Turni di reperibilità oltre i 6 giorni? In Sicilia infermieri (e medici) possono chiedere il risarcimento

redazione

Turni di reperibilità oltre i 6 giorni? In Sicilia infermieri (e medici) possono chiedere il risarcimento

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lunedì 04 Novembre 2024 - 11:56

Il Codacons ha comunicato l’emissione di un’importante ordinanza da parte della Corte di Cassazione, di particolare rilevanza per il personale medico e infermieristico: accolto il ricorso presentato da un infermiere, rappresentato dall’avvocato Salvatore Raciti dell’Ufficio Legale Regionale della Sicilia. Tale principio si applica anche ai medici. Il ricorso era contro l’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, che aveva imposto al lavoratore un numero di turni di reperibilità superiore a quello stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale. La Cassazione ha dichiarato che “la mancata piena fruizione dei periodi di riposo… può portare al riconoscimento del diritto al risarcimento, data la natura usurante e la violazione della personalità morale”.

Pertanto, se è dimostrato che è stato oltrepassato significativamente il limite dei 6 turni, influendo negativamente sulla vita personale del dipendente, il giudice dovrà considerare tale comportamento in contrasto con i principi di buona fede e considerare “… illegittimo il ricorso eccessivo a tale turnazione… oltre ogni accettabile soglia quantitativa”. Raciti ha spiegato che, in tal caso, il personale sanitario potrà agire legalmente contro la propria Asp per ottenere un risarcimento, qualora si sia superato il limite dei 6 turni di reperibilità. Inoltre, la Corte ha precisato che, anche senza manifestazioni di patologie psicofisiche come conseguenza, “… quando si verifica una violazione del diritto al riposo e, quindi, della personalità del lavoratore, il danno è intrinseco”. Di conseguenza, se un uso eccessivo della reperibilità ha condizionato illegittimamente la vita privata del lavoratore, limitandone il riposo, non sarà necessario provare il danno specifico. Il danno alla sfera personale dell’infermiere o medico sarà considerato sussistente di per sé, e il lavoratore avrà diritto al risarcimento per l’effettiva interferenza con la propria vita privata. Si tratta di una decisione che crea dei precedenti anche per le altre Asp siciliane.

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