Non si fermano le polemiche e i botta e risposta che riguardano la Riserva dello Stagnone. Dopo la risposta del Presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani ad Antonella Ingianni di Europa Verde, arriva pronta la replica della docente e agronoma marsalese. Ciò in virtù di un incontro che si è tenuto alle Saline Genna in merito al progetto Acqua.Sal.
“Ringrazio il Presidente del libero consorzio comunale di Trapani per darmi l’occasione di suggerire la lettura integrale sia della L.R. 98/81 (Norme per l’istituzione nella Regione Siciliana di parchi e riserve naturali) che del regolamento della Riserva “Isole dello Stagnone di Marsala” (D. 198 del 24 maggio 2020) . Si evince sempre che gli interventi in un’area protetta non possono essere in contrasto con la conservazione dell’ambiente naturale. E dunque se come il Presidente afferma a proposito del Kite (nonostante da me non sollevato specificamente) : vero è che l’avifauna sarebbe disturbata”, una presa di posizione dell’ente gestore sulla questione sarebbe “giustificata”. E così per tante altre questioni…”, dice la Ingianni.
L’ex candidata alla Camera dei Deputati continua: “Bene fa il Presidente a ricordare la necessità del piano di utilizzazione della pre riserva, ma mi permetto aggiungere che ancora più rilevante è il piano di sistemazione della Riserva (zona A) di cui non si ha notizia e che avrebbe un grande ruolo nella gestione delle isole dello Stagnone e dello specchio acqueo. Desidero portare a conoscenza di tutti il regolamento recante le modalità d’uso ed i divieti vigenti nella riserva naturale orientata Isole dello Stagnone di Marsala, affinché se ne possano apprezzare i veri intenti e suggerisco, soprattutto all’ente gestore, di porre particolare attenzione agli art. 10, 11, 12, 13. Sarebbe interessante se l’ente gestore – sul sito istituzionale nell’area Riserve Naturali – volesse mettere a parte i cittadini sulle attività di gestione propositive che svolge, dei pareri e dei N.O. che concede, sugli effetti della sorveglianza, sugli interventi di recupero naturalistico e su quanto altro farebbe apprezzare l’attività che è tenuto a svolgere”, afferma infine.
QUI DI SEGUITO IL REGOLAMENTO:
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
DECRETO 24 maggio 2000.
Approvazione del nuovo regolamento recante le modalità d’uso ed i divieti vigenti nella riserva naturale orientata Isole dello Stagnone di Marsala, ricadente nel territorio del comune di Marsala.
L’ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L’AMBIENTE
Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88, recanti norme per l’istituzione in Sicilia di parchi e riserve naturali e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 215 del 4 luglio 1984, con il quale è stata costituita la riserva naturale orientata Isole dello Stagnone di Marsala, ricadente nel territorio del comune di Marsala, provincia di Trapani;
Visto il decreto n. 905 datato 17 dicembre 1986, con il quale è stato approvato il regolamento recante modalità d’uso e divieti vigenti all’interno della riserva in argomento;
Visti i decreti n. 1644/92 del 27 ottobre 1992 e n. 412/44 del 15 giugno 1996, che hanno modificato il regolamento di cui al superiore visto, mentre il suddetto decreto n. 412/44 ne ha modificato anche la perimetrazione;
Vista la nota prot. n. 27 del 18 gennaio 1999 e relativo allegato schema di regolamento elaborato dal gruppo istruttore XLIV delle riserve naturali, con la quale venivano proposte al Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.) le modifiche al regolamento, già vigente nella riserva naturale Isole dello Stagnone di Marsala, al fine di renderlo più rispondente alle esigenze di tutela ed uniformarlo al regolamento in vigore nella riserva naturale Saline di Trapani e Paceco, approvato con il decreto n. 257/44 dell’11 maggio 1995;
Visto il parere reso nella seduta del 18 maggio 1999 dal C.R.P.P.N., il quale ha condiviso e ha fatto propria la proposta di parere favorevole formulata dalla Commissione II nella seduta del 27 aprile 1999 che si trascrive in stralcio:
«…..la Commissione….. propone al Consiglio regionale l’approvazione dello schema di regolamento proposto dal gruppo istruttore XLIV delle riserve naturali con le modifiche all’art. 1, lett. m) e o), e all’art. 3, lett. f), punto 5), così come si evince dallo schema allegato al presente verbale del quale ne costituisce parte integrante»;
Considerato che, dopo l’approvazione del regolamento da parte del Consiglio regionale, il gruppo XII delle riserve, con la nota prot. n. 13244 del 12 luglio 1999, ha trasmesso lo schema in parola alla provincia di trapani in quanto ente gestore della riserva naturale Isole dello Stagnone di Marsala per acquisire ulteriore ed eventuali suggerimenti da valutare e recepire con la decretazione;
Considerato che la Provincia regionale di Trapani non ha suggerito ulteriori modifiche allo schema di regolamento citato;
Considerato che si dovrà procedere all’approvazione del regolamento che modifica il regolamento approvato con il decreto n. 905 del 17 dicembre 1986 già citato;
Ritenuto di condividere il parere espresso dal C.R.P.P.N.;
Decreta:
Art. 1
Per i motivi indicati in premessa, è approvato il regolamento, allegato n. 1, che reca le modalità d’uso e divieti della riserva naturale orientata Isole dello Stagnone di Marsala, che forma parte integrante del presente decreto.
Art. 2
Il regolamento, approvato con il decreto n. 905 del 17 dicembre 1986, vigente nella riserva naturale orientata Isole dello Stagnone di Marsala viene sostituito interamente dal regolamento allegato n. 1 al presente decreto.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al Tribunale amministrativo regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni ai sensi dell’art. 23, ultimo comma, dello Statuto siciliano.
Il presente decreto una volta repertoriato sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 24 maggio 2000.
MARTINO |
Allegato n. 1
REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITA’ D’USO ED I DIVIETI VIGENTI NELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA ISOLE DELLO STAGNONE DI MARSALA
Titolo I
NORME PER LA ZONA A
Art. 1
Attività consentite
1.1 Nell’area della riserva, fatte salve le norme di cui al successivo art. 2, è consentito:
a) effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell’art. 20 della legge regionale n. 71/78. Gli interventi di cui alle lett. b) e c) sono sottoposti al nulla osta dell’ente gestore; gli interventi di cui alla lett. d) sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione della riserva previo nulla osta dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.).
Il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e catastati, ovvero per i ruderi catastati limitatamente ai volumi documentati;
b) effettuare eventuali mutazioni di destinazione d’uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all’attività di gestione dell’area protetta e previo nulla osta dell’ente gestore;
c) effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade, mulattiere e sentieri esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche, tipologiche e formali, previo nulla osta dell’ente gestore;
d) effettuare sugli impianti a rete esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, previo nulla osta dell’ente gestore, con l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione;
e) realizzare strutture mobili in legno o altro materiale naturale esclusivamente per le finalità di gestione, qualora nell’area di riserva non vi siano manufatti da utilizzare a tale funzione, previo nulla osta dell’Assessorato, sentito il parere del C.R.P.P.N.;
f) esercitare le attività agricole e zootecniche esistenti (purché condotte a livello di impresa agricola e di insediamenti civili ai sensi della normativa antinquinamento) ed effettuare mutamenti di colture nell’ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possono modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona e che comportino movimenti di terra, devono essere sottoposte a preventivo nulla osta dell’ente gestore.
Il pascolo compatibilmente con gli interventi di gestione naturalistica, è consentito nei limiti necessari ad assicurare il mantenimento e/o il ripristino della copertura vegetale e la rinnovazione naturale;
g) attuare opere di miglioramento fondiario previo nulla osta dell’Assessorato, sentito il C.R.P.P.N. L’Assessorato, al fine di rilasciare il citato nulla osta, valuterà la compatibilità delle opere da realizzare con i fini istitutivi della riserva nonché sulla base dell’estensione e della produzione potenziale ed in atto del fondo. Le istanze dovranno essere inoltrate all’Assessorato per il tramite dell’ente gestore che è onerato di formulare il proprio avviso circa gli interventi proposti;
h) effettuare interventi sui popolamenti forestali per finalità naturalistiche e per la costituzione di fasce antincendio, fermo restando il divieto di aprire nuove piste di accesso e di interventi preventivi strutturali.
Gli interventi di ricostruzione del manto vegetale delle zone nude devono rispondere a criteri naturalistici, favorendo il mantenimento e la diffusione degli attuali aspetti di macchia e boschivi.
Tutti gli interventi sono sottoposti a nulla osta dell’ente ge store;
i) effettuare interventi di rinaturazione e restauro ambientale, secondo criteri naturalistici, previo nulla osta dell’ente gestore;
l) praticare la balneazione, salvo il rispetto delle modalità fissate per la tutela dell’integrità ambientale e con le limitazioni disposte dall’ente gestore nei periodi dell’anno e nelle zone in cui possa risultare di pregiudizio alla sosta ed alla riproduzione della fauna selvatica;
m) la visita esclusivamente a piedi. L’ente gestore provvederà a regolamentare, inoltre l’accesso alla riserva via mare. E’ fatta salva la facoltà dell’ente gestore di fissare limiti e prescrizioni alle attività di visita, per finalità di ricerca scientifica o di conservazione naturalistica;
n) esercitare la salicoltura nelle aree tradizionalmente a ciò destinate e l’attività di acquacoltura di parte delle saline in forma estensiva, nella quale quindi l’alimento è totalmente desunto dalla rete trofica dell’ambiente senza alcuna integrazione alimentare esterna. Quest’ultima attività non dovrà comportare variazioni di profondità dei pantani o altri interventi che possano determinare impoverimenti faunistici;
o) recintare proprietà esclusivamente con siepi a verde e/o materiali naturali, secondo l’uso locale e con l’impiego di specie autoctone o con reti metalliche a maglie larghe e paletti in legno;
p) transitare con mezzi motorizzati sulla rete stradale esistente, con l’esclusione di mulattiere e sentieri, e accedere con veicoli ai fondi serviti da piste per l’esercizio delle attività consentite. L’ente gestore potrà regolamentare o interdire del tutto il traffico su qualunque arteria non di collegamento in considerazione di particolari esigenze gestionali e di tutela;
q) esercitare l’attività di pesca sportiva secondo le modalità del regolamento specifico.
Art. 2
Divieti
2.1 Ferma restando l’osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell’aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio e fermi restando, altresì, i divieti di cui all’art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a) realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese: l’apertura di nuove strade o piste, nonché le modifiche planoaltimetriche tipologiche e formali di quelli esistenti, la costruzione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete. La realizzazione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete sotto traccia su strade preesistenti, può essere autorizzata dall’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.) con l’obbligo della rimessa in pristino.
La realizzazione di nuovi sentieri, unicamente finalizzati alla fruizione, può essere prevista nel piano di sistemazione;
b) la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, fatta eccezione per i casi di comprovata precarietà, mantenendo la stessa cubatura e destinazione d’uso e nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali, previo nulla osta dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.;
c) la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes. E’ ammessa deroga unicamente a favore dell’ente gestore per le finalità di gestione, qualora non vi siano manufatti esistenti da destinare a tale funzione, previo nulla osta dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.;
d) impiantare serre o strutture assimilabili alle serre ed esercitare le attività agricole in ambiente protetto;
e) l’esercizio di qualsiasi attività industriale ad esclusione della salicoltura;
f) realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti nonché scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;
g) eseguire movimenti di terreno, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento. La realizzazione di scavi ed opere sotterranee è sottoposta a nulla osta dell’ente gestore per verificare l’integrità degli ambienti sottostanti;
h) introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi altro mezzo di cattura o di danneggiamento degli animali;
i) esercitare la caccia e l’uccellagione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli;
l) distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell’ente gestore. La raccolta di vegetali commestibili spontanei potrà essere regolamentata dall’ente gestore in ordine a tempi, quantità e specie;
m) asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati con apposito disciplinare dell’ente gestore;
n) alterare l’equilibrio delle comunità biologiche naturali, con l’introduzione di specie estranee alla flora ed alla fauna autoctone.
L’eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, previo parere del C.R.P.P.N.;
o) introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
p) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
q) allontanarsi da percorsi appositamente predisposti;
r) praticare il campeggio o il bivacco;
s) accendere fuochi all’aperto fatto salvo quanto necessario per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali, previa comunicazione all’ente gestore;
t) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche e sportive non autorizzate dall’ente gestore;
u) sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza;
v) esercitare attività sportive che compromettano l’integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, etc.;
z) usare apparecchi fonoriproduttori, se non in cuffia, salvo che nei casi di ricerca scientifica, servizio, vigilanza e soccorso;
aa) trasportare armi di qualsiasi tipo, se non scariche e chiuse in apposita custodia. E’ fatta eccezione solo per motivi di difesa personale e con la prescritta specifica autorizzazione dell’autorità di P.S.;
bb) attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole previamente autorizzate dall’ente gestore, nonché di difesa antincendio;
cc) esercitare l’acquacoltura intensiva;
dd) la navigazione a motore e l’attracco di qualunque mezzo nautico salvo che per le attività consentite dal presente regolamento;
ee) esercitare la pesca professionale.
2.2 Le deroghe concesse dall’ente gestore ai sensi del presente articolo devono essere specifiche, nominative e a termine.
Titolo II
NORME PER LA ZONA B
Art. 3
Attività consentite
3.1 Nell’area di protezione della riserva (preriserva) le nuove costruzioni devono avere esclusiva destinazione d’uso alla fruizione e all’attività di gestione della riserva, eccettuato quanto previsto alla lett. b) del presente articolo.
3.2 Nell’area di protezione della riserva (preriserva), fatte salve le norme di cui al successivo art. 4, è consentito:
a) esercitare le attività agricole e zootecniche esistenti (purché condotte a livello di impresa agricola e di insediamenti civili ai sensi della normativa antinquinamento) ed effettuare mutamenti di colture nell’ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possono modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona o che comportino movimenti di terra, devono essere sottoposte a preventivo nulla osta dell’ente gestore;
b) attuare opere di miglioramento fondiario anche di tipo strutturale, previo nulla osta dell’Assessorato del territorio e dell’ambiente, sentito il C.R.P.P.N. L’Assessorato, al fine di rilasciare il citato nulla osta, valuterà l’ammissibilità delle opere da realizzare sulla base dell’estensione e della produzione potenziale ed in atto del fondo e della compatibilità con i fini istitutivi della riserva.
Nuove costruzioni rurali con finalità abitativa potranno essere previste solo dal piano di utilizzazione.
Esse dovranno in ogni caso essere ad una sola elevazione e rispettare la cubatura massima che sarà fissata dal piano di utilizzazione la quale non potrà comunque essere superiore a quanto previsto per la zona E dal D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968, art. 7.
Le istanze dovranno essere inoltrate all’Assessorato per il tramite dell’ente gestore che è onerato di formulare il proprio avviso circa gli interventi proposti;
c) accendere fuochi all’aperto per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali;
d) esercitare le attività forestali e gli interventi di prevenzione degli incendi previo nulla osta dell’ente gestore;
e) la realizzazione di vasche per la salicoltura previo nulla osta dell’ente gestore;
f) nelle more di approvazione del piano di utilizzazione di cui all’art. 22 della legge regionale n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni:
1) effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell’art. 20 della legge regionale n. 71/78. Gli interventi di cui alla lett. d) sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione della riserva, previo nulla osta dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.
Il restauro e il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e catastati, ovvero per i ruderi catastati, limitatamente ai volumi documentati;
2) effettuare eventuali mutazioni di destinazione d’uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi, solo se strettamente fun zionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all’attività di gestione dell’area protetta, previo nulla osta dell’ente gestore;
3) effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade, mulattiere e sentieri esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche tipologiche e formali, previo nulla osta dell’ente gestore;
4) realizzare impianti di distribuzione a rete (acqua, elettricità, comunicazioni, gas, ecc.) previo nulla osta dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N., con l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione secondo criteri naturalistici;
5) recintare le proprietà esclusivamente con siepi a verde e/o materiali naturali secondo l’uso locale e con l’impiego di specie autoctone o con reti metalliche a maglie larghe e paletti in legno.
Art. 4
Divieti
4.1 Ferma restando l’osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell’aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio e fermi restando i divieti di cui all’art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a) la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, fatta eccezione per i casi di comprovata precarietà, mantenendo la stessa cubatura e destinazione d’uso nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali, salvo quanto previsto dal piano di utilizzazione e previo nulla osta dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N. E’ altresì vietata la realizzazione di nuove costruzioni nonché la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes, fatte salve le deroghe previste agli artt. 3.1 e 3.2, lett. b), previo nulla osta dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.;
b) impiantare nuove serre;
c) esercitare qualsiasi attività industriale, con esclusione di quelle connesse all’attività di salicoltura e di quelle non produttive preesistenti perché legittimamente assentite;
d) realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento rifiuti;
e) scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o li quido;
f) prelevare sabbia, terra, o altri materiali;
g) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
h) praticare il campeggio o il bivacco al di fuori delle aree attrezzate;
i) esercitare attività sportive che compromettano l’integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, etc.;
l) esercitare la caccia e l’uccellagione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell’ente gestore;
m) distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell’ente gestore. La raccolta di frutti di bosco e vegetali commestibili spontanei potrà essere regolamentata dall’ente gestore in ordine ai tempi, quantità e specie;
n) alterare l’equilibrio delle comunità biologiche naturali, con l’introduzione di specie estranee alla fauna e alla flora autoctone.
L’eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, previo parere del C.R.P.P.N.;
o) sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalla legge sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza;
p) esercitare l’acquacoltura intensiva.
Titolo III
NORME COMUNI
Art. 5
Attività di ricerca archeologica
5.1 Nell’area di riserva e di protezione della stessa (pre-riserva) resta salva la possibilità di effettuare saggi e scavi a norma di legge. La soprintendenza competente informerà previamente il Consiglio provinciale scientifico in occasione di ogni intervento.
Art. 6
Attività di ricerca scientifica
6.1 In tutto il territorio dell’area protetta può essere svolta attività di ricerca scientifica da parte di soggetti qualificati autorizzati dall’ente gestore che può concedere solo a tal fine deroghe ai divieti specifiche, nominative e a termine.
I risultati e le copie degli atti delle ricerche condotte dovranno essere comunicati e consegnati all’ente gestore e all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente.
Art. 7
Attività di salicoltura e colture agricole biologiche
7.1 E’ incentivata l’attività di salicoltura ed il mantenimento di colture tradizionali, l’utilizzo di tecniche biologiche nonché la conversione in tecniche biologiche delle tecniche agricole e colturali praticate, ai sensi dei regolamenti comunitari nn. 2092/91 del 24 giugno 1991, 2328/91 del 15 luglio 1991, 2078/92 del 30 giugno 1992 e relative successive modifiche.
7.2 I proprietari o i conduttori delle saline e dei terreni coltivati con tecniche biologiche possono richiedere all’ente gestore il relativo contributo presentando apposita documentazione attestante il titolo di proprietà e/o conduzione, il catastino dei terreni condotti e certificazione dell’organismo associativo di controllo autorizzato ai sensi della vigente normativa.
7.3 L’ente gestore trasmette all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente le richieste di contributo in uno con la relazione programmatica, previo accertamento dei requisiti necessari.
Art. 8
Indennizzi
8.1 Quando per il perseguimento delle finalità istituzionali della riserva si verifichino riduzioni dei redditi agro-silvo-pastorali, l’ente gestore, al quale devono essere inoltrate le relative richieste, provvede al conseguente indennizzo.
8.2 L’ente gestore provvede, inoltre, all’indennizzo dei danni provocati all’interno dell’area protetta dalla fauna selvatica, con le procedure di cui all’art. 22 della legge regionale n. 14/88.
Art. 9
Gestione della fauna selvatica
9.1 Nell’area protetta è consentito effettuare interventi di gestione faunistica per le finalità e con le modalità ed i limiti di cui ai successivi commi, previo parere dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, sentito il C.R.P.P.N.
9.2 Non è consentito istituire e gestire zone di ripopolamento, centri pubblici e privati di riproduzione, zone per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani, aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie ed ogni altro istituto previsto dalla normativa in materia faunistico-venatoria che preveda comunque la cattura e/o l’abbattimento della fauna selvatica o di allevamento.
9.3 L’ente gestore potrà predisporre piani di cattura e/o abbattimento nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o di specie domestiche inselvatichite, tale da compromettere gli equilibri ecologici o tale da costituire un pericolo per l’uomo o un danno rilevante per le attività agro-silvo-pastorali.
Eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi devono essere limitati a quelli necessari per ricomporre equilibri ecologici accertati dall’ente gestore.
Prelievi e abbattimenti selettivi devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell’ente gestore ed essere attuati da personale dell’ente.
Gli abbattimenti nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche devono essere attuati da persone all’uopo autorizzate dall’ente gestore stesso su indicazione dei competenti ambiti territoriali venatori.
I singoli abbattimenti devono essere attuati sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del personale dell’ente gestore.
9.4 L’intervento sugli equilibri nelle catene trofiche cercherà prioritariamente di ristabilire gli equilibri preda/predatori.
La lotta biologica sarà effettuata, se necessaria, accertandone gli effetti anche sulle altre specie.
9.5 L’ente gestore elaborerà di concerto con le autorità regionali competenti, un piano per la gestione faunistica sulla base di dettagliati studi della fauna dei diversi ecosistemi e sulle principali catene trofiche che ne condizionano la composizione.
L’eventuale reintroduzione di specie un tempo esistenti nel territorio e oggi scomparse, deve essere preceduta da studi per valutarne attentamente gli effetti positivi e/o negativi sugli attuali equilibri degli ecosistemi.
Studi analoghi devono effettuarsi per decidere in merito all’opportunità di effettuare ripopolamenti.
Questi ultimi devono essere in ogni caso effettuati a partire da popolazioni autoctone, per garantire il mantenimento del pool genico originario.
Art. 10
Misure di tutela di specie ed habitat di importanza comunitaria
10.1 L’ente gestore è onerato di attuare speciali misure di tutela atte a garantire l’integrità dell’habitat, vietando tutte le attività che possano recare disturbo ed interferire con la riproduzione di specie animali di importanza comunitaria ai sensi della direttiva n. 92/43 “habitat” e successive modifiche ed integrazioni.
10.2 L’ente gestore è onerato di proporre e attivare tutte le necessarie misure di salvaguardia per la tutela del Poseidonieto.
10.3 Accerterà e localizzerà altresì la presenza di altre specie vegetali e habitat prioritari ai sensi della sopramenzionata direttiva attuando le necessarie misure di segnalazione e tutela degli stessi.
Art. 11
Norme di salvaguardia per gli ambienti marini prospicienti la riserva
11.1 Nelle more dell’istituzione della riserva marina prevista dalla normativa statale ed al fine di un’effettiva protezione dell’ecosistema marino-costiero, nel tratto di mare prospiciente la riserva, le attività d’uso del mare sono sottoposte alle modalità e ai divieti fissati dall’autorità marittima competente con cui l’ente gestore si raccorderà per concordare le misure più idonee per la finalità di difesa dell’ambiente, tenendo conto delle direttive che in tal senso saranno emanate dall’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente.
Art. 12
Attività di controllo e sanzioni
12.1 I provvedimenti di concessione o di autorizzazione sono trasmessi tempestivamente dalle autorità competenti all’ente gestore e al competente distaccamento forestale ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza.
12.2 Le violazioni dei limiti e dei divieti previsti nel presente regolamento sono puniti ai sensi dell’art. 23 della legge regionale n. 98/81, come sostituito dall’art. 28, comma 9, della legge regionale n. 10 del 24 aprile 1999 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana).
12.3 L’accertamento e la contestazione delle predette violazioni comportano in ogni caso l’immediata cessazione dell’attività vietata e l’obbligo della restituzione in pristino dei luoghi a carico del trasgressore nonché alla restituzione di quanto eventualmente asportato.
12.4 L’ente gestore ingiunge al trasgressore l’ordine di riduzione in pristino di cui al comma precedente, entro un termine assegnato, che non può essere inferiore a giorni 30 e in conformità alle prescrizioni dettate dallo stesso e ne regolamenta la conseguente attuazione.
12.5 La vigilanza e l’attività sanzionatoria negli ambiti territoriali marini prospicienti la riserva, deve essere svolta di concerto con la competente autorità marittima.
Art. 13
Norma finale
Nella riserva è inoltre vietata ogni altra attività che possa compromettere la protezione del paesaggio, degli elementi naturali, della vegetazione e della fauna.
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Carissima Ingianni, non c’è più sordo di chi non vuole ( o sa !) intendere…purtroppo siamo stati e siamo ancora in mano a questa tipologia di amministratori, cui non darei in mano nemmeno i conti del mio condominio)…. Ma consentimi: una parte rilevante di colpa l’hanno anche i nostri concittadini che mancano nella maggioranza, atavicamente, di senso civico e orgoglio e senso di appartenenza per le proprie radici … è un problema ovviamente anche culturale e lo si vede in tanti aspetti del nostro vivere la “ città “…
Caro Abrignani, dobbiamo fare di tutto per cambiarli questi sordi amministratori e averne altri capaci di prospettare concrete alternative che possano appassionare i nostri concittadini. Credo che visione di bellezza possa essere...contagiosa, grazie