) Che tutte le questioni nascenti dallo appalto debbano esclusivamente giudicarsi dall’Autorità del contenzioso amministrativo.
19) Che la pubblicazione degli avvisi si faccia in questa Comune, ed in quella di Trapani, Castelvetrano, Salemi, e Partanna per vie di ufficio diretto ai Sindaci.
Chi intende d’offrire si presenterà nella detta Sala nel giorno, ed ora sopra indicati.
Fatto oggi in Marsala il dì 11 Aprile dell’anno 1850
Il Sindaco
- V. Genna
Il Cancelliere
G. Angileri