Coniugare divertimento e sicurezza nel rispetto dei diritti delle varie parti in causa. Si presenta così l’ordinanza adottata a Mazara dal sindaco Salvatore Quinci. “D’intesa con la Prefettura di Trapani e nel rispetto di quanto concordato in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica – afferma il primo cittadino mazarese – al fine di prevenire effetti negativi della movida, quali episodi di disturbo, atti di vandalismo, risse e conseguenze negative dell’uso di alcool, abbiamo emanato un’ordinanza che oltre ad aspetti di sicurezza urbana, prevede anche la regolamentazione delle emissioni sonore nei pubblici esercizi, nei luoghi pubblici e nei locali di intrattenimento”.
L’ordinanza sarà in vigore per tutto il periodo estivo (fino al 30 settembre) e mira a stabilire opportune regole tendenti a garantire da un lato l’abbattimento dell’inquinamento acustico provocato dalle emissioni sonore provenienti dagli impianti di riproduzione musicale degli esercizi pubblici, e dall’altro il diritto degli esercenti allo svolgimento della loro attività commerciale, nel rispetto della normativa vigente. Al contempo, l’ordinanza si propone di evitare l’abbandono al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro e di lattine, costituendo degrado ambientale e pericolo per l’incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado del decoro urbano;
In particolare fino al prossimo 30
settembre: è vietata la vendita e la somministrazione, sia in
forma fissa che itinerante, nonché la detenzione ed il consumo in
luogo pubblico di bevande alcoliche e superalcoliche, in contenitori
in vetro e non, anche se dispensate da distributori automatici. Il
divieto non si applica all’interno dei locali e degli spazi
pubblici legittimamente occupati dagli esercizi autorizzati di
pubblica somministrazione. Gli esercenti ai quali si estende il
divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, oggetto del
presente atto, sono i seguenti: attività di somministrazione di
alimenti e bevande, anche in forma temporanea; circoli
privati; attività artigianali; attività di
commercio; distributori automatici. È vietata, inoltre, la
vendita e la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni
18 conformemente e quanto disposto del D.L 20 febbraio 2015 n. 14.
Per quanto riguarda l’aspetto delle
emissioni sonore, nell’ordinanza si legge quanto segue: “Fatto
salvo il rispetto dei limiti di rumorosità, sia assoluti che
differenziali, previsti dalle norme vigenti a carattere nazionale e
locale, la diffusione di musica all’interno degli esercizi pubblici
per la somministrazione di alimenti e bevande di tipologia sia
dal vivo che riprodotta, è sottoposta ai seguenti limiti orari:
dal lunedì al giovedì fino all’una del giorno successivo, comunque
nel rispetto dei valori limite assoluti e differenziali previsti per
legge; il venerdì, sabato e prefestivi, fino alle ore 2 del giorno
successivo; la domenica e i festivi infrasettimanali, seguiti da
giornate lavorative, fino alle ore 01,00 del giorno successivo. Fa
eccezione la settimana che va dal 12 al 20 agosto durante la quale
potrà osservarsi l’orario previsto per i giorni di venerdì, sabato
e prefestivi, ovvero fino alle 2.
L’attività musicale all’aperto, (concertini musicali, intrattenimenti musicali e diffusione di musica mediante appositi impianti, ecc) sia dal vivo che riprodotta, negli spazi sia pubblici che privati, è sottoposta ai seguenti limiti orari: dal lunedì al giovedì fino a mezzanotte e mezza; il venerdì, sabato e prefestivi, fino alle 2; la domenica e i festivi infrasettimanali, seguiti da giornate lavorative, fino alle ore 00,30. In tutti casi, lo svolgimento di attività musicale è subordinato all’ adempimento dell’obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico.
Resta vietato ogni tipo di diffusione musicale all’aperto, con qualsiasi mezzo, in ogni giorno della settimana nella fascia oraria compresa tra le 14 e le 17.
“Le violazioni della presente ordinanza (anche di una singola prescrizione) – si legge nel provvedimento – comporteranno l’immediata inibizione dell’attività musicale – sia all’aperto che al chiuso – nei confronti dell’esercizio commerciale o di somministrazione ritenuto responsabile. Alla prima violazione accertata conseguirà l’inibizione dell’attività musicale, sia all’interno che all’esterno del locale, per 5 giorni decorrenti dalla data di contestazione o notifica della relativa sanzione; alla seconda violazione accertata conseguirà l’inibizione dell’attività musicale, sia all’interno che all’esterno del locale, per giorni 20 decorrenti dalla data di contestazione o notifica della relativa sanzione.