Nel dibattito in corso in Parlamento sulla riformulazione del reato di violenza sessuale e sul passaggio dal principio del consenso a quello della cosiddetta “volontà contraria”, riteniamo fondamentale dare spazio a voci competenti che operano quotidianamente a tutela delle persone sopravvissute alla violenza di genere. Pubblichiamo di seguito l’intervento dell’avvocata Roberta Anselmi, vice presidente e legale del Centro Antiviolenza “Casa di Venere” e componente dell’UDI sezione di Trapani, che offre un’analisi giuridica puntuale e critica della nuova formulazione normativa:
Come avvocata che opera quotidianamente in un centro antiviolenza, ritengo necessario chiarire che il passaggio dal concetto di assenza di consenso a quello di volontà contraria non rappresenta un mero affinamento tecnico, ma un arretramento sostanziale nella tutela dei diritti delle persone sopravvissute alla violenza sessuale. La formulazione approvata dalla Camera dei Deputati, che individua lo stupro in qualsiasi atto sessuale compiuto senza il consenso libero e attuale della persona, si colloca pienamente nel solco tracciato dalla Convenzione di Istanbul, ratificata dall’Italia nel 2014 e vincolante sul piano giuridico. Tale Convenzione afferma un principio chiaro e inequivocabile: la violenza sessuale non si fonda sulla coercizione o sulla resistenza della vittima, ma sull’assenza di un consenso libero, volontario e consapevole. Questo principio non è astratto né indeterminato.
Al contrario, è stato progressivamente recepito anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che da anni afferma come il consenso debba essere attuale, inequivoco e riferito allo specifico atto sessuale, e che il silenzio, la passività o l’ambiguità non possano mai essere interpretati come consenso. La scelta di sostituire il consenso con la nozione di “volontà contraria” sposta invece l’asse dell’accertamento giudiziario in modo problematico. In questa nuova formulazione, non è più l’autore dell’atto a dover verificare l’esistenza di un consenso, ma la persona offesa a dover dimostrare di aver espresso — o di non aver potuto esprimere — una volontà contraria. Si tratta di un ritorno, seppur lessicalmente aggiornato, ad una logica che la Convenzione di Istanbul intendeva superare: quella per cui la violenza sessuale è riconoscibile solo quando la vittima si oppone in modo evidente, esplicito e percepibile.
La previsione secondo cui la volontà contraria debba essere valutata “tenendo conto della situazione e del contesto” non introduce maggiore chiarezza, ma amplia il margine di discrezionalità interpretativa. In concreto, ciò rischia di tradursi in un’analisi del comportamento della vittima: cosa ha fatto, cosa non ha fatto, come ha reagito, se avrebbe potuto reagire diversamente. È esattamente questo il terreno su cui, storicamente, si sono innestate pratiche di vittimizzazione secondaria. Anche il riferimento ai casi in cui l’atto è compiuto “a sorpresa” o approfittando dell’impossibilità di esprimere dissenso, pur condivisibile nelle intenzioni, conferma l’impostazione di fondo: si individuano eccezioni alla necessità del dissenso, invece di affermare un principio generale secondo cui in assenza di consenso l’atto è sempre illecito. La critica mossa al concetto di “consenso libero e attuale” come formula generica non appare fondata. È una nozione giuridica già definita, applicata e interpretata in numerosi ordinamenti europei — tra cui Spagna, Francia, Belgio e Germania — e arricchita da un ampio patrimonio giurisprudenziale.
L’indeterminatezza, semmai, è intrinseca a qualunque concetto giuridico che richieda una valutazione del caso concreto; ma ciò non giustifica l’abbandono di un paradigma che mette al centro l’autodeterminazione sessuale. In conclusione, non si può affermare che la nuova formulazione introduca maggiore chiarezza. Piuttosto, essa rischia di creare maggiore incertezza applicativa e, soprattutto, di indebolire la protezione delle vittime, riallineando l’accertamento penale a schemi culturali superati. Il modello fondato sul consenso non è una sottigliezza ideologica, ma un presidio di civiltà giuridica e di rispetto dei diritti fondamentali. Abbandonarlo significa allontanarsi dagli standard europei e dal principio, essenziale, secondo cui il corpo e la sessualità di una persona non sono mai disponibili in assenza di un sì libero e consapevole. Per un ordinamento che afferma di volere contrastare la violenza di genere in modo strutturale, il rispetto della lettera e dello spirito della Convenzione di Istanbul non è opzionale: è la condizione minima per garantire alle vittime una tutela effettiva e non meramente formale.