Il Tribunale dà ragione al giornalista trapanese: “Il licenziamento è illegittimo”, condannata Telesud

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Il Tribunale dà ragione al giornalista trapanese: “Il licenziamento è illegittimo”, condannata Telesud

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giovedì 02 Aprile 2026 - 13:28

Il licenziamento fu illegittimo. Lo ha stabilito il Tribunale di Trapani, che con la sentenza n. 177/2026 ha accolto il ricorso presentato dal giornalista Francesco Tarantino contro Telesud 3 S.r.l., condannando la società proprietaria dell’emittente al risarcimento del danno. La vicenda affonda le radici in un caso che intreccia informazione sportiva, rapporti editoriali e diritto del lavoro. Tutto nasce da un articolo firmato da Federico Tarantino, fratello di Francesco e anch’egli giornalista, pubblicato sul Giornale di Sicilia. Nel pezzo si ipotizzava un possibile esonero del coach della Trapani Shark, Jasmin Repeša, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia di Torino 2025, indicando Gianmarco Pozzecco tra i possibili sostituti. Un’indiscrezione che, secondo quanto emerso, non sarebbe stata gradita al proprietario della Trapani Shark, Valerio Antonini, che nel frattempo aveva acquisito anche la stessa Telesud.

Il licenziamento del 4 marzo 2025

Pochi giorni dopo la pubblicazione dell’articolo, il 4 marzo 2025, arrivò il licenziamento per giusta causa nei confronti di Francesco Tarantino, allora componente della redazione sportiva dell’emittente. Alla base del provvedimento, l’accusa di avere diffuso “informazioni interne” ritenute lesive dell’immagine aziendale. Una decisione assunta in modo immediato, senza il rispetto dei passaggi formali previsti dalla normativa. Ed è proprio questo il nodo centrale affrontato dal giudice del lavoro.

La sentenza: manca la contestazione scritta

Secondo il Tribunale, il licenziamento è radicalmente viziato perché manca un elemento essenziale: la contestazione disciplinare scritta. La società ha sostenuto di avere contestato l’addebito oralmente, ma per il giudice ciò non è sufficiente. Nei procedimenti disciplinari che possono sfociare in un licenziamento, infatti, la contestazione deve essere necessariamente formalizzata per iscritto, così da consentire al lavoratore di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa. Una garanzia che, nel caso di Tarantino, non sarebbe mai stata assicurata.

“Garanzie non rispettate”: licenziamento illegittimo

Nella sentenza viene richiamato un principio consolidato in materia di lavoro: anche quando il datore ritiene che il dipendente abbia tenuto comportamenti gravi o lesivi, il licenziamento disciplinare deve comunque rispettare le procedure previste dallo Statuto dei lavoratori. In assenza di tali garanzie, l’intero procedimento viene considerato giuridicamente inesistente. Da qui la decisione del Tribunale: il licenziamento è da ritenersi illegittimo.

Nessuna reintegra, ma risarcimento economico

Il giudice non ha disposto la reintegrazione del giornalista, poiché il rapporto di lavoro tra le parti era a tempo determinato. In casi come questo, la tutela prevista dall’ordinamento è di natura economica. Telesud dovrà quindi corrispondere a Francesco Tarantino tutte le retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento fino alla naturale scadenza del contratto, fissata al 30 giugno 2025, oltre al pagamento delle spese legali.

Una vicenda simbolica

Nel frattempo, la stessa emittente Telesud ha sospeso le trasmissioni e proceduto al licenziamento di giornalisti e tecnici, in un contesto che ha suscitato attenzione e dibattito nel panorama dell’informazione locale. Francesco Tarantino è stato assistito dall’avvocato Salvatore D’Angelo, del foro di Trapani. La sentenza chiude, almeno sul piano giudiziario, una vicenda nata da una notizia giornalistica e sfociata in un contenzioso che ha messo al centro il delicato equilibrio tra autonomia dell’informazione, proprietà editoriale e tutela dei lavoratori. E ribadisce un principio netto: anche nel mondo dell’editoria e dell’informazione, le regole del lavoro non possono essere aggirate.

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