Tutti i cittadini residenti nel Comune di Petrosino che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli art. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, per l’esercizio delle funzioni rispettivamente di “giudice popolare di Corte di Assise o di Corte di Assise di Appello” e non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 12, sono invitati a iscriversi, non più tardi del mese di luglio, negli elenchi integrativi comunali.
I giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana; buona condotta morale; età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni; licenza di scuola media di primo grado per i giudici di Corte di Assise; licenza di scuola media di secondo grado per i giudici di Corte d’Assise di Appello.
Non possono assumere l’Ufficio di Giudice Popolare: i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario; gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio; i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.