Lino Barreca 30 Ottobre 2026, 08:32 Il fatto è semplice, e per questo istruttivo. Un...
Il fatto è semplice, e per questo istruttivo. Un Comune avvia una procedura di project financing ai sensi dell’art. 193 del d.lgs. n. 36/2023 per realizzare il Piano degli Insediamenti Produttivi. Con la delibera di Giunta il Comune approva la fattibilità della proposta. Seguono la validazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, l’approvazione dello schema di convenzione e del disciplinare di assegnazione, il bando della CUCe, infine, l’aggiudicazione all’ATI ALFA.
Un operatore del territorio impugna, con due ricorsi e motivi aggiunti, quasi tutta la sequenza. Le censure vanno alla radice: il P.I.P. da realizzare in finanza di progetto non sarebbe mai stato approvato, e il Comune avrebbe quindi messo a gara un’opera priva del suo presupposto urbanistico. Inoltre la procedura sarebbe stata indetta senza tener conto del procedimento di Autorizzazione Unica ZES ancora pendente.
Project financing, il TAR chiarisce quando fare ricorso
Il TAR non esamina il merito. Riunisce i ricorsi e li dichiara irricevibili. La ragione è che le doglianze colpiscono, nella sostanza, la scelta originaria di approvare la fattibilità della proposta, e quell’atto non era stato impugnato in tempo. Il Collegio richiama un proprio precedente (sent. n. 782 del 27 aprile 2026) e la pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. V, 14 novembre 2025, n. 8928. Secondo il passaggio che il TAR ne riporta, l’art. 193, comma 2, prevede “l’adozione di un provvedimento espresso conclusivo della procedura di valutazione, la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente e la comunicazione ai soggetti interessati”. Ne deriva, conclude la sentenza, che “la mancata tempestiva impugnazione rende inoppugnabile tale approvazione della fattibilità del progetto, la cui diretta lesività imponeva al ricorrente l’onere di impugnativa immediata”.
La struttura bifasica e il momento della lesione nel project financing
Il cuore della decisione è la lettura del nuovo art. 193 come procedimento articolato in due fasi distinte. La prima si chiude con un provvedimento espresso che valuta la fattibilità e individua il promotore. La seconda è la gara vera e propria. Il legislatore del 2023 ha formalizzato la conclusione della prima fase, prescrivendo provvedimento espresso, pubblicazione e comunicazione. Così ne ha fatto un atto autonomamente lesivo, e non più un mero passaggio preparatorio destinato a confluire negli atti di gara.
La conseguenza processuale è netta. Chi intende contestare i presupposti del progetto (la sua conformità urbanistica, la sua sostenibilità, la scelta stessa di procedere in finanza di progetto) deve farlo entro il termine decorrente da quel provvedimento. Le censure non possono essere “trasferite” sul bando o sull’aggiudicazione, che del progetto approvato sono mera applicazione.
La differenza tra project financing e procedure di gara ordinarie
È una soluzione che si discosta dalla regola generale elaborata per le gare ordinarie. Lì, secondo l’impostazione consolidata dall’Adunanza Plenaria n. 4 del 2018, l’onere di impugnazione immediata del bando resta circoscritto alle clausole escludenti o comunque impeditive della partecipazione. Nella finanza di progetto, invece, l’anticipazione della tutela trova base nella specifica disciplina positiva della prima fase, caratterizzata da una sua peculiare autonomia.
Project financing, le ricadute pratiche per le imprese
L’orientamento ha il pregio della certezza. Il promotore e l’amministrazione possono contare sulla stabilità del progetto prima di investire risorse nella gara. Ma sposta su tutti gli operatori del settore un onere di vigilanza molto anticipato. L’impresa che non ha presentato proposte, e che magari non ha ancora deciso se partecipare alla gara, deve accorgersi dell’atto di fattibilità e valutarne la eventuale lesività quando la procedura è ancora lontana dall’evidenza pubblica.
Restano aperte almeno due questioni. La prima riguarda la decorrenza del termine. Se la norma valorizza la pubblicazione sul sito istituzionale, occorre chiedersi quale valore abbiano forme di pubblicità diverse, come l’albo pretorio. Occorre anche chiedersi se per i soggetti “interessati” conti la comunicazione individuale.
La seconda questione riguarda i vizi che emergono solo dopo. Il caso degli atti successivi che modificano in modo sostanziale il progetto, o dei presupposti che vengono meno nel corso della procedura, difficilmente può essere attratto nella preclusione. Su questi aspetti la sentenza non si sofferma, perché le censure proposte colpivano proprio la scelta originaria.
A questi si aggiunge una terza, forse fondamentale, questione: la Commissione Europea ha censurato le norme nazionali del project financing, laddove non prevedono che tutte le pubblicazioni delle fasi di indizione della gara vadano publicate sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, ed al riguardo pende una procedura d’infrazione comunitaria. Per le imprese comunque il messaggio operativo è chiaro: nelle procedure ex art. 193 il “vero” atto da impugnare è spesso il primo. Attendere il bando per far valere vizi del progetto significa, con ogni probabilità, perdere la partita in rito.
