Il sindaco di Trapani ha firmato l’ordinanza sindacale inerente la disciplina delle attività musicali e della vendita di bevande alcoliche nel territorio cittadino, le cui prescrizioni hanno validità con effetto immediato e fino al prossimo 6 gennaio 2025. Ciò considerato che in città è presente un considerevole numero di pubblici esercizi e locali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che attraggono un rilevante numero di frequentatori e che, pertanto, si registra una forte affermazione della cosiddetta movida e dei suoi effetti che possono in alcuni casi tradursi in episodi di disturbo della quiete pubblica, atti di vandalismo e risse. Tale fenomeno riguarda prevalentemente il Centro storico e talune zone del territorio comunale nelle quali sono attivi esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, interessate per consuetudine da fenomeni di aggregazione notturna sia all’interno che all’esterno dei locali per la consumazione di alimenti e bevande acquistate.
Con effetto immediato a fino al prossimo 6 gennaio 2025, in tutto il territorio comunale:
1) In tutto il territorio comunale, dalle ore 23,00 di ogni giorno fino alle ore 06 successive, è vietata la vendita e la somministrazione – sia in forma fissa che itinerante, nonché la detenzione ed il consumo in luogo pubblico di bevande alcoliche e superalcoliche, anche se dispensate da distributori automatici. E’ vietata, altresì, la vendita dalle ore 23,00 di ogni giorno fino alle ore 06 successive, di bevande alcoliche e analcoliche in bottiglie e contenitori di vetro e lattine da parte di pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali per asporto, distributori automatici e Street food. I divieti non si applicano all’interno dei locali e degli spazi pubblici legittimamente occupati dagli esercizi autorizzati di pubblica somministrazione.
Gli esercenti ai quali si estende il divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, oggetto del presente atto, sono i seguenti:
A) attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche in forma temporanea;
B) circoli privati;
C) attività artigianali;
D) attività di commercio;
E) distributori automatici;
2) Fatto salvo il rispetto dei limiti di rumorosità sia assoluti che differenziali previsti dalle norme vigenti a
carattere nazionale e locale, la diffusione di musica degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, sia dal vivo che riprodotta sia all’interno che all’esterno e quest’ultima solo dal vivo e senza amplificazione “ live ” e strumenti a percussione e/o similari, è sottoposta ai seguenti limiti orari:
– All’esterno, nei giorni della settimana da Domenica a Mercoledì fino alle ore 24:00, da Giovedì a Sabato
fino alle ore 01:00 del giorno successivo, mentre all’interno tutti i giorni fino alle ore 01:00, comunque
nel rispetto dei valori limite assoluti e differenziali previsti per legge;
– Fa eccezione la settimana che va dal 12 al 18 agosto durante la quale potrà osservarsi l’orario previsto fino alle ore 02:00.
Qui è possibile visionare e scaricare l’intera ordinanza: