Amministrative a Trapani e le “memorie” di Barbara: nessun “broglio”, solo il “caso quorum”

redazione

Amministrative a Trapani e le “memorie” di Barbara: nessun “broglio”, solo il “caso quorum”

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giovedì 18 Settembre 2025 - 07:00
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Eccole qua le famose memorie difensive di cui tanto si parla in queste settimane a Trapani e che l’ex assessore Emanuele Barbara presentò il 21 giugno 2023, esattamente mese dopo le amministrative di maggio 2023 che vedevano, in una prima fase, l’attribuzione di tre seggi alla sua lista. Note a firma dell’avvocato Pietrafitta dove in nessun passaggio si parla di brogli o di attività illecite di alcun tipo o voti scomparsi, ma di una complessa e affascinante disputa giuridica su una singola, cruciale operazione matematica: il calcolo del quorum. I documenti presentati allora da Barbara, ovvero le “note” dell’avvocato Natale Pietrafitta, delegato della lista “Tranchida il Sindaco per Trapani”, hanno riacceso inappropriatamente i riflettori su uno scontro che vide contrapporsi una parte della coalizione di maggioranza e lo stesso Ufficio Centrale Elettorale, con il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) a fare da arbitro.

La contesa sui “voti validi”

Tutto è iniziato con una richiesta di chiarimento avanzata da una parte della coalizione, la lista “I Democratici”, che ha spinto l’Ufficio Centrale Elettorale a rivedere i dati della sezione numero 30, dove per mero errore risultavano 524 voti validi a fronte di 499 elettori. Circostanza, questa, impossibile, posto che il numero dei voti validi non può mai essere superiore agli elettori e che di fatto avrebbe favorito proprio la lista dello stesso Barbara. Questa revisione ha portato a una ridefinizione della soglia di sbarramento: il numero totale dei voti validi è stato rideterminato in 25.176, e di conseguenza il quorum del 5% è sceso da 1.263 a 1.259 voti. Un cambiamento apparentemente minimo, ma con un impatto dirompente: ha permesso alla lista “I Democratici” (con 1.260 voti) di superare la soglia e ottenere seggi, escludendo contestualmente le candidate Giovanna Romano e Antonella Figuccio della lista “Amo Trapani”.

Le note legali prodotte dall’Avv. Pietrafitta si inseriscono in questo contesto, sostenendo una tesi precisa: il quorum non dovrebbe basarsi solo sui voti espressi per le liste, ma anche su quelli espressi unicamente per il candidato sindaco. L’avvocato, a sostegno della sua tesi, cita sentenze del Consiglio di Stato e del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana che, secondo lui, confermerebbero questa interpretazione. Sostenendo la necessità di includere questi “voti secchi”, la soglia di sbarramento si sarebbe alzata nuovamente, e la lista “Tranchida il Sindaco per Trapani” avrebbe potuto ripristinare un seggio.

La risposta della Commissione e la sentenza del TAR

Di fronte a questa posizione, l’Ufficio Centrale Elettorale non ha esitato a rispondere in modo inequivocabile. Nel suo verbale del 21 giugno, la Commissione ha ribadito la correttezza del proprio metodo. Citando esplicitamente la pubblicazione della Regione Sicilia sulle “Operazioni delle adunanze dei presidenti di sezione e degli Uffici Centrali”, la Commissione ha chiarito che l’espressione “voti validi per il raggiungimento della soglia di sbarramento del 5%” deve essere intesa come “il totale dei voti espressi dagli elettori per le liste meno le schede bianche e meno le schede nulle”. Questo significa che, per la Commissione, i voti espressi solo per il sindaco non devono essere considerati nel computo del quorum.

Il punto finale di questa vicenda è arrivato con la sentenza del TAR della Sicilia. Il ricorso presentato da Giovanna Romano, che contestava la perdita del suo seggio, è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale. Scrive il TAR: “Dunque, a seguito dell’esame delle tabelle di scrutinio, l’Ufficio Centrale ha individuato il numero corretto di voti espressi per le liste e per i candidati sindaci, con conseguente correzione dei dati contrastanti rinvenuti nei verbali di sezione. Deve essere condiviso in questa sede l’orientamento giurisprudenziale per cui l’esatta consistenza del voto può essere sempre ricavata dalle tabelle di scrutinio e che quindi all’Ufficio elettorale centrale, al cospetto di verbali di sezione irregolari, deve riconoscersi la titolarità di un ragionevole potere-dovere di emendarne le risultanze alla luce delle tabelle di scrutinio (di recente Consiglio di Stato sez. II del 10/02/2022, numero 984 e TAR Firenze, sez. II del 06/10/2022, n. 1128)”.

La sentenza, in sostanza, ha riconosciuto la correttezza dell’operato della Commissione, confermando sia la rideterminazione dei voti che il metodo di calcolo del quorum.

La querelle si è dunque conclusa già nelle settimane successive alle scorse amministrative: una questione di interpretazione normativa, un tempo oggetto di dibattito, ha trovato una soluzione definitiva nelle aule della giustizia amministrativa, confermando la legittimità del calcolo che ha portato all’attuale composizione del Consiglio comunale di Trapani.

Resta ora da capire perché, a distanza di oltre due anni, quelle stesse memorie difensive vengano evocate nelle polemiche estive che attraversano la città, rischiando di confondere una vicenda di diritto con insinuazioni mai suffragate dai fatti.

In allegato anche i verbali dell’Ufficio centrale elettorale e la sentenza del TAR

VERBALE-15-COMM-CENTR-TP

VERBALE-16-COMM-CENTR-TP

Sentenza-Patti-Lista-i-Democratici-2023

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