Salvatore Forastieri 22 Ottobre 2026, 06:44 Si infittiscono ulteriormente le maglie del Fisco per tentare...
Si infittiscono ulteriormente le maglie del Fisco per tentare di riscuotere le somme dovute all’Erario e iscritte a ruolo. Come è noto, esiste attualmente un “magazzino” di crediti erariali non pagati che ammonta a quasi 1.300 di miliardi di euro, un’enorme somma della quale solo il 7% si ritiene sia concretamente riscuotibile. Tutto il resto, causa fallimenti, mancanza di beni aggredibili o decessi, è considerato ormai perso.
Le difficoltà della riscossione coattiva dei crediti
Per la verità, per rendere più efficace la riscossione coattiva sono state tentate diverse strade. È stata istituita pure un’apposita Commissione per trovare il modo per smaltire il magazzino riscossione esistente, ma finora i risultati non sono stati soddisfacenti.
Per diminuire l’ammontare delle somme iscritte a ruolo e di difficilissima riscossione non sono state sufficienti nemmeno le diverse definizioni agevolate previste nel corso degli ultimi anni. Utili, seppure non sufficienti per un significativo incremento dell’efficienza dell’azione del Fisco volta alla riscossione coattiva, sono state le disposizioni che prevedono la sospensione (o la compensazione obbligatoria) del pagamento dei crediti vantati dai contribuenti verso la Pubblica amministrazione per un importo superiore a 5.000 euro (art. 48 bis del Dpr 602 del 29 settembre 1973 e successive modificazioni) qualora gli stessi contribuenti siano destinatari di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno allo stesso importo di 5.000 euro. Così come utile è stata certamente l’estensione del patrimonio informatico dell’Agenzia delle Entrate anche all’Agenzia Entrate-Riscossione, estensione disposta con la modifica dell’articolo 1, comma 5 bis, lettera b-ter del Decreto legislativo n. 127 del 2015. Parliamo dei dati relativi ai cessionari o committenti che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dell’Agente della riscossione al fine di consentire l’avvio di procedure esecutive presso terzi.
Amco e la riscossione dei tributi degli enti locali
Ora, probabilmente pure allo scopo di rendere più efficiente la riscossione, quella delle entrate degli enti locali, interviene un’altra novità. Con l’articolo 25 del decreto legge n. 144 del 7 agosto 2026, convertito nella legge n. 174 del 5 ottobre 2026, modificando i commi da 2 bis a 2 undecies dell’articolo 2 del Dl n. 193 del 2016, è stata attribuita la competenza della riscossione coattiva dei crediti degli Enti locali a un ente, Amco (Asset management company). Si tratta di una società per azioni che ha già svolto la sua attività nella gestione dei crediti deteriorati e le cui azioni ordinarie sono detenute interamente dal ministero delle Finanze. Il Mef detiene, comunque, complessivamente, il 99,78% dell’intero capitale.
Questo trasferimento di funzioni è stabilito dal citato comma 2 bis dell’articolo 2 del Dl 193/2016 (modificato), laddove si prevede che le funzioni di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie degli enti territoriali possono essere affidate ad Amco. Un trasferimento di funzioni il quale, comunque, è subordinato all’emanazione di un apposito decreto del ministero dell’Economia da adottare previa intesa con la Conferenza Stato-Città.
Quando il trasferimento ad Amco diventa obbligatorio
Occorre precisare che l’affidamento ad Amco dei crediti degli Enti locali non è obbligatorio. Lo sarà, così come stabilito dai commi 2 ter e 2 quater, solo quando, in presenza di un tasso di smaltimento dei residui risulta inferiore al 35%, oppure in assenza dei rendiconti alla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (Bdap) per almeno tre esercizi consecutivi, l’Ente locale sarà individuato con decreto del Mef tra quelli obbligati a trasferire le funzioni della riscossione coattiva alla nuova società. Al di fuori dei casi di obbligo, l’Ente potrà svolgere l’attività di riscossione coattiva dei propri crediti “in house”, oppure affidandola ad altri enti di riscossione abilitati, compresa l’Ader.
È utile sottolineare che anche in caso di trasferimento delle funzioni obbligatorio ad Amco, non sono previste sanzioni specifiche. Tuttavia, in quest’ultimo caso (in caso di obbligo), il contratto di affidamento a un soggetto diverso da Amco sarà nullo.
Chi riscuoterà i crediti degli enti locali
È anche utile evidenziare che la nuova società di riscossione dei crediti degli Enti locali non svolge la sua attività in maniera diretta. Si avvale, infatti, di altri operatori i quali devono essere iscritti all’Albo (tenuto dal Mef) previsto dall’articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, l’albo dei soggetti privati all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli Enti locali. Comunque, come si diceva prima, si attende il Decreto attuativo del ministero dell’Economia e delle Finanze.
Riscossione fiscale, verso una maggiore specializzazione
Traspare, comunque, ad avviso di chi scrive, l’intento del nostro Legislatore di volere favorire l’efficienza della riscossione anche separando le competenze. Dalle norme emanate, infatti, sembrerebbe che l’obiettivo, condivisibile sotto il profilo dell’efficienza, sia quello di escludere la riscossione degli Enti locali dalla competenza dell’Ader, affidandola ad altri soggetti, come Amco. L’Agenzia delle Entrate Riscossione, in tal modo, resterebbe competente solo in materia di riscossione dei crediti erariali, con una specializzazione tale da favorire l’efficienza, magari passando anche da una probabile, futura, fusione con l’Agenzia delle Entrate.
Salvatore Forastieri
già dirigente superiore ministero delle Finanze, Garante del contribuente e giudice Corte giustizia tributaria secondo grado Sicilia
