Consulta Corte CostituzionaleConsulta Corte Costituzionale Giovanni Cattarino 25 Luglio 2026, 08:25 Una legge della Regione...
Una legge della Regione Toscana aveva previsto che il 50% del marmo estratto dalle cave attive a Carrara e insistenti anche solo in parte sul demanio comunale avrebbe dovuto essere lavorato in loco, vietandone quindi il trasferimento e la successiva lavorazione in altre parti del territorio nazionale. Il Governo ha ritenuto che tale obbligo, imposto alle imprese concessionarie dell’attività estrattiva con una specifica convenzione, violasse la Costituzione e pertanto aveva impugnato la legge davanti alla Corte costituzionale.
La tutela della concorrenza e il ricorso del Governo
Era denunciata la violazione dell’art. 117, primo comma, lett. e) della Costituzione che riserva allo Stato la materia “tutela della concorrenza”, da taluni definita suggestivamente una” materia non materia”. Infatti, non avendo contorni definiti può investire anche materie di competenza regionale non individuabili a priori – nel caso di specie la materia delle “cave e torbiere” riservata alla competenza residuale della Regione – attraendo nell’orbita statale alcuni aspetti della disciplina.
Secondo una giurisprudenza costituzionale ormai consolidata spetta al legislatore statale individuare il punto di equilibrio tra l’interesse alla tutela della concorrenza e altri interessi altrettanto meritevoli di protezione, di natura sociale, ambientale, sanitaria.
Nel caso che si esamina il vincolo “locale” indubbiamente favoriva le imprese con sede nell’area apuana-versiliese rispetto a quelle extra-regionali anche se in ipotesi meglio organizzate e in grado di lavorare il pregiato materiale lapideo con risultati migliori e a costi più contenuti a tutto vantaggio del consumatore finale.
Libertà d’impresa e libera circolazione delle merci
Il secondo parametro chiamato in causa era l’art. 41 della Costituzione che tutela la libertà di iniziativa economica privata e implica il diritto dell’imprenditore di organizzare la produzione e di scegliere i contraenti come meglio crede al fine di trarne il maggiore profitto pur sempre nel rispetto dell’utilità sociale e senza recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà e dignità umana.
Ultimo parametro richiamato era l’art. 120 della Costituzione che vieta alle Regioni di adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni o che limitino l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. La preferenza imposta per legge a favore delle imprese locali operanti nella lavorazione del marmo avrebbe creato una barriera all’ingresso di operatori economici di altre Regioni.
La sentenza della Corte costituzionale sul marmo di Carrara
Nella sentenza n. 90 del 2026 la Corte costituzionale accoglie tutte e tre le questioni di legittimità costituzionale sollevate nel ricorso del Governo e annulla la norma contestata per violazione del canone di ragionevolezza e proporzionalità nell’adottare le misure contestate. La lavorazione in loco del materiale estratto da parte delle imprese richiedenti la concessione avrebbe dovuto costituire tutt’al più un criterio premiale da inserire nei bandi di gara, per invogliare le imprese locali a concorrere alla concessione dell’attività estrattiva ma non un obbligo, sicuramente preclusivo alla partecipazione alle gare delle ditte extra locali con restrizione della concorrenza. Di più, la legge costituisce una ingerenza irragionevole nelle scelte dell’imprenditore e lede la libera circolazione interregionale di merci e persone. Né la preferenza per le imprese locali avrebbe ridotto il consumo di risorse naturali della Regione. E anche si fosse trattato di una compensazione per il danno all’ambiente essa sarebbe andata a vantaggio di alcune imprese e non a ristoro dell’intera collettività toscana per il sofferto depauperamento paesaggistico-ambientale.
