Categorie: AperturaGiudiziariaTrapaniTrasporti

Trasporto materiale inquinante al Porto di Trapani, Tar Sicilia: “Traghetti possono prodursi le attività di prevenzione”

Nella battaglia per far svolgere ai marittimi a bordo il maggior numero possibile di funzioni, dalle operazioni portuali al pilotaggio, oggi obbligatoriamente assegnate a terzi, Caronte&Tourist Isole Minori nei giorni scorsi ha ben accolto una sentenza del Tar della Sicilia che ha rigettato un ricorso di Somat, società del gruppo Cafimar, Rimorchiatori Laziali, titolare della concessione per l‘esercizio delle operazioni di antinquinamento – servizio di vigilanza e pronto intervento nei confronti di navi che movimentano sostanze inquinanti – nelle acque del Porto di Trapani, contro l’autorizzazione della Capitaneria di porto di Trapani alla compagnia marittima a espletare nelle acque trapanesi il servizio di prevenzione e vigilanza antinquinamento in conto proprio limitatamente alle operazioni di bunkeraggio da terra alle proprie navi.

I giudici hanno respinto la tesi di Somat, ovvero che la propria concessione ricomprendesse anche la prevenzione: “Occorre ribadire che – come già chiarito nella sentenza n. 3545/21 resa in fattispecie del tutto analoga da questo stesso giudice – la distinzione tra prevenzione antinquinamento e servizio di disinquinamento non appare illogica poiché descrive due diverse attività, ossia il disinquinamento (inteso come pulizia e bonifica, volte a rimuovere le conseguenze della contaminazione) e la prevenzione dell’inquinamento nel bunkeraggio espressamente riconosciuta come attività autonoma”.

In particolare il Tar evidenzia come il “Regolamento del porto e della rada di Trapani, adottato nel 2011 abbia stabilito che per tutta la durata del rifornimento deve essere assicurato un idoneo servizio di vigilanza, a cura dei servizio integrativo antincendio, nonché la vigilanza antinquinamento a cura della società concessionaria o altra autorizzata per l’espletamento del servizio in conto proprio”. Alla stregua della normativa attualmente in vigore, il servizio antinquinamento può essere espletato dal vettore o dall’impresa marittima, previa autorizzazione, per conto proprio. Respinto anche l’ultimo motivo, incentrato sulla presunta contraddittorietà dell’autorizzazione rilasciata a Caronte, che non avrebbe escluso esplicitamente l’attività di disinquinamento. Inoltre, l’autorizzazione impugnata concerne la mera attività di prevenzione dell’inquinamento necessaria per arginare e impedire lo spandimento del prodotto accidentalmente versato e subito trattato e non, invece, la successiva e diversa attività di disinquinamento” Somat quindi è stata condannata al pagamento delle spese.

redazione

Condividi