Slitta al 30 settembre 2020 il pagamento dell’acconto Imu 2020 di competenza comunale in scadenza domani (16 giugno). Resta invariata, invece, la scadenza del 16 giugno 2020 per il pagamento della quota Imu di competenza statale relativa agli immobili a destinazione produttiva (immobili di categoria D). Lo ha deciso la Giunta comunale di Petrosino, di concerto con i gruppi consiliari “Cambia Petrosino” e “Adesso il Futuro”, nel corso di un incontro tenutosi stamattina in Municipio e al quale hanno preso parte il Sindaco Gaspare Giacalone, l’Assessore Roberto Angileri, il Presidente del Consiglio comunale, Davide Laudicina, il Segretario comunale Andrea Giacalone e i Consiglieri comunali Vincenzo D’Alberti, Concetta Vallone e Michele Buffa.
A tal proposito il Sindaco dichiara: “Ho incontrato stamattina i gruppi consiliari per parlare della scadenza di domani dell’Imu 2020. Abbiamo affrontato la questione con il Segretario generale del Comune, Dott. Andrea Giacalone. Di comune accordo abbiamo deciso di venire incontro ai nostri cittadini e alle attività commerciali che sono state colpite dall’emergenza Coronavirus. Va precisato che l’Imu è composta da due parti: una statale e una comunale. Sulla parte statale non possiamo intervenire e quindi resta invariata la scadenza di domani, mentre per quanto riguarda quella comunale abbiamo deciso il rinvio della scadenza al 30 settembre 2020. Per poter usufruire di tale rinvio è necessario presentare apposita richiesta entro il 30 giugno. Lo possono richiedere le attività commerciale rimaste chiuse durante il periodo di lockdown e i cittadini che si trovano in gravi difficoltà economiche”.
Il rinvio del pagamento verrà concesso ai cittadini e alle attività produttive che faranno apposita richiesta al Comune entro il 30 giugno 2020 (secondo lo schema reperibile presso l’ufficio tributi o attraverso il sito istituzionale dell’Ente) e che dimostrino di essersi trovati nelle seguenti fattispecie, a pena di irricevibilità dell’istanza, durante tutta la fase emergenziale Covid – 19:
a) di non avere percepito alcun reddito da lavoro, né da rendite finanziarie o proventi monetari a carattere continuativo di alcun genere;
b) di non essere stato destinatario di alcuna forma di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominata (indicativamente: Reddito di Cittadinanza, REI, Naspi, Indennità di mobilità, CIG, pensione, ecc.);
c) (in alternativa al punto B) essere stato destinatario a valere su precedenti forme di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominato, ovvero di buoni spesa/voucher erogati ad altro titolo per emergenza Covid-19;
d) di avere chiuso la propria attività commerciale/artigianale per disposizioni governative relative all’emergenza di che trattasi.