Alcamo, rigettato il ricorso dell’ex dirigente comunale Carlo Bertolino

redazione

Alcamo, rigettato il ricorso dell’ex dirigente comunale Carlo Bertolino

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venerdì 25 Gennaio 2019 - 17:06

L’architetto Carlo Bertolino ha lavorato alle dipendenze del Comune di Alcamo dal 2013 al 2014 nel settore Urbanistica e Pianificazione del territorio. Secondo il professionista, l’ente aveva inserito una clausola nulla nel contratto di assunzione, e così ha chiesto ai giudici trapanesi un risarcimento di circa 200 mila euro.

 Il tribunale del lavoro di Trapani ha rigettato il 23 gennaio di quest’anno la domanda risarcitoria dell’ex dirigente del Comune di Alcamo, l’architetto Carlo Bertolino, ritenendo il suo ricorso infondato. Il professionista ha lavorato alle dipendenze del municipio alcamese dal novembre 2013 al novembre dell’anno successivo con l’incarico di dirigente tecnico nel settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale, a seguito di una selezione pubblica per soli titoli. L’incarico era stato ottenuto con il superamento della procedura selettiva indetta nell’ottobre del 2013. Il contratto stipulato con l’ente prevedeva l’assunzione dell’ex dirigente per un periodo di sei mesi, allo scadere del quale è stato poi prorogato per altri sei mesi. Secondo il professionista, il Comune di Alcamo avrebbe violato l’art.19 del D.Lgs. n.165/2001, nel quale si stabilisce che la durata degli incarichi dirigenziali non deve essere inferiore a tre anni. Per tale motivo, l’ex dirigente ha chiesto la condanna dell’ente al risarcimento del danno, quantificato in 190 mila euro circa (ossia l’ammontare delle retribuzioni che avrebbe maturato se fosse stato assunto per un triennio). Inoltre, il professionista ha chiesto un risarcimento in merito alla retribuzione di risultato per il periodo in cui ha svolto l’incarico dirigenziale, quantificabile in 11 mila euro circa. Il Comune di Alcamo, invece, ha chiesto al giudice del lavoro di rigettare il ricorso, in quanto il contratto di lavoro summenzionato è da considerarsi radicalmente nullo. Nelle memorie difensive, l’ente ha evidenziato che nel 2012 non era stato rispettato il Patto di stabilità da parte del comune e, dunque, non sarebbe stato possibile assumere il professionista. Stessa cosa per quanto concerne la proroga del contratto che è stata accordata nel 2014, perché anche nell’anno precedente l’ente aveva sforato il citato patto. Il tribunale ha rigettato l’eccezione di decadenza sollevata dal municipio alcamese in quanto il ricorrente, ossia l’ex dirigente, non ha chiesto la conversione del rapporto di lavoro, ma ha avanzato una domanda meramente risarcitoria relativa all’inserimento di una clausola nulla, da parte del Comune, nel contratto stipulato e non ha impugnato il termine ritenuto illegittimo. Nella sua decisione, il giudice del tribunale di Trapani afferma, però, che il contratto di lavoro è da considerare radicalmente nullo e, quindi, il dottore Bertolino non avrebbe dovuto conseguire da esso alcun vantaggio, per tale motivo la domanda del professionista, volta ad ottenere un risarcimento di misura pari alla retribuzione per i due anni non lavorati, è stata rigettata. Inoltre, il tribunale del lavoro di Trapani ha fatto chiarezza su quanto disposto dall’art. 3 comma 5° del D.L. 90/14, invocato dall’ex dirigente, che consentirebbe agli enti locali di procedere all’assunzione di un limitato contingente di personale, per gli anni 2014 e 2015, laddove nell’anno precedente vi sia stata la cessazione di rapporti di lavoro (nel caso del Comune di Alcamo erano stati 13 i rapporti di lavoro cessati). E, dunque, il municipio alcamese avrebbe potuto operare l’assunzione a termine del dirigente. In realtà, detta disposizione, ha precisato il giudice del lavoro, concerne le assunzioni a tempo indeterminato, non quelle a tempo determinato. Quindi, il tribunale del lavoro di Trapani ha rigettato la domanda risarcitoria avanzata dall’ex dirigente all’Urbanistica del Comune di Alcamo, perché il contratto di lavoro intercorso fra le parti, che ha avuto inizio di esecuzione a novembre 2013 e cha si è protratto per un anno “era nullo nella sua interezza e non solo nella parte in cui veniva stabilita una durata inferiore al triennio”.  Per quanto concerne, invece, la domanda del professionista, volta a conseguire il pagamento della retribuzione di risultato per il periodo di tempo lavorato, il municipio alcamese non ha contestato la spettanza delle citate somme, riconoscendo il debito relativo all’indennità di risultato. Il giudice del lavoro, dunque, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sulla citata questione.

“La sentenzacommenta il sindaco Domenico Surdi – aiuta a fare chiarezza su questa ennesima criticità che ci siamo trovati ad affrontare e, soprattutto scongiura un grave danno per le casse comunali”.

 Linda Ferrara

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