Coronavirus: si parla di congedi straordinari per le famiglie

redazione

Coronavirus: si parla di congedi straordinari per le famiglie

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venerdì 06 Marzo 2020 - 10:54

Il governo ha annunciato la chiusura delle scuole in tutta Italia fino al 15 marzo e si ipotizza una possibile estensione, almeno fino ad aprile.

Diventa quindi un problema per le famiglie italiane fronteggiare la situazione. Si apre la possibilità di istituire un congedo parentale straordinario, in modo tale che almeno uno dei due genitori possa stare a casa dal lavoro per accudire i figli.

Il ministro per la Famiglia, Elena Bonetti ha affermato che al momento ci sono in corso valutazioni economiche e che si stanno pensando a possibilità di sostegno per i costi delle baby sitter con i voucher e congedi straordinari per i genitori. Bisogna dare alle famiglie la possibilità utilizzare lo smart working, e dove non fosse possibile, uno dei due genitori dovrebbe poter restare a casa con congedi straordinari.

Il congedo parentale stroardinario: cos’è?

Il congedo parentale consentirebbe a uno dei genitori di assentarsi dal lavoro e rimanere a casa ad accudire i figli, in attesa della riapertura delle scuole.

Come funziona?

Il congedo parentale spetta ai genitori naturali, che siano in costanza di rapporto di lavoro, entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a dieci mesi. I mesi salgono a 11 se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi. Tale periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente.

Quanto spetta?

Ai genitori lavoratori dipendenti spetta:

  • un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo di congedo, entro i primi sei anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di sei mesi;
  • un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, dai sei anni e un giorno agli otto anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione ed entrambi i genitori non ne abbiano fruito nei primi sei anni o per la parte non fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo di sei mesi;
  • nessuna indennità dagli otto anni e un giorno ai 12 anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento).

Quando fare domanda

La domanda va inoltrata prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto. Se viene presentata dopo saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda. Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro, tranne per gli operai agricoli a tempo determinato, i lavoratori stagionali a termine e i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato, per i quali è previsto il pagamento diretto dall’INPS, così come per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione Separata e per le lavoratrici autonome.

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