SGS scuola Trapani e provincia: “Supplenze temporanee al personale ATA, agite pure”

redazione

SGS scuola Trapani e provincia: “Supplenze temporanee al personale ATA, agite pure”

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giovedì 24 Ottobre 2024 - 07:26

Per quanto riguarda la sostituzione del personale A.T.A. temporaneamente assente, i dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee nel rispetto dei criteri e principi contenuti nell’articolo 6 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430. Lo dichiarano Giovanni Oliva e Francesco Napoli segretari provinciali di Trapani e Castelvetrano/Marsala. Permane il divieto di sostituzione nei casi previsti dall’articolo 1, comma 332, della legge 190 del 2014, come specificato dalle note DPIT prot. n. 2116 del 30 settembre 2015 e DGPER prot. n. 10073 del 14/04/2016. La circolare conferma quanto già stabilito con medesima circolare nel 2021/22: niente sostituzione dei collaboratori scolastici nei primi sette giorni di assenza. Il divieto permane dunque per le assenze temporanee. In questa quantità imponente di leggi, norme, DPIT, DGPER, i dirigenti scolastici applicano – per evitare storie – i famosi “sette giorni”.

“La norma però ha una deroga, la nota ministeriale 2116 del 2015 che autorizza i presidi a conferire supplenze temporanee al personale ATA. Il divieto potrà essere superato laddove il dirigente scolastico, sotto la propria esclusiva responsabilità, con determinazione congruamente motivata e dopo aver prioritariamente posto in essere tutte le misure organizzative complessive che vedano coinvolta l’organizzazione dell’intera istituzione scolastica raggiunga la certezza che: l’assenza del collaboratore scolastico determinerebbe delle urgenze che non potrebbero trovare altra risposta atta a garantire l’incolumità e la sicurezza degli alunni, nonché l’assistenza agli alunni con disabilità, inoltre necessità obiettive non procrastinabili, improrogabili e non diversamente rimediabili, che renderebbero impossibile assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico tanto da compromettere in modo determinante il diritto allo studio costituzionalmente garantito”, affermano i segretari Sgs.

Facendo un ragionamento e quattro conti, il dirigente scolastico si dà una risposta ben precisa : “Il collaboratore ha presentato un certificato di malattia per 15 giorni, ne faccio passare sette e poi se il caso conferisco una supplenza temporanea a quel collaboratore che attende da inizio anno scolastico la classica “chiamata”. Chiamarlo prima dei sette giorni? , troppe responsabilità, “ chi me lo fa fare”. “La nostra organizzazione ha inviato ai dirigenti scolastici ed agli USP una nota, indicando che a tutela del buon funzionamento del servizio scolastico gli stessi possono intervenire con la sostituzione anche per brevi periodi. Basta un po’ di coraggio, senza frapporre indugi”, concludono Oliva e Napoli.

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