Capodanno a Partanna senza botti e divieto di vendita di alcol

redazione

Capodanno a Partanna senza botti e divieto di vendita di alcol

Condividi su:

sabato 31 Dicembre 2022 - 14:15

È sempre in vigore l’ordinanza sindacale n. 22 del 31/12/2021 con cui il sindaco di Partanna, Nicolò Catania, dispone il divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici sul territorio comunale.

Mai abrogato, il provvedimento evidenzia che l’utilizzo di simili prodotti provoca ogni anno, anche a livello nazionale, infortuni di grave entità e l’accensione e il lancio di fuochi d’artificio, come lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti e il lancio di razzi, determinano oltretutto disturbo alla quiete e alla tranquillità dei cittadini, e si rilevano dannosi sia per gli animali domestici sia per i volatili che tradizionalmente vivono nell’ambiente urbano.

L’Amministrazione comunale, che non ritiene sufficiente il ricorso ai soli metodi coercitivi, intende appellarsi al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, e pertanto invita i cittadini a privilegiare comunque l’impiego di prodotti meno invasivi e pericolosi, quali effetti scenici gradevoli e meno dirompenti.

Nella propria ordinanza il sindaco vieta di fare esplodere botti e/o petardi di qualsiasi tipo nei luoghi di aggregazione o in tutti quelli affollati, coperti o scoperti, pubblici o privati, nelle aree a rischio di propagazione degli incidenti, nei pressi di scuole, condomini, ospedali, luoghi di culto, uffici pubblici e ricoveri di animali, e negli spazi pubblici quali parchi, piazze, strade dove transitano o siano presenti delle persone, fatto salvo ove vi siano regolari autorizzazioni ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti.

La violazione della stessa ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste, di un importo compreso da € 25,00 ad € 500,00, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, fatte salve, eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla legge n. 689/1981.

Con ordinanza n. 51 del 30 dicembre 2022, il sindaco inoltre, ha stabilito il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcooliche e superalcooliche fino al 31 gennaio 2023.

Il provvedimento si rende necessario alla luce del fatto che in città è presente un cospicuo numero di pubblici esercizi e locali di intrattenimento che attraggono un rilevante numero di frequentatori e che anche in concomitanza con il progressivo venir meno delle restrizioni legate all’emergenza epidemiologica, si registra una crescita della movida e dei suoi effetti che possono in alcuni casi tradursi in episodi di disturbo della quiete pubblica, atti di vandalismo e risse; il primo cittadino, preso atto di quanto emerso nella seduta del Comitato Provinciale dell’Ordine e Sicurezza Pubblica del 15 giugno 2022, alla presenza dei vertici provinciali delle Forze dell’ordine e di tutti i sindaci del territorio, ha adottato l’ordinanza includendo oltre ad aspetti di sicurezza urbana, anche la regolamentazione delle emissioni sonore nei pubblici esercizi, nei luoghi pubblici e nei locali di intrattenimento; il tutto è utile anche ad evitare l’abbandono al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro e di lattine, che costituisce pericolo per l’incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire elemento di degrado del decoro urbano.

In tutto il territorio comunale, pertanto, fino al 31 gennaio, dalle ore 23 fino alle ore 6 successive, è vietata la vendita e la somministrazione – sia in forma fissa che itinerante – nonché la detenzione e il consumo in luogo pubblico di bevande alcoliche e superalcoliche, in contenitori in vetro e non, anche se dispensate da distributori automatici. Il divieto non si applica all’’interno dei locali e degli spazi pubblici legittimamente occupati dagli esercizi autorizzati di pubblica somministrazione.
Regolamentata anche la diffusione della musica sia all’interno degli esercizi pubblici che all’aperto. La violazione dell’Ordinanza è soggetta alle sanzioni amministrative previste dall’art 7 bis del D.Lgs 267/2000.

Condividi su:

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Commenta