Rafforzare i controlli sulla sicurezza nei locali di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi: è questo l’obiettivo delle recenti comunicazioni pervenute dalla Questura e dalla Prefettura di Trapani, rivolte ai sindaci e alle Forze dell’Ordine. Con nota n. 0003125 del 13 gennaio 2026, la Questura di Trapani ha ricordato l’obbligo di convocazione biennale della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo per tutti i locali e gli impianti con capienza pari o superiore a 200 persone. A questa è seguita un’altra nota del 26 gennaio 2026 della Prefettura di Trapani, con la quale viene disposto di intensificare i controlli di sicurezza nei pubblici esercizi e nelle attività di intrattenimento e spettacolo, soprattutto dopo la vicenda del locale di Crans-Montana, in Svizzera, dove l’ultimo dell’anno durante una festa dei fuochi sono arrivati sul tetto provocando la morte di tanti giovani. Il locale, si è scoperto dopo, che non aveva rispettato le norme sulla sicurezza.
Le due note invitano formalmente i sindaci e le Forze dell’Ordine a verificare il pieno rispetto della normativa di settore, contrastando eventuali forme di esercizio abusivo. L’attenzione è rivolta in particolare alle verifiche in fase di rilascio e rinnovo delle licenze, ai requisiti soggettivi e oggettivi a tutela della pubblica e privata incolumità e al ruolo delle Commissioni comunali di vigilanza. Tra gli aspetti oggetto di controllo rientrano la conformità alle norme di prevenzione incendi, la corretta gestione dell’esodo e delle emergenze, la coerenza tra assetto strutturale dei locali, materiali e impianti installati, la capienza autorizzata rispetto all’affollamento effettivo, nonché il rispetto delle disposizioni sull’uso di fuochi d’artificio e fiamme libere all’interno delle strutture.
Viene inoltre richiamata la disciplina prevista dagli articoli 68 e 80 del TULPS, che impone il rilascio di una specifica autorizzazione per le attività di pubblico spettacolo, subordinata alla verifica di agibilità dei locali. Particolare attenzione dovrà essere posta sulle attività complementari svolte in bar e ristoranti, per accertare se assumano carattere prevalente e si configurino, di fatto, come pubblico intrattenimento, soggetto a regole più stringenti. Sul fronte della sicurezza interna, viene ribadito che i relativi profili devono essere individuati e garantiti dal datore di lavoro, nell’ambito degli obblighi connessi al proprio ruolo. Per quanto riguarda la prevenzione antincendio, si sottolinea la necessità di adottare misure adeguate non solo in base al numero dei dipendenti, ma anche in relazione al numero effettivo degli utenti presenti nei locali. In merito all’attivazione della Commissione ai sensi dell’art. 80 del TULPS, si ricorda che il metodo di calcolo della capienza superiore o inferiore a 200 persone è stabilito dal D.M. 19 agosto 1996, punto 4.1: 1,2 persone/m² per discoteche e sale da ballo, 0,7 persone/m² per le altre tipologie di locali.
Alla luce di quanto sopra, tutti i titolari di locali di pubblico spettacolo e di pubblici esercizi sono tenuti, prima di avviare qualsiasi attività di intrattenimento, a essere in possesso dei titoli autorizzativi necessari, presentando apposita istanza allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) tramite il portale impresainungiorno.gov.it, almeno 30 giorni prima dell’evento, completa di tutta la documentazione prevista dalla legge, nei seguenti casi: attività di intrattenimento in locali con capienza inferiore a 200 persone e fino alle ore 24.00, attività di intrattenimento in locali con capienza superiore a 200 persone e oltre le ore 24.00. Le disposizioni mirano a garantire condizioni di massima sicurezza per cittadini e operatori, assicurando il rispetto delle regole e la corretta gestione delle attività di intrattenimento sul territorio.