“Il fatto non sussiste“. E’ questa la decisione del gip del Tribunale di Marsala Riccardo Alcamo con cui ha assolto dal reato di diffamazione, aggravata con mezzo di pubblicità, Giuseppe Pipitone, (che in passato rivestì la carica di assessore a Petrosino nella giunta Valenti), difeso di fiducia dall’avvocato Luigi Pipitone. Contestualmente il giudice ha condannato la querelante, Marcella Pellegrino – attuale capogruppo di minoranza della lista “Libertà per Petrosino” – al pagamento delle spese processuali sostenute dall’imputato (2.000 euro oltre accessori di legge), disponendo la trasmissione del dispositivo di sentenza al pubblico ministero, in relazione alla valutazione della sussistenza del reato di calunnia a carico della Pellegrino.
La vicenda giudiziaria era sorta a seguito della querela sporta dalla Pellegrino contro Pipitone, il quale, nel marzo 2024, aveva pubblicato un post su Facebook, rispondendo ad una nota stampa pubblicata dal gruppo di minoranza (composto dalla Pellegrino, Sanguedolce e Bonomo), con la quale si chiedevano le dimissioni della Giunta Anastasi dopo la condanna subita, in primo grado, da Michele Buffa, consigliere comunale dimissionario, condannato per voto di scambio aggravato dal metodo mafioso e adesso assolto dalla Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 29 maggio scorso. In particolare, Pipitone aveva criticato la suddetta nota evidenziando che a chiedere le dimissioni del sindaco era proprio chi forse aveva “…dimenticato di una inchiesta che ha come protagonista una vostra candidata al Consiglio comunale, prima dei non eletti nella lista “Libertà per Petrosino – Marcella Pellegrino Sindaco”, indagata per corruzione elettorale… Ricordiamo anche che chi oggi chiede le dimissioni non le ha date quando è stata allontanata dal ruolo di assessore e vicesindaco per una gestione nebulosa dei servizi sociali…”.
“E’ bizzarro – ha sostenuto l’avvocato Luigi Pipitone nella sua arringa difensiva – che la querelante, Marcella Pellegrino, si sia potuta sentire diffamata dalle espressioni contenute nel post pubblicato dal Pipitone, stante che quanto affermato, nella prima parte del post, non solo non era, evidentemente, rivolto alla stessa, ma, sostanzialmente, richiamava una notizia diffusa da fonti aperte, ovvero che la candidata nella lista Libertà per Petrosino, risultata prima dei non eletti, era effettivamente stata indagata per corruzione elettorale; di conseguenza, la Pellegrino non poteva non sapere che il Pipitone non stava dando discredito a lei e non stava offendendo la sua reputazione. Ed ancora, ha precisato il difensore, che la querela è apparsa temeraria anche nella parte in cui la Pellegrino si sarebbe sentita diffamata dall’espressione “gestione nebulosa dei servizi sociali”, atteso che la Pellegrino era ben consapevole che quella specifica espressione era stata da lei stessa utilizzata per rispondere alle accuse rivoltele dal gruppo Cambia Petrosino, allorchè, nel giugno 2018, le venne revocato l’incarico assessoriale da parte del Sindaco Giacalone. Pertanto, ha ribadito il difensore che la Pellegrino era ben consapevole che il Pipitone aveva richiamato una specifica espressione utilizzata, su fonti aperte, da quelli che erano i suoi colleghi di maggioranza e, pertanto, non poteva ritenersi offesa”.
L’avvocato Luigi Pipitone, soddisfatto per l’esito processuale ampiamente favorevole al proprio assistito, precisa che la condanna della persona offesa, costituitasi parte civile, al pagamento delle spese processuali e la trasmissione degli atti in Procura in relazione al reato di calunnia, deve servire da monito a chi pensa di poter ricorrere, strumentalmente, all’autorità giudiziaria per risolvere attriti e contrapposizioni politiche, sporgendo querele che poi possono risultare temerarie.