Birgi: il Tar accoglie il ricorso di Ryanair. Stop alla continuità territoriale

Vincenzo Figlioli

Birgi: il Tar accoglie il ricorso di Ryanair. Stop alla continuità territoriale

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mercoledì 24 Novembre 2021 - 06:45

Era stato uno dei cavalli di battaglia del Movimento 5 Stelle per l’aeroporto “Vincenzo Florio” di Birgi. Ma adesso i voli in continuità territoriale per lo scalo trapanese rischiano seriamente di essere cancellati. La terza sezione del Tar del Lazio ha infatti accolto il ricorso presentato da Ryanair nei confronti di Enac, Regione siciliana, AlbaStar, Tayaranjet, Airgest, con il quale chiedeva l’annullamento dei servizi di imposizione di oneri di servizio pubblico (Osp) per i servizi aerei di linea relativi alle rotte che attualmente collegano l’aeroporto di Birgi con altri sei scali nazionali. Lo scorso dicembre, era stato annunciato con enfasi l’avvio dei voli Tayaranjet da e per Trieste, Ancona, Perugia e AlbaStar da e per Brindisi, Parma, Napoli.

“Si tratta di un importante risultato, reso possibile anche grazie all’impegno del governo Conte, che permetterà agli abitanti dell’isola di viaggiare da e verso tante città italiane a prezzi calmierati e alla portata di tutti”, aveva affermato il senatore trapanese Vincenzo Maurizio Santangelo del Movimento 5 Stelle. Effettivamente, questo tipo di servizio era auspicato da tempo da tanti siciliani, che si trovano fuori dall’isola per studio o per lavoro e che, soprattutto nei periodi festivi, da tempo lamentano prezzi esorbitanti per tornare nelle proprie città d’origine. In realtà i risultati non si sono rivelati esattamente in linea con gli auspici iniziali, soprattutto con una delle due compagnie vincitrici del bando Enac, la Tayaranjet, che un mese fa ha annunciato la propria intenzione di rinunciare alla continuità territoriale e, di conseguenza, ai collegamenti con Trieste, Ancona e Perugia su cui, peraltro, si erano più volte registrati disservizi a danno degli utenti.
I giudici hanno riconosciuto le argomentazioni del vettore irlandese che ha evidenziato di operare numerosi collegamenti da e verso la Sicilia, con regolari servizi di linea sulle tratte da e per Trapani e Palermo e, quindi, in diretta concorrenza con i servizi aerei di linea relativi alle rotte onerate.

La sentenza, facendo riferimento alla normativa vigente, evidenzia che uno Stato membro può imporre Osp solo qualora tale rotta sia considerata “essenziale per lo sviluppo economico e sociale della regione servita dall’aeroporto stesso” ed esclusivamente nella misura necessaria a garantire che su tale rotta siano prestati servizi aerei di linea “minimi”. La questione è notoriamente controversa: da un lato c’è infatti il tema della perifericità che in mancanza di una rete autostradale e ferroviaria adeguata il territorio trapanese effettivamente soffre: dall’altro c’è l’interpretazione data dal Tar e in cui si evidenzia che lo scalo di Birgi non è situato né su una “piccola isola”, tanto meno su una “regione isolata”. Inoltre, per i giudici amministrativi le sei città individuate per i collegamenti in regimi di continuità territoriale non possono essere considerate poli economici, produttivi, amministrativi, socio-sanitari e di istruzione di livello sovraregionale, in base ai quali valutare la lontananza e l’isolamento dello scalo di Trapani.

Toccherà adesso a Enac e agli altri soggetti interessati valutare come procedere e se, eventualmente, presentare ricorso al Cga.

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