Si è conclusa con una dichiarazione di inammissibilità la lunga vicenda legale relativa alla titolarità di una storica cappella gentilizia nel cimitero monumentale di Castelvetrano, contesa tra due nuclei familiari. A mettere la parola fine alla disputa è stato il Presidente della Regione Siciliana, con il decreto decisorio n. 89/2026, recependo il parere vincolante del Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA).
La vicenda e le origini del contenzioso
La controversia nasce nel marzo 2022, quando il dottor M.G. ha richiesto l’aggiornamento della titolarità della cappella, originariamente intestata a una signora deceduta nel 1964, rivendicando il diritto al subentro come erede universale. Dopo le verifiche, il Comune di Castelvetrano ha disposto la voltura a suo favore con una determina dirigenziale nel dicembre 2023. Successivamente, nell’aprile 2024, due fratelli hanno contestato la decisione, sostenendo di essere gli effettivi eredi della cappella tramite il proprio padre, a sua volta erede testamentario della fondatrice, chiedendo al Comune la revoca in autotutela della voltura.
Il percorso amministrativo e la decisione finale
Dopo il rigetto della richiesta da parte del Comune nel giugno 2024, i due fratelli hanno presentato ricorso al Presidente della Regione Siciliana, contestando presunte violazioni del regolamento cimiteriale e dei principi di partecipazione amministrativa. Tuttavia, sia il Comune sia la difesa di M. G. hanno sostenuto l’inammissibilità del ricorso, evidenziando come non fosse stato impugnato l’atto originario di voltura nei termini previsti, ma solo il successivo diniego di autotutela, considerato non autonomamente lesivo. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha accolto questa impostazione, stabilendo che il ricorso straordinario è inammissibile proprio perché tardivo rispetto all’atto principale. È stato inoltre ribadito che non sussiste obbligo per la pubblica amministrazione di pronunciarsi su istanze di autotutela relative ad atti ormai divenuti definitivi. Sulla base di tale parere, il Presidente della Regione ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la legittimità dell’operato del Comune di Castelvetrano e la titolarità della cappella in capo a M. G.