Nomina (di fiducia) degli scrutatori in occasione del Referendum del 4 dicembre. Ci scrive un lettore

redazione

Nomina (di fiducia) degli scrutatori in occasione del Referendum del 4 dicembre. Ci scrive un lettore

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domenica 13 Novembre 2016 - 14:37

Hanno provocato parecchie polemiche la nomina diretta dei 243 scrutatori effettuata dai membri la commissione elettorale composta dai consiglieri comunali Mario Rodriguez (PD), Alessandro Coppola (eletto nella lista Una Voce per Marsala ed ora transitato sotto le ali di Paolo Ruggirello e quindi Enzo Sturiano (PD) e Francesca Angileri ( eletta Futuro per Marsala ed ora transitata pare nel PDR).

Mi sono chiesto, cosi come tanti altri, del perché in altri Comuni della Provincia hanno proceduto alla nomina per sorteggio ed invece nel nostro Comune nominati direttamente solamente da n. 3 (apparentemente) consiglieri, poiché non credo minimamente che i restanti consiglieri ed assessori, qualche “pizzinu” ai tre non l’hanno consigliato, altrimenti il loro silenzio non sarebbe passato inosservato, visto che in passato, per altre cose molto futili hanno scatenato anche…….. cambi di casacca.

Personalmente, oltre ad essere particolarmente disgustato e nauseato dalla politica in generale, sono del parere che, i soggetti interessati, durante il loro mandato, vivono solamente di questi momenti di gloria, poiché è risaputo e constatato che i loro nomi sono presenti negli atti ufficiali del Comune di Marsala solo quando leggiamo i loro nomi nel mandato mensile degli emolumenti corrisposti e poi quanto esercitano queste funzioni (porcate).

Per il resto, silenzio assoluto. Buio pesto. Quindi, è assurdo lamentarsi, perché, in fondo siamo stati noi (io no) ad eleggerli. Che vogliamo adesso. Forse non li conoscevamo prima. Era alquanto noto che questi soggetti potevano fare se non altro, solo questo. Mi permetto un suggerimento. La prossima volta che vi accingete a votare per quei soggetti che, peraltro sono gia stati consiglieri una prima volta, chiedete un rendiconto non di quello che hanno fatto, ma di quello che hanno magari proposto durante i cinque anni precedenti, a fronte delle 60 laute mensilità loro corrisposte, pari alla misera somma di circa €. 95.000,00 ognuno.

Il Signor Sindaco, poverino, nulla ha potuto di fronte alla compattezza dei componenti della Commissione Elettorale e sicuramente neanche l’intervento del neo Segretario Comunale del P.D. hanno potuto cambiare la ferma volontà di attenersi ai dettami della legge n. 270 del 2005 e non del 2015, che per completezza si invita a leggere il relativo art. 9 nella sua interezza e nella speranza di aver ottemperato anche ai dettami della lettera b) del comma 4°, altrimenti tutto dev’essere annullato.

Giovanni Marino
Legge 21 dicembre 2005, n. 270
” Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ”

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2005 – Supplemento ordinario n. 213

Art. 9.

(Nomina degli scrutatori)

1. All’articolo 3, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, sono premesse le seguenti parole: «Entro il 15 gennaio di ciascun anno,».

2. All’articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «entro il mese di febbraio».
3. All’articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Compiute le operazioni di cui ai commi precedenti, la Commissione elettorale comunale provvede, con le modalità di cui all’articolo 6, alla sostituzione delle persone cancellate. Della nomina così effettuata è data comunicazione agli interessati con invito ad esprimere per iscritto il loro gradimento per l’incarico di scrutatore entro quindici giorni dalla ricezione della notizia».
4. L’articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 6. – 1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale di cui all’articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell’albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:
a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell’albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;

b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all’unanimità dai componenti la Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio;
c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi nell’albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b).

2. Alle nomine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si procede all’unanimità. Qualora la nomina non sia fatta all’unanimità, ciascun membro della Commissione elettorale vota per due nomi e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

3. Il sindaco o il commissario, nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica agli scrutatori l’avvenuta nomina. L’eventuale grave impedimento ad assolvere l’incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.
4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni».

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