Una sentenza per certi versi “storica” è stata emessa dal Tribunale di Marsala che ha condannato la compagnia aerea Alitalia al risarcimento patrimoniale nei confronti del marsalese Maurilio Favilla. I fatti risalgono al 23 dicembre 2012, quando allo studente lilibetano è stato impedito di salire con il proprio cane Cash a bordo dell’aereo che lo avrebbe dovuto portare da Malpensa a Birgi. Nel novembre del 2012, Favilla aveva acquistato presso l’agenzia “ I Viaggi dello Stagnone” un biglietto aereo per il volo Alitalia del successivo 23 dicembre, relativo alla suddetta tratta. Tale biglietto aereo comprendeva oltre la prenotazione dello stesso Favilla un’ulteriore prenotazione per un cane di grossa taglia che nello specifico avrebbe viaggiato nella stiva. Al momento dell’acquisto del biglietto aereo, il passeggero è stato invitato a munirsi di un trasportino omologato per il cane di grossa taglia ed a presentare i relativi certificati comprovanti identità e proprietà del cane nonché i relativi certificati medico-veterinari idonei per il viaggio. Arrivato il giorno della partenza, Favilla e il suo cane sono arrivati a Malpensa: mentre stava procedendo alle operazioni di imbarco, lo studente marsalese ha appreso che il volo non sarebbe stato effettuato dall’Alitalia ma dalla Airone, che non trasporta animali in stiva. Appresa la notizia della mancata disponibilità di voli per quel giorno, Favilla ha presentato un reclamo contro Alitalia. Per tornare a casa, si è invece ritrovato costretto ad affrontare un lungo viaggio, prendendo il treno fino a Genova e da lì la nave per Palermo.
Secondo il Giudice lilibetano nel comportamento di Alitalia si riscontra la mancanza di buona fede e prevale il “preordinato disegno di non voler informare la clientela dei diritti ad essa spettanti”. Nella sentenza si evidenzia inoltre il disagio sopportato dallo studente lilibetano, che ha dovuto rivedere il proprio programma di viaggio, venendo di fatto costretto a sostenere altre spese. Alla luce di ciò, il giudice ha condannato Alitalia a corrispondere a Favilla la somma di 1580 € a titolo di risarcimento patrimoniale nonché al pagamento delle spese legali. “Siamo davvero soddisfatti per il risultato ottenuto – ha commentato l’avvocato Nino Rallo -. E’ una sentenza equa che attendevano con ansia e credo non abbia precedenti. Sempre più spesso le compagnie aeree ricorrono allo stratagemma di far acquistare ai propri Clienti biglietti in modalità “code share” nel senso che il soggetto che acquista con Alitalia può trovare come vettore aereo Airone, come nel nostro caso, in violazione del diritto d’informazione sancito dalla normativa europea della Carta dei diritti del passeggero CE 261/2004”.
Giovanni Ingoglia