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Processo Airgest, esaminati i consulenti tecnici della Procura

Nel corso dell’udienza tenutasi presso l’aula Giangiacomo Ciaccio Montalto del tribunale di Trapani gli esperti hanno riferito al collegio dei giudici i risultati della loro relazione: sin dall’origine il test sulla redditività della società che si occupa della gestione dell’aeroporto di Birgi sarebbe stato negativo.

Si è svolta lunedì mattina, presso il Palazzo di giustizia di Trapani, l’udienza del processo Airgest, la società partecipata quasi interamente dalla Regione Sicilia che si occupa della gestione dell’aeroporto civile di Birgi.

L’inchiesta della magistratura trapanese è nata a seguito di un esposto di alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle nel marzo 2018 ed ha condotto all’imputazione di alcuni dirigenti ed amministratori della società per falso in bilancio (Fabrizio Bignardelli, Vittorio Fanti, Giuseppe Russo, Giancarlo Guerrera, Luciana Giammanco, Gioacchino Lo Presti, Letteria Dinaro, Michele Angelo Maggio, Antonino Di Liberti, Antonio Lima e Antonino Galfano), omissione (Letteria Dinaro, Michele Maggio, Antonino Di Liberti, Antonio Lima e Antonino Galfano) peculato (a carico dei i presidenti Airgest succedutisi all’epoca dei fatti, Salvatore Ombra, Salvatore Castiglione, Franco Giudice, Paolo Angius e di Fabrizio Bignardelli, Giuseppe Russo, Giancarlo Guarrera e Vittorio Fanti) e responsabilità amministrativa dell’ente (Airgest) per il delitto di false comunicazioni sociali. In particolare, la falsa rappresentazione del documento economico avrebbe riguardato i bilanci dal 2012 al 2015 ( anche se per la Procura analogamente è stata commessa per quelli del 2010-2011).

Dunque, dinanzi al presidente del collegio dei giudici, il dottore Franco Messina, i tre consulenti tecnici della Procura, i dottori commercialisti Fabrizio Pozzi e Laura Arosio, integrati successivamente dal professore di diritto civile Gianroberto Villa dell’Università di Milano, hanno chiarito le operazioni societarie dal 2006 al 2018 della società rispondendo alle domande del pubblico ministero, la dottoressa Rossana Penna. Nello specifico, la teste Arosio ha spiegato che l’Airgest è da configurarsi come una Spa a partecipazione pubblica. Sino al 2010, suo socio principale è stata la Provincia di Trapani, dopo la Regione Siciliana. Nel 2005, in occasione dell’America’s Cup, vi sono stati i primi contatti tra la società e la Ryanair allo scopo di sviluppare l’aeroporto civile. Quest’ultimo, ha subito importanti opere di ristrutturazione dell’ammontare complessivo di 18 milioni di euro: 16 milioni a carico di Airgest e 2 milioni finanziati con fondi europei. Il vero punto di partenza, ha spiegato la consulente, si è avuto con il primo contratto di webmarketing firmato con l’Ams (partecipata di Ryanair) nel 2006. Un secondo accordo è stato concluso invece nel 2008. In seguito, il pubblico ministero ha chiesto di spiegare al dottore Pozzi qual è stato l’impatto economico e finanziario del contratto del 2008 e quello del 2014 (il terzo), e di chiarire il legame con Ryanir e la sua partecipata, Ams per l’appunto. Il rapporto, dunque, tra Airgest e Ryanair-Ams, come ha illustrato il teste, si è sviluppato in 10 anni. Come detto, tre sono stati i contratti conclusi dalla società Airgest: con la Ryanair, con l’Ams, e con con Ryanair-Ams (rispettivamente nel 2006, nel 2008 e nel 2014). Il primo aveva ad oggetto l’assistenza aeroportuale, il secondo è il c.d. co-marketing, consistente nella messa a disposizione del sito della Ryanair per la promozione dei viaggi. Nel 2014, poi, vi è stata una rimodulazione del contratto di co-marketing e dei passeggeri al ribasso. Una scelta adottata perché uno studio di consulenza affidato dalla stessa Airgest aveva evidenziato delle perdite per la società. Un primo studio effettuato aveva concluso infatti che la società era in linea con il piano del 2006, il quale prevedeva un numero crescente di passeggeri e uno scenario di costi di 3 milioni e mezzo di euro, sostenendo però che sarebbero diventati 6 milioni se non fosse intervenuta la capitalizzazione della società. Inoltre, l’esperto ha precisato che l’abbassamento del numero dei passeggeri era funzionale a quello dei costi di co-marketing. La dottoressa Arosio, chiamata nuovamente in causa, ha riferito in merito ai bilanci ufficiali di Airgest che dalla seconda sottoscrizione del contratto i suddetti hanno subito costanti perdite. La società, infatti, ha registrato un ristoro soltanto per effetto dell’evento bellico della Libia e dell’arresto dell’aeroporto civile. Il capitale circolare netto, ha spiegato la teste, è stato sempre negativo. Ciò significa che le obbligazioni della società la costringevano a ricorrere a maggiori disponibilità liquide per far fronte ai problemi. Si ricorda, infatti, che l’Airgest è stata oggetto di ricapitalizzazione da parte della Provincia di Trapani e della Regione negli anni. Relativamente alla criticità del bilancio Airgest analizzato, la consulente ha riferito che il contratto di co-marketing stipulato con Ryanair e Ams prevedeva un canone che l’Airgest doveva pagare mensilmente. Detti canoni annui sono stati effettivamente pagati puntualmente dalla società. I costi di co-marketing, sostanzialmente, consistevano nella forma di pubblicità che Airgest pagava a favore di Ams per pubblicizzare solo rotte sul sito di Ryanair e per un link di accesso al sito della società che gestisce Birgi, la quale, però,non poteva pubblicizzare direttamente tutto quello che veniva offerto sul sito della compagnia irlandese: noleggio auto, hotel, etc. La dipendenza tra Airgest e Ams è durata precisamente dal 2006-2017. Per quanto concerne i costi iscritti a bilancio, la teste ha rappresentato che l’Italia recepisce lo schema di bilancio dell’UE, dando la possibilità di iscrivere quelli di pubblicità. Dal legislatore italiano è stata prevista però l’iscrizione nella voce “Costi di sviluppo e pubblicità”, ma questa possibilità viene considerata una deviazione. Pertanto, i principi contabili nazionali hanno interpretato in maniera stringente suddetta eventualità e soltanto se viene rispettata contemporaneamente una serie di requisiti. Nessuno di questi è stato mai rispettato da Airgest, ha precisato la consulente. È stato infatti escluso che, ad esempio, il canone di co-marketing del 2013 potesse tradursi in ricavi per aumento del numero passeggeri. Tra i requisiti era poi prevista l’eccezionalità. Inoltre, altra norma introdotta dal legislatore europeo prevede la verifica ex ante dei piani industriali, in forma preventiva e, per l’appunto, prima della stipula del contratto. La dottoressa Arosio ha dichiarato che non si ha documentazione del test e dunque non si sa se sia stato o meno eseguito. Poi, la professionista ha chiarito che i consulenti hanno analizzato studi solo preventivi delle società, ma, comunque, non si può parlare di ritorno economico e finanziario per Airgest.

Sul falso bilancio, inoltre, gli esperti hanno ritenuto di chiedere pareri a consulenti esterni sul rispetto dei principi contabili da parte della società. La loro risposta è stata negativa. Rivolgendosi nuovamente al teste Pozzi, il sostituto procuratore ha chiesto se sono stati esaminati anche altri contratti firmati con aeroporti italiani da Ryanair e dello stesso tenore. Il dottore Pozzi ha raccontato di avere analizzato quelli degli aeroporti di Palermo, Pisa, Bergamo, dove lavorava la compagnia irlandese. Non è stata riscontrata in nessuno di questi la presenza di costi di co-marketing nell’attivo patrimoniale. I principi contabili dal 2005 al 2014, ha precisato poi il consulente, invitavano a fare attenzione ai costi di pubblicità. Questi infatti sono da considerarsi di competenza, diversamente potrebbe crearsi una distorsione dei costi di esercizio. Sulle immobilizzazioni immateriali e se su queste vi sia la discrezionalità del redattore del bilancio, il teste ha escluso tale possibilità, in quanto la cassa prevede tutte componenti valutative. Nel caso di specie, dunque, è molto limitata. La società Airgest effettuava un esborso di co-marketing fisso, pertanto occorreva capire se vi fosse o meno la possibilità di capitalizzazione. Gli effetti che quest’ultima ha prodotto sulle informative finanziarie, per il teste Pozzi, non rappresentano la situazione veritiera. Le capitalizzazioni sono state effettuate, ma non in misura sufficiente per società delle dimensioni di Airgest. La legge prevede, infatti, un capitale minimo per un traffico superiore a un milione di passeggeri di oltre 7 milioni di euro.

Relativamente poi al capitale sociale, la teste Arosio ha riferito che il ricavo annuale è stato correttamente iscritto nei bilanci Airgest. Sul costo di co-marketing, però, ha precisato che tutte le perdite a bilancio sono state rettificate con maggiori perdite. Sotto un profilo civilistico, non ha mai contenuto inoltre la continuità aziendale e nemmeno il capitale sociale minimo previsto dalla legge. In merito allo squilibrio finanziario della società e all’indebitamento relativo alle addizionali comunali, su cui la Procura ha contestato il reato di peculato, la teste ha dichiarato che sono state utilizzate per soddisfare la necessità di risorse finanziarie. Il collega Pozzi ha chiarito che, istituito nel 2013, il tributo doveva essere destinato al fondo Inps per il sostegno ai lavoratori del settore aereo, previsto per legge. Dunque, è previsto un vincolo di destinazione per tali risorse. Da Ryanair le somme riscosse dovevano essere riversate ad Airgest e poi da questa ad Inps. Per legge, inoltre, non possono essere utilizzate come fonte di risorse aziendali, così come invece successo. La teste Arosio ha riferito in aula che la società si è resa conto della situazione in cui versava. Infatti, dai verbali si deducono i debiti da pagare e le poche risorse disponibili. Nel 2018, infatti, la Regione Sicilia è intervenuta con un nuovo esborso pari a 12 milioni di euro. La professionista, poi, ha aggiunto che i consulenti hanno avuto lo scrupolo di verificare i bilanci successivi: è ancora presente quel debito di Airgest.

Rispondendo, invece, al quesito posto dal pubblico ministero, la dottoressa Antonella Trainito, la teste ha specificato che il collegio sindacale della società, nonostante avesse riscontrato che il contratto fosse scritto solo in lingua inglese (solitamente viene accompagnato da una traduzione in italiano), ha centrato comunque subito il fulcro del problema, tramite anche un esposto alla Corte dei conti. Sui costi delle immobilizzazioni materiali il teste Pozzi ha precisato che questi necessitano del consenso sindacale. Infine, è stato esaminato il dottore Villa, il quale ha riferito che l’Ams, tramite il contratto, ha assunto l’impegno e il diritto di effettuare la pubblicità sul sito di Ryanair. Sostanzialmente, è stata stabilita una sorta di esclusiva. Questi contratti di pubblicità hanno operato durante lo stesso arco temporale, a differenza del contratto di service. Ryanair effettuava i pagamenti soltanto se si verificava una sorta di deduzione dei costi. Nel 2014, vi è stato poi l’intervento dei soggetti locali, ma con la loro indisponibilità a pagare, la Ryanair si è rivolta all’Airgest, chiedendo il quantum non versato dai comuni. La società, però, si è opposta a questa richiesta. Il contratto con Ams è considerato dall’esperto come integrato nel contratto Ryanair. In sede europea infatti sono stati considerati un tutt’uno. Lo si valuta, dunque, come un aiuto di Stato.

Dalla relazione dei consulenti, ha spiegato il professor Villa, si evince che sin dall’origine il test sulla redditività sarebbe stato negativo. Sui contratti con i comuni il professore ha precisato che vi sono alcune non corrispondenze formali. Alcuni enti locali infatti non hanno firmato né l’uno né l’altro contratto. Un primo contratto, ha chiarito il teste, in realtà è stato concluso dalla Camera di commercio di Trapani, in rappresentanza di alcuni municipi. Quindi, il finanziamento è avvenuto direttamente dai Comuni. La Commissione Europea, però, nel consentire questa operazione afferma che occorre guardare al ritorno economico per il territorio. Si deve, inoltre, fare una gara pubblica, la quale per l’appunto non è avvenuta.

Per le parti civili è intervenuto l’avvocato Vincenzo Esposito, il quale rappresenta il Comune di Pantelleria nel processo. Rispondendo alle sue domande, il giurista ha dichiarato che esaminato il contratto tra Ams e Camera di commercio è stato riscontrato sostanzialmente un collegamento perché il denaro destinato ad Ams è di uguale importo a quello che doveva esigere da Airgest. Inoltre, la ragione per cui venne finanziata l’Ams è legata al fatto che fosse vitale e necessario, mancando il pagamento da parte di Airgest per l’appunto. Quindi, i contratti stipulati con la CCIAA di Trapani per il teste sono assimilabili. I costi di co-marketing, poi ha precisato la teste Arosio dovevano essere contabilizzati al 100% nel conto economico, invece venivano contabilizzati come costi di pubblicità, anno per anno, al 20%. La restante parte (80%) come costi di sviluppo. Infine, ha chiarito che la Camera di commercio di Trapani è socia di Airgest, dal 2007 al 2017 compreso, con una percentuale che oscilla tra il 2,7% e l’1%. Una circostanza che, verosimilmente, fa pensare ad un possibile conflitto di interessi.

Per la difesa di Giancarlo Guarrera è intervenuto l’avvocato Gianluca Gulino, il quale ha posto tre domande al professore Villa. Quest’ultimo rispondendo ai suoi quesiti ha dichiarato che non ha esaminato l’aspetto delle nomine e delle deleghe specifiche del direttore generale (carica ricoperta dal suo assistito) in quanto gli aspetti societari non sono stati oggetto della sua analisi. Una terza domanda non è stata ammessa dal presidente del collegio, il dottore Messina.

Il pubblico ministero alla fine dell’udienza ha prodotto un elaborato sulla consulenza tecnica, una documentazione sequestrata della guardia di finanza negli uffici Airgest e una nota dei consulenti tecnici relativa al 2021. La prossima udienza è stata fissata per l’8 novembre. Saranno riconvocati i consulenti per il controesame delle difese.

Linda Ferrara

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