Trapani: ordinanza antincendio del sindaco Damiano. Previste diverse sanzioni per i trasgressori

redazione

Trapani: ordinanza antincendio del sindaco Damiano. Previste diverse sanzioni per i trasgressori

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venerdì 12 Maggio 2017 - 12:33

Il sindaco Vito Damiano, con una propria ordinanza, ha prescritto una serie di obblighi e divieti per scongiurare (o comunque limitare) i rischi connessi al pericolo di incendi che tradizionalmente si verificano durante la stagione estiva presso boschi, terreni agricoli e aiuole.

In particolare durante il periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 ottobre è vietato accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma libera o apparecchi elettrici che producano faville, fumare o compiere operazioni che generino fiamme libere. Tutto ciò, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali e provinciali ricadenti sul territorio comunale. Dalle ore 6 alle 9, ad esclusione delle giornate calde e ventose, nel periodo dell’anno che va dal 1° gennaio al 14 giugno e dal 16 ottobre al 31 dicembre è consentita la combustione di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture in loco di piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri (lo stero e l’unità di misura di volume apparente usata per il legname ed equivale ad un metro cubo vuoto per pieno) per ettaro.

L’ordinanza prevede inoltre che provvedano ad effettuare a proprie spese i necessari interventi di pulizia e di rimozione di sterpaglie e rifiuti, potatura di rami, siepi e vegetazioni che si estendano fino alla sede stradale pubblica: i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i proprietari di cascinali, fienili e fabbricati in genere destinati all’agricoltura, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali, con annesse aree pertinenziali.

Nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione pecuniaria da 169 a 680 €. Per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato , sarà elevata una sanzione pecuniaria da 51 a 258. Nel caso di procurato incendio a seguito dell’esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l’innesco d’incendio durante il periodo dal 15 giugno al 15 ottobre, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore a 1.032 € e non superiore ad euro 10.329 €.

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