Il voto alla Camera. Foto di Sara Minelli da ImagoeconomicaVoto sulla nuova legge elettorale alla...
ROMA – Il dibattito istituzionale e politico italiano si trova ancora una volta dinanzi a uno snodo cruciale che intreccia l’equilibrio dei conti pubblici, la rappresentanza democratica e la tenuta delle regole fondamentali della Repubblica. L’approvazione definitiva dello Stabilicum, la nuova legge elettorale approvata e legata a doppio filo all’architettura e agli obiettivi di stabilità della recente manovra di bilancio, ha riaperto una frattura profonda non soltanto tra i banchi del Parlamento, ma anche nei tribunali civili e nelle stanze dei giuristi.
Stabilicum, la nuova legge elettorale al centro delle polemiche
Con l’avvio formale dei ricorsi promossi nei principali distretti giudiziari del Paese dalla Rete per un voto libero e uguale, sostenuta da comitati civici, docenti di diritto e forze di opposizione, la prospettiva che l’intero provvedimento approdi nell’aula della Corte Costituzionale è diventata ormai una certezza con cui le forze politiche devono fare i conti.
I dubbi di costituzionalità sulla nuova legge elettorale
Sul piano squisitamente giuridico-costituzionale, la trama dello Stabilicum è accusata dai critici di violare molteplici articoli della Carta, concentrando le proprie criticità in otto specifici punti di tensione ordinamentale (vedi tabella in pagina).
Ricorsi alla Corte costituzionale: cosa potrebbe succedere
L’ipotesi che la Corte Suprema possa accogliere, anche solo parzialmente, le censure d’incostituzionalità aprirebbe scenari istituzionali dai contorni imprevedibili. Una sentenza di accoglimento non farebbe resuscitare automaticamente il vecchio Rosatellum, giacché abrogato dalle nuove norme. La Consulta agirebbe invece con un intervento di tipo chirurgico, depurando lo Stabilicum dei soli elementi viziati. Qualora la bocciatura colpisse le norme centrali sull’attribuzione dei seggi o sulle soglie d’accesso, il Paese si ritroverebbe con un sistema monco a ridosso delle urne. Il Parlamento sarebbe costretto a una corsa contro il tempo per approvare una correzione d’urgenza, riaprendo uno scontro politico furibondo che travolgerebbe gli equilibri e la stabilità stabiliti nell’ultima legge di bilancio. La parola passa ora alle aule di giustizia, chiamate a stabilire se l’architettura dello Stabilicum rispetti o meno le fondamenta della Costituzione.
Morelli (UniMe): “Bilanciare stabilità con criteri di ragionevolezza e proporzionalità”
Per comprendere meglio i temi di presunta incostituzionalità posti all’attenzione della Consulta il QdS ha intervistato Alessandro Morelli, professore ordinario di Diritto costituzionale e pubblico e Direttore del Dipartimento di Scienze politiche e Giuridiche dell’Università degli Studi di Messina
Professore, sulla base dei ricorsi “matrice” depositati in questi giorni in vari tribunali italiani dai comitati e dalle reti di giuristi, sembra che i profili di potenziale incostituzionalità sembrano essere diversi. Inizierei dal primo, ossia il premio di maggioranza e l’alterazione della rappresentanza…
“Devo fare una premessa: la nostra Costituzione non impone uno specifico sistema elettorale e, in particolare, non esprime alcuna preferenza per il modello proporzionale. Tuttavia, come ha detto più volte la Corte costituzionale, soprattutto nelle sentenze n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017, nella disciplina elettorale la rappresentatività delle Camere e l’esigenza di promuovere la stabilità di governo devono essere bilanciate secondo i criteri di ragionevolezza e di proporzionalità. In tale prospettiva, la Corte ha chiarito che il premio di maggioranza non è di per sé illegittimo, a patto di non determinare una distorsione sproporzionata nel rapporto tra voti e seggi. Nel 2014, la Corte dichiarò incostituzionale il meccanismo premiale stabilito dalla legge elettorale del tempo, perché non era prevista una soglia minima, ma nel 2017 la Corte non ritenne manifestamente irragionevole la soglia del 40% indicata dall’Italicum per l’attribuzione del premio alle liste. La nuova legge assegna un premio di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato alla lista o alla coalizione più votata in entrambe le Camere, purché abbia raggiunto almeno il 42% dei voti validi in ciascuna di esse. Inoltre, essa prevede un tetto massimo rispettivamente di 220 deputati e 113 senatori. La Corte potrebbe, dunque, ritenere non irragionevole la disciplina, anche alla luce delle sue precedenti pronunce. C’è però un elemento che ritengo meritevole di attenzione e che potrebbe entrare nel giudizio di costituzionalità: l’attuale quadro costituzionale è diverso da quello nel quale la Corte si pronunciò nel 2014 e nel 2017, essendo stati notevolmente ridotti i parlamentari nel 2020. Oggi abbiamo 400 deputati e 200 senatori elettivi. Si potrebbe dunque sostenere che il legislatore debba prestare particolare attenzione agli effetti distorsivi dei meccanismi premiali, perché la riduzione del numero dei parlamentari può accentuare gli effetti dei meccanismi elettorali sulla rappresentanza delle minoranze”.
Un profilo specifico evidenzia la contraddizione (e la forzatura) per cui un premio di entità rilevante finisca per “rimpolpare” e far eleggere automaticamente candidati bloccati decisi dai partiti, privando l’elettore del controllo effettivo su quel massiccio blocco di seggi aggiuntivi. Cosa ne pensa?
“Quello delle liste bloccate è un problema al quale sono molto sensibile. Nel 2022, infatti, insieme ad altri costituzionalisti, elaborammo e presentammo una proposta di legge che prevedeva la reintroduzione del voto di preferenza e il divieto delle candidature multiple. Sono convinto, infatti, che sia necessario restituire agli elettori la possibilità di incidere effettivamente sulla scelta dei propri rappresentanti, limitando il potere delle segreterie dei partiti nella selezione degli eletti. Tuttavia, nessuna forza politica diede seguito a quella proposta. Per quanto riguarda i profili di presunta incostituzionalità della nuova legge elettorale, è necessario premettere, tuttavia, che la Corte costituzionale non ha mai affermato che le liste bloccate siano di per sé illegittime. In particolare, nel 2014 la legge elettorale fu giudicata incostituzionale, tra l’altro, perché non permetteva agli elettori scelte personali dei propri rappresentanti, in ragione della lunghezza delle liste e delle dimensioni delle circoscrizioni. Nella sentenza n. 35 del 2017, la Corte ritenne invece costituzionalmente ammissibile il sistema dell’Italicum, che prevedeva capilista bloccati e la possibilità di esprimere preferenze per gli altri candidati. La nuova legge presenta però un aspetto da tenere in considerazione: accanto ai capilista bloccati delle liste ordinarie, essa introduce listini circoscrizionali destinati all’attribuzione del ‘premio di governabilità’, un meccanismo che sottrae alla scelta degli elettori un numero significativo di seggi, assegnandoli a candidati predeterminati dai partiti o dalle coalizioni. La questione riguarda, dunque, gli effetti complessivi di un sistema nel quale l’interazione tra diversi meccanismi può determinare l’elezione di un numero consistente di candidati senza alcuna indicazione personale degli elettori”.
Affrontiamo ora il tema del riparto nazionale dei seggi e il rapporto tra elettori e territorio perché si censura la modalità di calcolo e ripartizione su base nazionale che attenua la connessione diretta e il vincolo di rappresentanza territoriale tra il cittadino elettore e i parlamentari eletti nel proprio collegio…
“Anche su questo punto un’indicazione importante proviene dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale ha chiarito che l’articolo 56 della Costituzione non garantisce la rappresentanza dei territori in quanto tali, ma prescrive che i seggi siano distribuiti tra le circoscrizioni in proporzione alla popolazione. Rimane fermo il principio, riconosciuto dall’articolo 67 della Costituzione, secondo il quale ogni parlamentare rappresenta la Nazione e non il territorio nel quale è stato eletto. Il riparto nazionale dei seggi è stato ritenuto, dunque, ammissibile per la Camera, così si sono consentiti anche spostamenti di seggi tra circoscrizioni, purché si trattasse di effetti residuali e inevitabili del sistema elettorale. Il problema, dunque, non è tanto quello della legittimità del riparto nazionale, quanto quello degli effetti concreti della nuova disciplina. Occorre verificare, in altri termini, se i meccanismi di distribuzione dei seggi rispettino, nei limiti del possibile, il criterio della proporzionalità rispetto alla popolazione delle circoscrizioni, oppure determinino alterazioni irragionevoli”.
Il premio al Senato porta in dote la contestazione relativa alla duplicazione del premio di maggioranza e del computo nazionale applicato a Palazzo Madama, in palese tensione con l’articolo 57 della Costituzione che impone tassativamente che esso sia eletto su base regionale. Come giudica questo punto?
“Questa censura merita particolare attenzione. L’articolo 57 della Costituzione stabilisce che il Senato è eletto su base regionale, mentre la nuova legge attribuisce il premio sulla base del risultato nazionale. È vero che i 35 seggi premiali vengono distribuiti tra le Regioni in proporzione alla popolazione, ma il premio può favorire una coalizione anche nelle Regioni nelle quali non ha vinto. È significativo, peraltro, che il disegno di legge costituzionale sul premierato, nel testo approvato dal Senato nel giugno 2024, prevedesse espressamente una modifica dell’articolo 57 per consentire un premio su base nazionale. Evidentemente, il problema della compatibilità con la Costituzione era stato avvertito anche in quella sede. Naturalmente, questo non dimostra che la nuova disciplina sia incostituzionale, ma conferma la serietà della questione”.
Altro profilo oggetto di ricorso è quello relativo ai capilista bloccati e alle candidature multiple, che impedisce all’elettore di esprimere una scelta diretta sul primo eletto della lista, riducendo drasticamente la libertà di voto. Qual è la sua analisi?
“Sul problema dei capilista bloccati mi sono già soffermato. Aggiungo che la Corte costituzionale non ha ritenuto illegittime in sé le candidature multiple, ma ha censurato la possibilità per il candidato eletto in più collegi di scegliere liberamente dove essere proclamato, condizionando così l’elezione degli altri candidati che avevano ottenuto preferenze. La nuova legge mantiene le candidature multiple, fino a un massimo di cinque collegi, ma prevede criteri predeterminati per individuare quello di elezione. Sotto questo profilo, dunque, mi sembra che abbia tenuto conto delle indicazioni della Corte”.
Si denuncia l’illegittimità dell’obbligo di indicare preventivamente il candidato alla presidenza del Consiglio. Secondo i ricorrenti, ciò altera surrettiziamente la forma di governo parlamentare e le prerogative del Presidente della Repubblica (artt. 92 e 94 Cost.) senza essere passati attraverso una vera e propria legge di revisione costituzionale. Ci spiega la sua posizione?
“Già il Rosatellum imponeva ai partiti l’indicazione del capo della forza politica. La nuova legge richiede invece di indicare la persona proposta per l’incarico di Presidente del Consiglio, precisando però che restano ferme le prerogative del Capo dello Stato previste dalla Costituzione. Si prevede, inoltre, la ricusazione della lista che non contenga tale indicazione, ma non si stabilisce alcuna sanzione qualora, dopo le elezioni, la coalizione vincitrice decida di proporre una persona diversa. E ciò proprio perché occorre rispettare le prerogative del Presidente della Repubblica nel procedimento di formazione del Governo. Da questo punto di vista, la censura relativa all’alterazione della forma di governo parlamentare non mi sembra particolarmente convincente Ma mi chiedo se sia proporzionata la sanzione prevista per la mancata indicazione: perché una forza politica che intenda partecipare alle elezioni, anche solo al fine di rappresentare una minoranza, dovrebbe essere obbligata a proporre un candidato alla Presidenza del Consiglio? E perché dovrebbe essere esclusa dalla competizione se non lo fa?”.
Viene, inoltre, sollevata la questione legata all’attenuazione o alla mancata garanzia di parità effettiva nell’assegnazione dei posti chiave di capolista (non sottoposti a preferenza), in violazione dei principi di promozione delle pari opportunità (artt. 3 e 51 Cost.)…
“Questa censura mi sembra seria. La legge precedente prevedeva che nessuno dei due generi potesse occupare più del 60% delle posizioni di capolista. La nuova legge elimina questo limite, pur mantenendo i capilista bloccati, sottratti quindi al voto di preferenza. Un partito potrebbe così presentare soltanto uomini come capilista e, nei collegi in cui ottenga un solo seggio, eleggere esclusivamente uomini. L’alternanza di genere nelle liste rischia dunque di diventare una garanzia puramente formale. Mi sembra che il dubbio di legittimità, alla luce degli articoli 3 e 51 della Costituzione, sia tutt’altro che infondato”.
L’ultimo motivo riguarda le barriere all’accesso: l’obbligo di raccogliere un numero elevato di sottoscrizioni (6.000 firme per collegio plurinominale per chi è privo di rappresentanza in Parlamento) viene ritenuto un ostacolo sproporzionato che lede il diritto di attiva partecipazione politica e l’uguaglianza delle opportunità tra i partiti (artt. 49 e 51 Cost.). La sua posizione?
“Anche questa censura mi sembra seria. La giurisprudenza costituzionale ha fatto salve disposizioni che prevedevano l’obbligo di raccogliere le firme, funzionali a evitare la presentazione di liste prive di un effettivo seguito elettorale. La nuova legge, tuttavia, richiede almeno 6.000 firme per collegio plurinominale alle forze politiche non agevolate, mentre per alcuni partiti già presenti in Parlamento ne bastano 1.500 e altri sono completamente esentati. Occorre considerare, inoltre, le difficoltà della raccolta delle firme, ancora prevalentemente affidata a procedure tradizionali, nonostante le possibilità offerte dalle tecnologie digitali. Il rischio è che un requisito pensato per garantire la serietà delle candidature finisca per proteggere i partiti già presenti in Parlamento. Al contrario, la libertà di partecipazione politica deve essere garantita anche a chi non è ancora rappresentato nelle istituzioni”.
