La Prefettura di Trapani, con una nota del 3 aprile 2025, aveva preannunciato l’emissione di un’informativa interdittiva antimafia nei confronti di una piccola impresa di Erice attiva nella vendita al dettaglio di prodotti per la pulizia della casa, in quanto rischio di infiltrazione mafiosa sarebbe stato legato alla condanna del coniuge della titolare per associazione mafiosa e trasferimento fraudolento di valori. Durante il procedimento, la ditta aveva però contestato l’iniziativa della Prefettura, sostenendo che la sola condanna del familiare non fosse sufficiente a giustificare una misura così grave, anche alla luce delle ridotte dimensioni dell’attività, ritenute incompatibili con possibili interessi criminali. Nonostante le osservazioni difensive, la Prefettura ha emesso ugualmente l’interdittiva, motivandola però sulla base di elementi differenti rispetto a quelli inizialmente comunicati: in particolare, i presunti legami parentali della titolare con soggetti vicini ad ambienti mafiosi.
A questo punto l’impresa, assistita dagli avvocati Girolamo Rubino e Rosario De Marco Capizzi, ha presentato ricorso al TAR Palermo chiedendo l’annullamento – con sospensione immediata – del provvedimento. I legali hanno evidenziato come la Prefettura avesse violato l’art. 92, comma 2-bis, del Codice Antimafia, che impone all’Amministrazione di indicare con completezza, già nella fase di avvio del procedimento, tutti gli elementi ritenuti indiziari del rischio infiltrativo, così da consentire un reale contraddittorio. Secondo i difensori, la Prefettura aveva invece fornito un solo elemento iniziale, introducendo gli altri soltanto nel provvedimento finale, impedendo alla ditta di difendersi compiutamente. Inoltre, gli elementi raccolti risultavano comunque insufficienti a dimostrare un concreto pericolo di infiltrazione mafiosa. Il TAR Palermo ha accolto integralmente le tesi degli avvocati, riconoscendo la violazione delle norme sul contraddittorio procedimentale. Nella fase cautelare, il Tribunale ha disposto l’annullamento dell’interdittiva, consentendo all’azienda di proseguire regolarmente l’attività.