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Dipendente denuncia il Comune di Partanna per mobbing, il Tribunale rigetta il risarcimento danni

Il tribunale di Sciacca ha rigettato la richiesta di risarcimento danni di un dipendente del Comune di Partanna condannandolo al pagamento delle spese legali. F.S., 63enne originario di Castelvetrano, per anni ha svolto l’attività professionale di vicesegretario generale, come capo del primo settore affari generali, categoria D3, al Comune di Partanna. È stato avvocato dell’ente e ha ricoperto ruoli amministrativi di spicco presso il Comune ed ha citato l’Amministrazione municipale di Partanna, affermando di avere subito, negli anni, danni derivanti dalla condotte dell’Amministrazione. Nel ricorso si contesta il demansionamento, atti discriminanti e dequalificanti, nonché il mobbing. La citazione innanzi al tribunale di Sciacca in funzione del giudice del lavoro, al fine di ottenerne la condanna e il risarcimento del presunto danno patrimoniale e non patrimoniale.

Il Comune di Partanna ha conferito il mandato difensivo all’avvocato Girolamo Rubino, il quale ha rilevato come alcune decisioni non erano responsabilità del Comune, ad esempio la cancellazione dall’albo degli avvocati disposta nei confronti di F.S. unicamente dal Consiglio dell’Ordine di Marsala in ragione dell’incompatibilità tra la funzione di avvocato e alcuni incarichi amministrativi ricoperti dallo stesso presso altre amministrazioni comunali durante un periodo di aspettativa. La contestata rimozione dall’incarico di capo della Polizia Municipale del Comune, disposta nei confronti del dirigente, non era frutto di ritorsione, ma era arrivata in seguito a una richiesta di assegnazione ad altro incarico presentata dal lavoratore a seguito di un procedimento disciplinare aperto nei suoi confronti. Inoltre pare che l’assegnazione dell’incarico di posizione organizzativa-area staff ufficio del giudice di pace e ufficio Cuc attribuito al ricorrente e contestata in giudizio, era stata disposta dall’Amministrazione comunale a seguito della precedente richiesta di assegnazione a nuovo incarico presentato dallo stesso. Insomma il giudice ha valutato la difesa e le prove dell’Amministrazione rigettando la richiesta ed ora sarà l’ex dipendente a pagare le spese legali.

redazione

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