L’Associazione Affitti Brevi Sicilia (ASE Sicilia) in rappresentanza di 138 associati con oltre 600 posti letto, esprime forte preoccupazione per un recente avviso di pagamento (103749) datato 2 luglio 2025, riguardo la TARI, emesso dal Comune di Marsala nei confronti di un’utenza domestica destinata a locazione turistica non imprenditoriale, alla quale è stata applicata una tariffa prevista per le strutture ricettive, assimilando di fatto l’immobile a un albergo senza ristorazione (tariffa n 8 del reolamento comunale). Si tratta di un’impostazione che, a giudizio dell’Associazione, non trova fondamento nella normativa nazionale né nel più recente orientamento della giustizia amministrativa.
Cosa prevede la normativa
La disciplina delle locazioni turistiche è regolata dall’Codice Civile e dall’Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, che definisce le locazioni brevi come contratti di locazione e non come attività ricettive. Anche la Legge 13 dicembre 2023, n. 191 ha mantenuto netta la distinzione tra locazioni turistiche e strutture ricettive, riconoscendole come due fattispecie giuridiche differenti. Nelle locazioni turistiche non imprenditoriali, infatti, il proprietario concede in godimento un immobile arredato senza offrire servizi tipici dell’attività alberghiera, quali reception, somministrazione di alimenti e bevande, pulizia giornaliera, cambio della biancheria durante il soggiorno o altri servizi accessori propri delle strutture ricettive.
La sentenza del Tar Sicilia
Un principio recentemente ribadito anche dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia con la sentenza n. 1268/2026, successivamente confermata dalla sentenza n. 1952/2026, che ha chiarito come le locazioni turistiche costituiscano una tipologia contrattuale distinta dalle attività alberghiere ed extra-alberghiere e non possano essere automaticamente assoggettate alla medesima disciplina amministrativa. Tale orientamento rafforza un principio già consolidato: la semplice destinazione di un immobile alla locazione turistica non modifica la natura dell’utenza domestica né può giustificare automaticamente l’applicazione delle tariffe previste per imprese ricettive. “Applicare a un privato che concede in locazione il proprio immobile una tariffa prevista per un albergo significa ignorare la distinzione stabilita dalla legge e confermata dalla giurisprudenza”, dichiara ASE Sicilia. “Una locazione turistica non imprenditoriale non è un albergo e non può essere trattata come tale ai fini della TARI“. L’Associazione ricorda inoltre che la tariffa TARI deve rispettare il principio di ragionevolezza e di proporzionalità previsto dalla normativa nazionale. Eventuali assimilazioni devono trovare un preciso fondamento nel regolamento comunale e non possono tradursi in una presunzione generalizzata che equipari tutte le locazioni turistiche alle attività ricettive esercitate in forma d’impresa.
L’appello al Comune di Marsala
ASE Sicilia invita pertanto il Comune di Marsala a riesaminare l’avviso di pagamento emesso e, più in generale, a verificare la conformità del proprio regolamento TARI alla normativa vigente e ai più recenti orientamenti della giurisprudenza amministrativa, evitando interpretazioni che rischiano di penalizzare ingiustamente migliaia di piccoli proprietari che operano nel pieno rispetto della legge. L’Associazione si rende disponibile ad aprire un confronto istituzionale con l’Amministrazione comunale per individuare soluzioni condivise che garantiscano il rispetto della normativa e la corretta applicazione del tributo, tutelando al contempo i diritti dei cittadini e degli operatori del comparto delle locazioni turistiche.