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Violazioni degli obblighi informativi, il Tribunale condanna Poste Italiane a risarcire un marsalese

Poste Italiane dovrà versare un indennizzo a un cittadino marsalese per violazione dell’obbligo informativo al momento della sottoscrizione dei Buoni Fruttiferi Postali. Il Giudice di Pace di Marsala, Caterina Tumbiolo, ha accolto la domanda risarcitoria (fondata sull’inadempimento e sulla nullità del contratto) volta ad accertare la responsabilità di Poste Italiane.

Antonino Di Giovanni, aveva acquistato, in data 16 febbraio 2001 (presso l’Ufficio Postale sito in Marsala nella Contrada Spagnola), un buono postale fruttifero a termine del valore di 5.000 €. Nel mese di luglio 2022 il risparmiatore si è recato presso l’ufficio postale di contrada Ranna a Marsala per incassare la somma maturata dal buono fruttifero, ma in quella occasione si è ritrovato davanti a una spiacevole sorpresa: gli è stata, infatti, comunicata l’intervenuta prescrizione del buono fruttifero a termine sottoscritto il 16 febbraio 2001 e, pertanto, gli è stato detto che non poteva incassarlo, in quanto già scaduto. Il risparmiatore si è rivolto al proprio legale di fiducia l’avvocato Andrea Fazio del foro di Marsala, per avviare l’azione del recupero delle somme investite. Tali buoni, peraltro, non riportavano le condizioni negoziali stabilite nel decreto istitutivo, non essendo indicato né il tasso di interesse applicato, né il termine di scadenza, né, tantomeno, l’indicazione della serie di appartenenza. 

Il giudice nella Sentenza ha pertanto accertato il principio della autonomia contrattuale e della buona fede che deve regolare ogni transazione di natura economico/finanziaria, ovvero il rapporto giuridico che intercorre tra il sottoscrittore e l’amministrazione postale al momento della sottoscrizione dei titoli, nonché il contenuto effettivo di tale rapporto ai fini della individuazione delle rispettive obbligazioni contrattuali; ciò al fine di attribuire la giusta rilevanza a tutte le diciture riportate sul buono oggetto giudizio.

Al riguardo, si rileva che gli obblighi informativi posti a carico dell’intermediario sono finalizzati a garantire non solo la trasparenza dell’attività di quest’ultimo, ma soprattutto a tutelare la posizione del risparmiatore, il quale deve essere posto in condizioni di comprendere correttamente le caratteristiche del proprio investimento, a prescindere dal grado di istruzione e/o da pregresse esperienze in analoghi investimenti.

E’ emerso che, nel caso specifico, non vi è stata alcuna indicazione della serie “AA1” del buono fruttifero postale e, pertanto, nessun elemento identificativo e caratterizzante del titolo è stato messo a disposizione dell’attore per consentirgli di sopperire alla omessa consegna del foglio informativo analitico. In giurisprudenza è stato affermato che «la prescrizione dell’obbligo informativo assolve alla funzione di dotare il cliente della conoscenza precisa del prodotto acquistato presso un ente sul quale grava il carico dell’informazione, con la conseguenza che la violazione di tale regola, comporta in via presuntiva l’esistenza di un nesso di causalità tra l’omissione e la perdita subita per inutile decorso del termine di scadenza del buono».

Il giudice ha rilevato una condotta omissiva anche riguardo il rispetto del principio di correttezza e buona fede, e del dovere di diligenza professionale. Di conseguenza Poste Italiane è stata condannata al pagamento dell’importo di 5.000 euro oltre interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata secondo l’indice Istat a decorrere dalla scadenza dei buoni al saldo.

L’avvocato Andrea Fazio sottolinea a riguardo: “Molto spesso gli investitori (come nel caso del mio assistito), non vengono correttamente informati sulla natura del prodotto che gli viene fatto acquistare dai cosiddetti “collocatori”, ma la giurisprudenza, ha affermato quali sono le prescrizioni degli obblighi d’informazione, ed infatti si deve avere la conoscenza precisa del prodotto acquistato presso un ente (banca o ufficio postale), sul quale grava il carico dell’informazione, con la conseguenza che la violazione di tale regola, comporta in via presuntiva l’esistenza di un nesso di causalità tra l’omissione e la perdita subita e pertanto con la nullità del contratto che è stato fatto sottoscrivere”.

redazione

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