Il mestiere del giornalista è costantemente in bilico fra una serie di regole e limiti che molto spesso non hanno una demarcazione precisa. E’ semplicistico citare l’articolo 21 della Costituzione Italiana che detta i principi fondamentali del diritto di cronaca, intesa come “libera manifestazione del pensiero”. E’ più complesso, invece, capire in fondo cosa vuol dire davvero questo virgolettato. La cronaca si manifesta in primo luogo attraverso la narrazione di fatti e in secondo luogo si rivolge alla collettività indiscriminata. Deve principalmente rispondere a tre requisiti imprescindibili: la verità dei fatti; l’interesse pubblico alla notizia; la corretta e civile esposizione dei fatti. La funzione principale della cronaca è quindi quella di informare la collettività. Quella collettività il cui ruolo, nella società democratica, è inequivocabilmente delineato dall’articolo 1della Costituzione che dice che “La sovranità appartiene al popolo”. Ed è proprio questa attribuzione di sovranità a connotare ulteriormente la funzione della cronaca. Quando il diritto di cronaca riguarda personaggi sportivi, oppure che hanno a che fare con il mondo dell’arte, della cultura, che per vari motivi destano l’interesse della collettività, in questo caso la funzione della cronaca è quella di mantenere saldo il legame che unisce la collettività al personaggio, nonché di agevolarne la crescita intellettuale e culturale. L’altro lato della medaglia vuole quindi che il giornalista sia investito dell’obbligo di informazione. Non dobbiamo mai dimenticare però tutte le norme deontologiche che disciplinano la professione giornalistica e che espressamente parlano di “diritto dei cittadini all’informazione” e di “diritto dovere di cronaca”, avendo sempre come limite fondamentale il rispetto dei diritti inviolabili della persona: a cominciare da concetti come onore, decoro, reputazione.
roberta matera