Due coppie di cognati marsalesi, R.D. e R.L., fratello e sorella, con i rispettivi compagni G.F. e A.A. che si sono scambiati, nel senso che i compagni dei due congiunti hanno intrecciato una relazione assieme tradendo i due. La vicenda, come era quasi prevedibile, ha generato continue discussioni tra i soggetti coinvolti, visto che abitano vicino e che si incontrano inevitabilmente spesso.
La scorsa estate R.D. guida la sua autovettura e, nei pressi del Porticciolo di Marsala, incrocia l’autovettura della sua ex compagna: a bordo c’è lei e alla guida il suo nuovo compagno ed ex cognato. R.D. li segue e quando li vede fermi, li affronta e nasce una furiosa lite, volano parole grosse, insulti e probabilmente anche minacce; non si arriva alle mani per i numerosi testimoni che evitano il peggio.
I neo compagni ed ex cognati, rientrano in auto e vanno via. R.D. lI insegue a piedi e lancia un oggetto pesante che colpisce e infrange il lunotto posteriore dell’autovettura della sua ex compagna che sbanda, ma senza conseguenze per gli occupanti.
La proprietaria dell’autovettura, l’ex compagna di R.D., lo denuncia per danneggiamento aggravato e si costituisce parte civile nel processo chiedendo il risarcimento del danno subito. Anche il compagno. tenta di costituirsi parte civile nel processo, ma non avendo sporto querela e non avendo subito danno (l’autovettura non era sua), il Giudice, accogliendo l’opposizione formulata dall’Avvocato Luigi Cassata, difensore dell’imputato, non ammette la sua costituzione di parte civile.
Il processo, che si è celebrato innanzi al Tribunale di Marsala, Gip Sara Quittino, è proseguito fino al suo epilogo: l’assoluzione del D.R. perché il fatto non sussiste. Sembra strano ma tuttavia la legge non punisce più il danneggiamento semplice, ma solo quello aggravato. “Nella fattispecie – ci ha detto Luigi Cassata –non si trattava di danneggiamento aggravato poiché l’autovettura era in movimento e quindi non esposta perché non in sosta e le presunte minacce non furono contestuali al danneggiamento”. La sentenza appare definitiva in quanto dopo il suo deposito non sono state formulate richieste d’appello.