Processo Airgest, terminato il controesame dei consulenti tecnici del pubblico ministero

Linda Ferrara

Processo Airgest, terminato il controesame dei consulenti tecnici del pubblico ministero

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venerdì 12 Novembre 2021 - 13:03

I dottori commercialisti Fabrizio Pozzi e Laura Arosio e il professore di diritto civile Gianroberto Villa dell’Università di Milano sono stati escussi dalle difese. Il pubblico ministero, la dottoressa Rossana Penna, ha presentato una memoria contenente le valutazioni tecniche di un ulteriore esperto.

Dinanzi al collegio dei giudici, presieduto dal dottore Franco Messina e a latere il dottore Massimo Corleo e la dottoressa Chiara Badalucco, si è svolta lunedì l’udienza del cosiddetto “processo Airgest”, scaturito dall’inchiesta della Procura di Trapani del 2018 e che vede come imputati i vari amministratori, succedutisi nel tempo, della società che gestisce l’aeroporto civile di Birgi. In particolare, sono stati controesaminati dai difensori i consulenti tecnici del sostituto procuratore, la dottoressa Rossana Penna, coadiuvata dalla dottoressa Antonella Trainito, recentemente approdata al Palazzo di giustizia di Trapani.

I dottori commercialisti Fabrizio Pozzi e Laura Arosio e il professore di diritto civile Gianroberto Villa dell’Università di Milano sono stati escussi dall’avvocato Marco Siragusa, che nel processo difende il legale rappresentante e presidente del consiglio di amministrazione Airgest, Franco Giudice, il quale è chiamato a rispondere con riferimento al bilancio 2015. Nello specifico, la consulente Arosio ha precisato che le perdite della citata società a causa dell’evento bellico libico (2011), che ha imposto il blocco dell’aeroporto civile, in parte sono state risanate con risorse finanziarie dallo Stato nel 2013, in parte sono state ricompensate con il debito nei confronti dell’Erario nel 2017. Dunque, tra il 2014 e il 2015, vi è stata una riduzione del debito complessivo di Airgest, ma dopo il 2016 tale situazione è mutata, configurandosi un ulteriore incremento dei debiti. A cavallo del 2014-2015, inoltre, è stato messo in moto il piano di rientro della società che solo inizialmente avrebbe rispettato i tempi. Rispondendo, invece, al quesito del pubblico ministero Trainito, la teste Arosio ha specificato in cosa consiste la “sensitivity analysis” condotta dai soggetti incaricati di valutare i contratti stipulati da Airgest. Sostanzialmente, detta analisi consentirebbe di esaminare la situazione prima della stipula del contratto, addivenendo ad una “fotografia” della stessa dal momento in cui viene firmato. Inoltre, l’esperta ha spiegato che i tre studi effettuati dalla KPMG, società incaricata da Airgest tra il 2012 e il 2013, si sono conclusi in maniera pressoché identica. Il lavoro, infatti, commissionatogli è consistito nella valutazione del livello massimo dei costi di co-marketing che l’Airgest avrebbe potuto sostenere. La società che gestisce l’aeroporto di Birgi non avrebbe potuto sostenere tali costi da sola, ma avrebbe avuto bisogno del contributo dei comuni della Provincia di Trapani.

Dall’avvocato Alberto Stagno D’Alcontres, legale di Airgest, sono state invece poste delle domande al professore Gianroberto Villa sulla questione degli aiuti di Stato. L’avvocato, in particolare, ha ricordato la recente e unica sentenza della Corte di Cassazione (2020) relativamente ai contratti di co-marketing, sostenendo che gli aiuti di Stato non inciderebbero sulla politica dei contratti, ma sui rapporti di Stato e, quindi, sarebbero da considerarsi validi. Per il professore Villa, al contrario, la Corte Suprema non avrebbe escluso del tutto la nullità, fatto che ha spinto il giurista a ritenere illegittimo il contratto stipulato con l’AMS (società partecipata quasi totalmente da Ryanair) e la Ryanair. Infatti, come riportato dal professore Villa, in mancanza di notificazione alla Commissione Europea sugli aiuti di Stato ricevuti ( come le somme fisse di 7 milioni all’anno destinate ad Ams), si sarebbe in presenza di un’illegalità del contratto.

L’avvocato Giovanni Di Benedetto, legale di Vittorio Fanti, amministratore legale dell’Airgest e accusato di false comunicazioni sociali (relativamente ai bilanci 2012-2014) e peculato, ha chiesto ai consulenti tecnici dell’accusa se lo studio della loro relazione si è estesa anche alle previsioni di crescita, in termini di Pil, sul territorio. La teste Laura Arosio ha ricordato che l’incarico affidatole dalla Procura ha riguardato solamente la verifica contabile su Airgest. Inoltre, lo studio effettuato sugli altri aeroporti si è concentrato su quelli simili a Birgi, con la vicinanza territoriale ad altre aree attrezzate per il decollo e l’atterraggio dei velivoli e con organi amministrativi analoghi, prestando particolare attenzione al comportamento dell’aeroporto toscano, con organo amministrativo sovrapponibile a quello di Airgest.

L’avvocato Alvaro Riolo ha chiesto invece chiarimenti sulla possibilità o meno di discrezionalità in capo al redattore del bilancio per quanto concerne l’iscrizione dei costi di co-marketing. Inoltre, ha domandato se il lettore del documento contabile è in grado di capire gli effetti di tale errore. Per la consulente Arosio, i principi contabili non consentirebbero tale eventualità al redattore del bilancio. Secondo l’accusa, infatti, anziché iscrivere suddetti costi nel conto economico, in cui risultano evidenti gli utili o le perdite di esercizio, questi sarebbero stati riportati tra le immobilizzazioni immateriali. Dunque, solo il 20% annuo dell’intera quota dei costi sarebbe stata iscritta nel bilancio. Per l’esperta contabile, il lettore di un bilancio, non avendo a disposizione la documentazione e non conoscendo la normativa sugli aiuti di Stato, non sarebbe dunque stato in grado di comprendere l’effetto dell’80% dei costi non calcolati annualmente. Inoltre, le capitalizzazioni dei bilanci Airgest (2017-2018 dalla Regione Sicilia) non sono state sufficienti a colmare suddette perdite. Il legislatore, ha precisato la teste, consentirebbe di procedere ad eventuali errori passati, quindi, i consulenti tecnici avrebbero messo a bilancio il costo per intero.

Alla domanda dell’avvocato Olmo Corrado Artale, ritornato sulla facoltà o meno concessa ai redattori del bilancio sull’iscrizione dei costi di pubblicità, l’esperta contabile ha spiegato che la questione dibattuta nasce dalla facoltà riconosciuta al legislatore italiano rispetto alla direttiva Europea su quando applicare la deroga che, comunque, non è applicabile per tutti i tipi di pubblicità. Quindi, la facoltà che il legislatore italiano ha riconosciuto al redattore del bilancio riguarda ipotesi determinate. Sul punto è intervenuta il pubblico ministero Trainito che ha chiesto alla teste se dunque l’argomento sollevato riguardasse pertanto il tema delle fonti del diritto. I principi contabili, ha chiarito l’esperta, richiamano la normativa europea. Il sostituto procuratore ha chiesto poi al dottore Fabrizio Pozzi di specificare in quali anni il capitale sociale di Airgest si è trovato sotto il minimo legale consentito. Il teste ha risposto che tale situazione, se fossero stati imputati correttamente i costi di co-marketing, si sarebbe verificata a partire dal 2009 fino al 2018.

Per le parti civili ha invece posto dei quesiti l’avvocato Vincenzo Esposito, che rappresenta il Comune di Pantelleria. Il legale ha interpellato il professore Villa sul contratto stipulato tra Airgest e l’Ams. Il teste ha precisato che dalla lettura dello stesso emergerebbe che l’oggetto sociale non prevedeva un’agenzia di promozione del territorio. Inoltre, il dubbio sul tipo di pubblicità effettuato sul sito di Ryanair dall’Ams, sarebbe chiarito dal fatto che per la Commissione Europea suddetta pubblicità non avrebbe riguardato i territori, ma solamente le rotte della compagnia aerea. Al termine dell’udienza il sostituto procuratore Rossana Penna ha prodotto una memoria contenente un ulteriore parere tecnico fornito dalla studio Casò di Milano. L’avvocato D’Alcontres, a cui si è associato il collega Artale, ha chiesto invece di ammettere la consulenza di parte del dottore Lo Iacono.

La prossima udienza si terrà il 10 gennaio 2022.

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