Condanna Adamo: dopo la trasmissione della sentenza al prefetto arriverà la sospensione per il sindaco

Vincenzo Figlioli

Condanna Adamo: dopo la trasmissione della sentenza al prefetto arriverà la sospensione per il sindaco

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giovedì 17 Luglio 2014 - 13:11

Il futuro della città ruota intorno alla Legge Severino e ai suoi effetti. La sentenza di condanna del sindaco di Marsala Giulia Adamo per tentata concussione prevede infatti anche l’interdizione dai pubblici uffici per il primo cittadino lilibetano. L’articolo 11 del testo legislativo dispone infatti la sospensione di diritto dalle cariche per gli amministratori locali che abbiano riportato una condanna non definitiva per una serie di reati, tra cui anche la tentata concussione (articolo 317 del codice penale).

La procedura prevede la trasmissione della sentenza dalla Corte d’appello di Palermo al prefetto Leopoldo Falco, che, a sua volta, provvederà alla sospensione del sindaco per 18 mesi. Un passaggio che solitamente avviene nel giro di pochi giorni. Finchè non arriverà la sospensione del prefetto, comunque, il sindaco può continuare a svolgere le funzioni che rientrano nelle sue prerogative. Teoricamente, potrebbe anche azzerare la giunta e nominare nuovi assessori. Dopo il provvedimento prefettizio, però, il primo cittadino perderà provvisoriamente il diritto ad esercitare le proprie funzioni che potranno essere svolte in sua vece dal vicesindaco, legittimato ad operare con pieni poteri in quanto la sospensione (applicata al primo cittadino) non comporta alcun effetto per la giunta e il Consiglio.

Trascorsi i 18 mesi, scade la sospensione e, teoricamente, il sindaco potrebbe tornare ad esercitare le proprie funzioni. A meno che, nel frattempo, la Cassazione non abbia confermato la sentenza della Corte d’Appello. In caso di condanna definitiva, infatti, scatterebbe la decadenza immediata del sindaco e della giunta. La Regione dovrebbe nominare un commissario pro tempore per guidare l’amministrazione, mentre il Consiglio comunale resterebbe in carica fino alla prima tornata elettorale utile per andare al voto. Se il sindaco invece decidesse di dimettersi (adesso o durante i 18 mesi di sospensione) l’iter appena descritto verrebbe anticipato e si tornerebbe alle urne nel giro di pochi mesi (e comunque sempre in coincidenza della prima tornata elettorale utile).

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